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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione, nella persona del giudice dr. Vincenzo De
Franceschi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1619 del ruolo generale affari contenziosi del
Tribunale di Potenza dell'anno 2014
TRA
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ) alla via Marconi n. 76, presso lo studio dell'avvocato Laurenza Dario Valentino, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
(partita IVA ), in persona del suo rappresentante CP P.IVA_1 legale pro-tempre , elettivamente domiciliato in Foggia al Viale CP_2
Francia n. 40, presso lo studio dell'avvocato Francesco Leccisotti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 07/02/2024;
PARTE CONVENUTA
, GIA' (partita CP_3 Controparte_4
IVA , in persona del suo rappresentante legale pro-tempre P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Potenza alla via Ciccotti n. 36/C, (FG) CP_5 alla via Brindisi n. 4, presso lo studio dell'avvocato Vito Masotti che, unitamente all'avvocato Lorenzo Lucchini e Maria Lucia Secco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 a 11 (codice fiscale ), Controparte_6 C.F._2 elettivamente domiciliato in Avigliano (PZ) in località Chicone n. 46, presso lo studio dell'avvocato Nicola De Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI: rese all'udienza del 06/02/2025, in cui le parti si riportavano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
Svolgimento del processo
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009. Con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai fatti di causa ed allo svolgimento del processo, per quanto qui di seguito non esposto, si fa espresso rinvio agli atti di causa ed ai verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato nel maggio 2014 il conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Potenza, oggi e Controparte_4 CP per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito,
[...] respinta ogni contraria istanza, 1- accertare che l'auto di proprietà del signor
meglio indicata in narrativa, è affetta da vizio redebitorio;
Parte_1
2- in virtù del punto che precede, disporre la corresponsione all'attore della somma di Euro 10.229,77 quale riduzione del vizio per il vizio riscontrato;
3- accertare l'inadempimento successivo e che i danni ulteriormente subiti sono conseguenza diretta e che essi sono quantificabili come in narrativa esposto e argomentato in Euro 3.845,97; 4- quindi condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 14.075,74 come in narrativa meglio specificati e motivati
e provati in corso di causa”;
A fondamento deduceva: di avere acquistato in data 01/09/2011 presso la concessionaria di Foggia un autovettura modello Kia Sportage SLS CP
1.6 a benzina per il prezzo di € 20.130,00; che in data 20/06/2012 commissionava alla ditta l'installazione di un impianto Controparte_6 di alimentazione a gas compatibile con il motore in dotazione;
di aver notato l'anno successivo e precisamente nel mese di giugno del 2013 un rumore di carattere metallico proveniente dal vano motore;
che, informata immediatamente la concessionaria venditrice, conduceva l'auto presso la
Pag. 2 a 11 medesima per le verifiche del caso;
che quest'ultima rifiutava l'intervento ritenendo che il rumore fosse da addebitare all'installazione dell'impianto a gas sulla vettura avvenuto fuori concessionaria;
di aver in data 16/10/2013 depositato presso il Tribunale di Potenza ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che il CTU nominato dal Tribunale aveva concluso che il danno lamentato fosse dovuto all'eccessivo gioco tra cilindri e pistoni causata della rottura della parte interna del catalizzatore, le cui polveri entrate nella camera di scoppio, ne hanno usurato le pareti e precisava che l'impianto GPL montato dopo la vendita non era stato causa del danno neanche in via concorrente.
La prima udienza fissata in citazione era rinviata ex art. 168 bis, quarto comma, cpc al 30/01/2015 e successivamente d'ufficio al 25/03/2015.
In data 24/03/2015 si costituiva in giudizio la quale in via preliminare CP chiedeva dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel merito concludeva per il rigetto della domanda attorea. A tale ultimo riguardo deduceva che il danno verificatosi al veicolo venduto all'istante era conseguenza dell'installazione dell'impianto GPL e che in ogni caso lo stesso si era manifestato quando il veicolo aveva percorso circa 60.000 Km senza alcun problema di sorta.
Alla prima udienza del 25/03/20015 il GI disponeva la rinotifca dell'atto di citazione al risultata trasferita all'indirizzo indicato nella relata, e CP_4 rinviava la causa all'udienza del 25/09/2015.
Espletato tale adempimento, in data 25/09/2015 si costituiva in giudizio detta ultima società la quale concludeva affinché il Tribunale dichiarasse la sua carenza di legittimazione passiva e nel merito respingesse tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto
All'udienza del 25/09/2015 il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, e con successiva ordinanza del 21/01/2016 precisava che l'eccezione di incompetenza territoriale potesse essere decisa unitamente al merito ed autorizzava la alla chiamata CP in causa di , titolare dell'officina che aveva installato Controparte_6
l'impianto GPL. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 28/09/2016.
In data 19 dicembre 2016 si costituiva in giudizio , che Controparte_6 concludeva affinché venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e nel merito venisse rigettata la domanda di condanna a tenere indenne e
Pag. 3 a 11 manlevare la per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a CP corrispondere, con condanna di tale ultima società ai sensi dell'art. 96 cpc.
Assegnati nuovamente i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 cpc, il giudice ammetteva la prova per interpello di e di Tes_1 CP_6
e rinviava la causa al 10 ottobre 2018, poi rinviata di ufficio al
[...]
12/06/2018. La prova per testi proseguiva dopo alcuni rinvii all'udienza del
27/05/2022. La convenuta insisteva per l'espletamento della CTU, ma CP il giudice respingeva detta richiesta alla luce dell'ATP espletata e agli atti. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/04/2023 e successivamente, assegnata la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 28/11/2024 la stessa era assegnata in decisione con i termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con ordinanza dell'11/01/2025, constatato che il fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo non era stato acquisito nel fascicolo, la causa era rimessa in istruttoria per procedere alla sua acquisizione e si fissava per il giorno 06/02/2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza la causa era nuovamente assegnata a sentenza con termini ridotti per il deposito di note conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
I. In via preliminare va affermata la competenza territoriale del tribunale adito, contestata dalla convenuta sia perché formulata tardivamente nella CP comparsa di costituzione risposta, depositata solo il giorno prima dell'udienza, sia perché, stante la pluralità di fori competenti nel caso di specie, non formulata relativamente a tutti i fori, ma esclusivamente con riguardo a quello della convenuta eccipiente. Inoltre dal contratto depositato agli atti di causa (cfr. all.
2 produzione attorea) è fuor di dubbio, come appresso si specificherà, che l'attore debba essere considerato come consumatore, con conseguente applicazione del foro ove lo stesso ha la propria residenza (foro di Potenza), ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19 del Codice Civile ratione temporis applicabile.
II. Ancora in via preliminare bisogna procedere ad una esatta qualificazione della domanda attorea e verificare la legittimazione passiva contesta da
[...]
CP_3
Orbene:
Pag. 4 a 11 a) Sull'oggetto della domanda. Come risulta testualmente dagli atti di causa e, in particolare, dalle conclusioni formulate, l'attrice ha inteso agire principalmente al fine di ottenere la riduzione del prezzo pagato al momento dell'acquisto del veicolo , ritenendo che lo stesso fosse Controparte_7 interessato da vizi e difetti tali da impedirne l'uso a cui era destinato. Com'è evidente, pertanto, la domanda principale si basa sul difetto di conformità del bene rispetto a quanto contrattualmente promesso dalla società venditrice, ritenendo l'attrice che il veicolo non era idoneo all'uso e privo delle qualità e delle prestazioni tipiche di un bene dello stesso tipo. In sostanza
[...]
ha avanzato domanda di riduzione del prezzo, rimedio edilizio Parte_1 previsto in materia sia dall'art. 1492 del codice civile sia dal settimo comma dell'art. 130 del Codice del Consumo ratione temporis applicabile.
Occorre, pertanto, verificare quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie introdotta dalla parte attrice.
b) Sulla normativa applicabile. Come già sopra evidenziato l'attore è correttamente qualificabile come consumatore non avendo acquistato il veicolo nell'esercizio della propria attività professionale e non risultando, per vero, siffatta circostanza neanche allegata o contestata;
ne discende che si deve far riferimento alla disciplina del Codice del Consumo (art. 128 e ss.), in quanto appunto si tratta di norma speciale, e non a quella prevista dagli artt. 1490 e seguenti del codice civile per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento ( art. 1218 del codice civile) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 del codice civile).
Alla luce del dato normativo costituito dal D.Lgs. n. 206 del 2005, si deve pertanto ribadire che, ricorrendone i presupposti -ossia contratto di compravendita fra venditore professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo- deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel Codice del Consumo, fatte salve le eventuali disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale ove necessarie per integrare eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi.
Com'è noto, la disciplina codicistica della compravendita è stata profondamente incisa dalla normativa sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore, a partire dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, che, recependo le direttive Europee in materia di beni di consumo, ha inserito nuovi articoli nel codice civile (art. 1519 bis e seguenti del codice civile) finalizzati a garantire al consumatore un maggiore grado di protezione.
Pag. 5 a 11 E' infine intervenuto il D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), che ha stralciato le nuove disposizioni dal codice civile per collocarle nell'ambito di una autonoma legge organica posta a tutela del consumatore.
Tenendo presente quanto appena detto, va peraltro considerato che l'art. 135, comma 2, del Codice del Consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo” e che l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del Codice del Consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo
“Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal Codice del Consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del
Codice del Consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del Codice del Consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal Codice del Consumo.
Come si diceva, è necessario, tuttavia, che sussistano i presupposti per l'applicazione del Codice del Consumo, secondo le categorie da esso predeterminate. A tal fine, va osservato che l'art. 128 del Codice del Consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per
“bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.). Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per “consumatore” si intende poi “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. E, in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha spiegato che la qualifica di “consumatore” di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33, del citato D. Lgs., spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata,
Pag. 6 a 11 dovendosi invece considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass.,
Sez. 6 - 3, n. 5705 del 12/03/2014; Sez. 6 - 1, n. 21763 del 23/09/2013).
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'applicabilità della disciplina consumeristica, conclusione che incide sulle varie tematiche dibattute nei rispettivi scritti dalle parti costituite nel presente giudizio. Cont c) Sulla legittimazione passiva della L'approdo in ordine alla CP_3 disciplina legislativa applicabile alla fattispecie consente, ancor prima di entrare nel merito della controversia, di passare alla trattazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla suddetta convenuta. In ipotesi di cd.
“vendita a catena” (così può essere inquadrata la fattispecie, trattandosi pacificamente di un'autovettura distribuita dalla e poi venduta dalla CP_4
), vale osservare che spettano all'acquirente due azioni: quella CP contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio o del distributore); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 11612 del 31/05/2005; Cass, n. 5428 del 2002; Cass, Sez. 2,
Sentenza n. 11756 del 06/09/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n.12577 del
06/12/1995).
Riferimenti normativi: cod. civ. art. 1470, cod. civ. art. 1490, cod. civ. art. 1492, cod. civ. art. 1494, cod. civ. art. 2043).
L'azione contrattuale di risarcimento del danno sorge, in tali ipotesi, solo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita (o passaggio) ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato;
ciò, come si diceva, non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al suo acquirente avente causa, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass. Sentenza n. 5428 del 2002; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11756 del 06/09/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12577 del
06/12/1995). Nel dettaglio, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 131, al primo comma
Pag. 7 a 11 stabilisce che “il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”; al secondo comma stabilisce che “il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”. Dalla norma si desume chiaramente che l'obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore (o il distributore o altro dante causa del venditore). Il cliente finale
(il consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato.
L'art. 131 del Codice del Consumo, pertanto, recepisce i principi affermati dalla
Corte di Cassazione sulle vendite a catena, e prima richiamati, secondo i quali in tale tipologia di relazioni negoziali, spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;
Cass. 17/12/2009 n. 26514; Cass. 5/2/2015 n. 2115; cfr. anche Cass. civ. sez. II,
27/07/2017, n.18610).
Tornando al caso di specie, però, non può trascurarsi che nel CP_3 costituirsi nel presente giudizio ha altresì dedotto che essa sarebbe comunque tenuta a prestare la garanzia contrattuale che copre il buon funzionamento e l'assenza di vizi di costruzione dei veicoli importati. La stessa, inoltre, ha provveduto a depositare agli atti di causa la suddetta garanzia. Ne discende che seppure si ritenesse che quale distributore o produttore della res CP_3 venduta, non sia legittimata passiva con riferimento all'azione redibitoria promossa dall'attore, la stessa sarebbe legittimata passiva con riferimento al
Pag. 8 a 11 contratto di garanzia convenzionale depositato agli atti che estende la garanzia per i vizi a tre anni.
d) Nessuna contestazione, infine, è sorta tra le parti rispetto ai termini in cui doveva essere fatta la denuncia del vizio e l'eventuale prescrizione dell'azione.
In ogni caso si ritiene, in base alla documentazione depositata agli atti e le difese svolte dalle parti, che siano stati rispettati i primi e che nessuna prescrizione si sia mai verificata nel caso di specie.
III. Tanto esposto in via preliminare ritiene questo giudice la domanda attorea sia infondata, con conseguente rigetto.
L'art. 132 del Codice del Consumo, ratione temporis applicabile, prevede al primo comma che “Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”, il terzo che “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Nel caso di specie il vizio è sorto nei due anni successivi alla consegna della res
(il vizio è sorto nel giugno 2013 mentre il bene è stato consegnato nel settembre
2011), ma si è manifestato dopo sei mesi dalla consegna stessa. Ne consegue l'inapplicabilità della presunzione di cui al suddetto articolo.
In sintesi il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.; ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Tornando al caso di specie ritine questo giudice che tale prova non sia stata fornita.
Agli atti di causa è stata acquisita la relazione redatta in sede di ATP dal perito industriale , la quale risulta particolarmente approfondita Persona_1 rispetto ai quesiti allo stesso posti, fondata su atti di causa e su indagine particolarmente accurata del veicolo, nonché su prove tecniche e sperimentali
Pag. 9 a 11 volte all'accertamento della problematica denunciata dall'attore, puntualmente riportate in perizia, oltre che corredata da significativa riproduzione fotografica;
la relazione altresì, elaborata nel contraddittorio tra l'attore, la convenuta
[...]
e , risulta caratterizzata da rigoroso iter logico CP Controparte_6 motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e pertanto condivisibile nelle conclusioni. In particolare, il CTU dopo una puntuale descrizione del veicolo, che all'epoca aveva percorso circa 60.000 Km, ha concluso (pg. 17) che “il danno esistente sul veicolo consiste nell'anomalo funzionamento del motore per l'eccessivo gioco fra cilindri e pistoni”, e che la causa di tale danno “è stata la rottura della parete interna del catalizzatore
(polvere di ceramica, entrata in circolo nel motore usurando gli accoppiamenti tra pistone e cilindri)”. Lo stesso, inoltre, alla pagina 14 precisa che “la rottura del catalizzatore è dovuta ad un cattivo funzionamento delle sonde lambda che ha arricchito eccessivamente la miscela di particelle di carburante, facendo arrivare all'interno del catalizzatore benzina incombusta oppure ha smagrito eccessivamente la stessa”. In sintesi dalla relazione non è dato assolutamente ricavarsi se la rottura del catalizzatore, a seguito del malfunzionamento delle sonde lambda che ha danneggiato il catalizzatore, costituiscano un vizio esistente ab origine sul veicolo acquistato, ovvero si tratti di un vizio sopravvenuto ovvero che dipenda conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
IV. Il rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento di tutte le altre domanda compresa quella di manleva e garanzia spiegata dalla convenuta
[...] nei confronti di . CP Controparte_6
V. Le spese legali tra attore e convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre quelle nei confronti del chiamato in causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1 CP
e delle spese legali che liquida in € 2.540,00 per ciascuna
[...] CP_3 parte, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge e se dovuti;
Pag. 10 a 11
3. rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP
, con compensazione integrale delle spese legali tra le Controparte_6 suddette parti.
Così deciso in Potenza, lì 16 luglio 2025.
Il giudice delegato GOP dott. Vincenzo De Franceschi
Pag. 11 a 11