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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente rel. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 febbraio 2025,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il 17.0'7.1987, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Luigi e Gaetano Bottigliero , presso lo studio dei quali in Aversa (CE) alla
Piazzetta Lucarelli nr.17/19 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti ,
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 [...]
– in Controparte_2
persona dei Dirigenti p.t.
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2022 davanti al Tribunale di Napoli Nord
l'odierna appellante , premesso di essere docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2020/2021 , lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la
"Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda e compensava le spese di lite .
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 3175/2023 del 07.07.2023 interpone appello l'istante chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con il conseguente riconoscimento del bonus per tutte le annualità di riferimento e comunque la condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Le ON , cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si sono costituite in giudizio.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio evidenzia come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio
Pag. 2 di 5 della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n.
29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. Riconosciuto il diritto di cui è causa è non di meno da escludere il riconoscimento a due annualità, quelle corrispondenti a due anni precedenti alla data del deposito del ricorso di primo grado. L'opzione non convince perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata.
Del resto, poi, lo stesso art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016 sancisce che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Pag. 3 di 5 Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Alle medesime conclusioni è giunto il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena il quale con sentenza n. 129/2023 (in allegato), ha disposto il pieno accoglimento della domanda di parte ricorrente, così argomentando:
“Quanto alla introduzione, da parte dell'Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto - in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa - può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa o contrattuale, e al verificarsi di una decadenza, come detto ricostruita a posteriori e solo in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento negativo.
L'istituto della prescrizione già assolve alla funzione di deterrente e limita il mancato tempestivo esercizio del diritto. Pertanto, il riconoscimento del beneficio “ora per allora”, dal contenuto importo noto, ragionevolmente dissuade dall'anelito punitivo di chi non ha chiesto la Carta a suo tempo. Infatti la persona interessata sarebbe andata incontro, in ipotesi superata la obiettiva impossibilità della domanda nelle forme dovute, a uno scontato diniego, e comunque ha subito un trattamento discriminatorio oggi sostanzialmente indennizzabile con modesto importo”.
L'appello diretto ad ottenere la elargizione del bonus per tutti gli anni scolastici è pertanto fondato. Le spese di lite del primo grado del giudizio si compensano per intero, mentre quelle di secondo grado si compensano per un terzo, mentre i restanti due terzi delle spese stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per motivare tale decisione bisogna tenere conto che solo di recente è intervenuta la giurisprudenza di
Pag. 4 di 5 cassazione che ha sancito il diritto azionato;
per altro verso , si deve prendere atto che dalla data della citata sentenza della Corte di Cassazione, la nr. 29961/2023 , le amministrazioni non si sono ancora adeguate al riconoscimento azionato in giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della impugnata sentenza, condanna le amministrazioni appellate all'attribuzione della Carta Elettronica Docenti di cui all'art.1 comma 121 della legge nr.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto quale docente a tempo determinato in favore di Parte_1
[...]
b) compensa le spese di lite del primo grado del giudizio;
c) compensa per un terzo le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna le amministrazioni appellate alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 1.450,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Napoli, addì 18 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente rel. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere dr.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 febbraio 2025,
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il 17.0'7.1987, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Luigi e Gaetano Bottigliero , presso lo studio dei quali in Aversa (CE) alla
Piazzetta Lucarelli nr.17/19 elettivamente domicilia, procure alla lite in atti ,
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 [...]
– in Controparte_2
persona dei Dirigenti p.t.
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2022 davanti al Tribunale di Napoli Nord
l'odierna appellante , premesso di essere docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 sino all'anno scolastico 2020/2021 , lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la
"Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, disapplicando il
D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda e compensava le spese di lite .
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr. 3175/2023 del 07.07.2023 interpone appello l'istante chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con il conseguente riconoscimento del bonus per tutte le annualità di riferimento e comunque la condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Le ON , cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si sono costituite in giudizio.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio evidenzia come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio
Pag. 2 di 5 della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n.
29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. Riconosciuto il diritto di cui è causa è non di meno da escludere il riconoscimento a due annualità, quelle corrispondenti a due anni precedenti alla data del deposito del ricorso di primo grado. L'opzione non convince perché, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata.
Del resto, poi, lo stesso art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016 sancisce che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Pag. 3 di 5 Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Alle medesime conclusioni è giunto il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena il quale con sentenza n. 129/2023 (in allegato), ha disposto il pieno accoglimento della domanda di parte ricorrente, così argomentando:
“Quanto alla introduzione, da parte dell'Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto - in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa - può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa o contrattuale, e al verificarsi di una decadenza, come detto ricostruita a posteriori e solo in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento negativo.
L'istituto della prescrizione già assolve alla funzione di deterrente e limita il mancato tempestivo esercizio del diritto. Pertanto, il riconoscimento del beneficio “ora per allora”, dal contenuto importo noto, ragionevolmente dissuade dall'anelito punitivo di chi non ha chiesto la Carta a suo tempo. Infatti la persona interessata sarebbe andata incontro, in ipotesi superata la obiettiva impossibilità della domanda nelle forme dovute, a uno scontato diniego, e comunque ha subito un trattamento discriminatorio oggi sostanzialmente indennizzabile con modesto importo”.
L'appello diretto ad ottenere la elargizione del bonus per tutti gli anni scolastici è pertanto fondato. Le spese di lite del primo grado del giudizio si compensano per intero, mentre quelle di secondo grado si compensano per un terzo, mentre i restanti due terzi delle spese stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per motivare tale decisione bisogna tenere conto che solo di recente è intervenuta la giurisprudenza di
Pag. 4 di 5 cassazione che ha sancito il diritto azionato;
per altro verso , si deve prendere atto che dalla data della citata sentenza della Corte di Cassazione, la nr. 29961/2023 , le amministrazioni non si sono ancora adeguate al riconoscimento azionato in giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della impugnata sentenza, condanna le amministrazioni appellate all'attribuzione della Carta Elettronica Docenti di cui all'art.1 comma 121 della legge nr.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto quale docente a tempo determinato in favore di Parte_1
[...]
b) compensa le spese di lite del primo grado del giudizio;
c) compensa per un terzo le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna le amministrazioni appellate alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 1.450,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Napoli, addì 18 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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