Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8019/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Roberta Palotti, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Donatello 21
RICORRENTE contro
) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione la procuratrice della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26/06/2024,
ha convenuto in giudizio per l'accertamento del Parte_1 CP_1 diritto all'inquadramento al secondo livello CCNL pubblici esercizi con decorrenza dal 2 febbraio
2022 e la condanna della parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro
14.001,84 quali differenze retributive maturate (anche per l'orario di lavoro effettivamente osservato) nonché la condanna al pagamento di euro 1.018,76 netti quale saldo della retribuzione di dicembre 2022; spese rifuse al procuratore antistatario.
è invece rimasta contumace. CP_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Pubblici Esercizi e mansioni di addetta al banco e responsabile turni.
ha esposto di aver svolto le superiori mansioni di store Parte_1 manager ovvero responsabile di negozio, peraltro osservando un orario di lavoro straordinario non retribuito;
alla cessazione del rapporto rimaneva, inoltre, creditrice della somma di euro
1.018,74 netti quale saldo della busta paga di dicembre 2022 comprensiva anche del TFR.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , ho una mia attività commerciale, ho una causa con relativa a stipendi Testimone_1 CP_1 insol interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato per per un anno, se non erro due anni e mezzo fa, lavoravo in Corso Buenos Aires, presso il ristorante Bracia mi occupavo di gestione personale, ordini e magazzino, oltre a quello che c'era da fare in caso di bisogno;
io lavoravo la notte dalle 20 alle 8 o al bisogno sopperivo nei turni diurni in caso di mancanza di personale, l'attività era aperta 7 giorni su 7, h 24, si lavorava 6 giorni su 7 con un giorno di riposo;
CP_ presso ho lavorato con , io e lei ci alternavamo sullo stesso ruolo e mansione;
Parte_1 orava nel turno lle 8 alle 20, io e lei ci alternavamo, anche la ricorrente lavorava sei giorni su 7; Parte_1 orrente nel dettaglio facevamo chiusura contabile e la mandavamo in un gruppo su whatsapp dove erano presenti anche e la moglie;
ON Persona_2 ci occupavam el personal e malattie, ferie, permessi, e in caso di mancanza o io o la ricorrente coprivamo il turno della persona mancante;
controllavamo la merce, la ricevevamo, la stoccavamo e seguivamo il giro scadenze, oltre che seguire le segnalazioni di rotture;
facevamo l'inventario delle giacenze, con proposta d'ordine ed eventuale variazione della proprietà; facevamo anche la linea a seconda del turno per pranzo e cena;
seguivamo anche i clienti per prenotazioni e segnalazioni, prendevamo l'ordine del cliente ed eventuali richieste di variazioni;
seguivamo anche la procedura interna e gli ordini del delivery dal ricevimento ordine alla consegna.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , lavoro presso il ristorante Pizzeria Leone, indifferente;
Testimone_2 interr di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per dall'1 o 2 gennaio 2023 fino a maggio o giugno 2023, presso il locale Braciamoci in Corso CP_1 Buenos Aires, CP_ io ero stato assunto come direttore operativo, avrei dovuto controllare tutte le operazioni e le faccende della , anche se date le condizioni di lavoro ho capito che la mia figura era superflua e c'erano varie problematiche, pagavano per es. gli stipendi;
ha lavorato per un breve periodo al mio arrivo, abbiamo lavorato insieme una decina di giorni, l'avevo già Parte_1 a informalmente nel precedente mese di dicembre;
da quello che ho capito era una sorta di responsabile store manager, seguiva i ragazzi durante il turno, Parte_1 to merci, in teoria io avrei dovuto seguire all'apertura di altri negozi i vari store manager;
andavo al locale tutti i giorni;
2 | 7 organizzava i turni, faceva un planning e poi li sottoponeva alla proprietà in persona di o Parte_1 ON
, anche se era il più operativo;
Persona_2 Per_1 eva anche n realtà faceva un po' di tutto, all'occorrenza anche panini, pulizie;
si occupava di giacenze, scorte e stoccaggio merce al magazzino;
la ricorrente in base ai turni stava spesso alla mattina, arrivava alle 8 fino alle 16 – 18, il locale era aperto h 24 e un altro store manager faceva il turno notturno, non ricordo di preciso ma lavorava tutti i giorni con un giorno di riposo, forse la domenica;
la ricorrente ha finito di lavorare tra il 10 e il 15 di gennaio, ignoro le ragioni, so che aveva accordi con la proprietà che forse sarebbe andata via al mio arrivo;
era presente al locale che dava alla ricorrente le indicazioni di quello di cui si doveva occupare;
Per_1 costantemente presente al locale, passava durante la giornata ma non vi lavorava, dava però le indicazioni, Per_1 sso passava di notte.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: CP_ Sono , attualmente impiegato presso , ho un contenzioso con la società convenuta Testimone_3 per i;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: CP_ ho lavorato per dall'1/9/2021 ad aprile 2022, presso il ristorante Braciamoci in Corso Buenos Aires, ero addetto al banco;
io lavoravo dalle 8 di mattina alle 20 o dalle 20 alle 8 di mattina tutti i giorni tranne uno di riposo a rotazione;
ho lavorato con , lei si occupava di tutto, lavorava alla griglia, cassa, preparazione piatti;
Parte_1 si occupava dei cupava anche del ricevimento merci, giacenze, ordini;
Tes_ al locale non c'erano altri responsabili, oltre a tale che si alternava con lei in base ai turni, lui più spesso facevo quello notturno, ha fatto al più una o due no Pt_1 resente a seconda dei suoi impegni, non lavorava lì al locale, ogni tanto veniva a dare una ON
lavorava di solito nel turno del mattino dalle 7.30 – 8 e finiva se non erro alle 16 o anche dopo a seconda Parte_1
, anche lei faceva sei giorni su sette;
è andata via prima di me, se non erro, a gennaio, per quanto ne so la società non pagava gli stipendi anche Parte_1 è sicuro che la società non pagava, da novembre iniziò a pagare degli acconti perché doveva aprire un altro locale e andando avanti la situazione è peggiorata, chiedevamo costantemente gli stipendi fino a quando abbiamo lasciato il lavoro;
CP_ ora che il giudice me lo chiede, non sono sicuro dell'anno in cui ho lavorato per .
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni
3 | 7 di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria (Cass., n. 26234 del 30/10/2008).
Ebbene, la ricorrente era formalmente inquadrata al quinto livello cui appartengono i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè (…); - cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
(…); - banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
(…) - operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
(…); - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
All'invocato secondo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: - direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere); - capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili
e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
(…); - capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman p.e. (…).
È evidente che i due livelli di inquadramento sono caratterizzati da un contenuto qualitativo profondamente diverso, atteso che il quinto livello è previsto solo per lo svolgimento di mansioni esecutive a fronte delle mansioni connotate da autonomia operativa del superiore secondo livello
(seppur nell'ambito di direttive generali) nonché funzioni di coordinamento, tanto da essere richiesta una particolare competenza professionale non prevista nell'inferiore livello.
*
Ebbene, nel caso di specie si osserva che tutti i testimoni esaminati, con dichiarazioni univoche e assolutamente concordanti, hanno confermato il ruolo di store manager ricoperto da
4 | 7 nel corso del rapporto;
hanno confermato che la parte si Parte_1 occupava della gestione del personale, del controllo e della verifica dei prodotti consegnati dai fornitori, degli ordini, della apertura e chiusura contabile, della gestione del Servizio Clienti e della predisposizione dei pasti.
A tale quadro istruttorio deve poi aggiungersi la considerazione che nessuno si è presentato per conto della società all'udienza del 20/5/2025 per rendere il disposto interrogatorio formale.
Ciò comporta che possono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto allegate in ricorso
(come visto riscontrate dall'istruttoria) in forza delle previsioni dell'articolo 232 cpc. come interpretato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui: In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex plurimis Cass., ordinanza n. n. 9436 del 18/04/2018).
Ed allora non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che le mansioni disimpegnate comportino quella necessaria iniziativa ed autonomia operativa, connotata altresì dal coordinamento e dal controllo di personale, pienamente riconducibili al superiore secondo livello invocato che, per l'effetto, deve essere in questa sede riconosciuto.
***
Prima di determinare le differenze retributive dovute alla ricorrente per effetto del riconoscimento, le superiori a livello di inquadramento, occorre valutare altresì la domanda relativa alle differenze ulteriormente maturate per l'orario di lavoro effettivamente osservato.
In proposito, è noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
5 | 7 *
Ebbene, i testimoni esaminato hanno, seppur in parte e con qualche discordanza, confermato l'orario di lavoro allegato in ricorso.
Come accennato, difatti, ha allegato di aver lavorato nel turno Parte_1 diurno, dalle 8 alle 20 sei giorni su sette.
Tale orario è stato pienamente confermato dal (di fatto colui che Testimone_4 con la ricorrente si occupava a turni alterni di ricoprire il ruolo di store manager); solo in parte dal teste (direttore operativo) a mente del quale la ricorrente in base ai turni stava spesso Testimone_5 alla mattina, arrivava alle 8 fino alle 16 – 18 il locale era aperto h 24 e un altro store manager faceva il turno notturno, non ricordo di preciso ma lavorava tutti i giorni con un giorno di riposo, forse la domenica e dal teste (addetto al banco) secondo cui lavorava Testimone_6 Parte_1 di solito nel turno del mattino dalle 7.30 – 8 e finiva se non erro alle 16 o anche dopo a seconda del lavoro, anche lei faceva sei giorni su sette.
Anche in tal caso a tale quadro istruttorio deve aggiungersi la necessaria considerazione dell'assenza del legale rappresentante della società per rendere l'interrogatorio formale, dal che la prova piena dell'orario di lavoro per come dedotto in ricorso.
Anche le domande di pagamento degli straordinari, quindi, devono ritenersi fondate.
***
Quanto alle differenze retributive maturate dalla ricorrente, deve rilevarsi che la parte si duole altresì che a fronte di un importo netto della retribuzione, indicato nella busta paga di dicembre
2022 di euro 2.518,74, il datore di lavoro corrispondeva solo un acconto di euro 1.500,00 nette, residuando a un credito di euro 1.018,74 netti.
In proposito, è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009)
6 | 7 Parte convenuta, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere.
***
Per quanto detto va condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 14.001,84 (di cui euro 9.630,10 a titolo di straordinari)
[...] nonché la somma lorda pari alla somma netta di euro 1018,74 a saldo della retribuzione di dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
Tali differenze per livello di inquadramento e straordinari sono state correttamente calcolate ed elaborate con conteggi in questa sede pienamente condivisi dal giudicante, avendo riguardo ai criteri logici e razionali adottati.
***
Il ricorso deve, quindi, essere integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di.
all'inquadramento al secondo livello CCNL Pubblici esercizi per Parte_1 il periodo lavorato in favore di dallo 02/02/2022 al 31/12/2022; CP_1 condanna a corrispondere a , per tutti i titoli di cui al CP_1 Parte_1 ricorso, la somma complessiva lorda di euro 14.001,84 oltre alla somma lorda pari a quella netta di euro 1018,76 per saldo della retribuzione di dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
7 | 7