Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione terza civile – in composizione monocratica in persona del Giu-
dice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4494 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA CARLO V° N. 34 PO- Parte_1
LIZZI GENEROSA (PA), presso l'Avv. SILVESTRI SANDRO che lo rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– attore–
CONTRO
IN P. DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAP- CP_1
PRESENTANTE PRO TEMPORE
-convenuta-
E
elettivamente domiciliato in VIA ROSSOT- Controparte_2
TI N. 17 ALCAMO (TP), presso l'Avv. FARACI FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
E CONTRO
, (C.F. ), elettivamente do- Controparte_3 C.F._1
miciliato IN VIA MONTE BONIFATON° 107, ALCAMO (TP), presso l'Avv.
Tribunale di Palermo
-convenuto-
Oggetto: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig.re con- Parte_1
veniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l' , in Controparte_4
persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, e i dott.ri e , chiedendone la Controparte_3 Controparte_2
condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad in-
tervento chirurgico eseguito dagli odierni convenuti nel marzo del 2016.
A sostegno della domanda l'attore rappresentava che, in data 18.03.2016,
veniva ricoverato in regime di Day Service presso l'U.O.S di Chirurgia Ge-
nerale del Presidio Ospedaliero “Madonna SS. Dell'Alto di Petralia Sottana
dell' con diagnosi di ernia inguinale sinistra per eseguire Controparte_4
intervento ernioplastica protesica inguinale sinistra.
Soggiungeva che, successivamente all'intervento, avendo notato una pro-
gressiva riduzione di volume del testicolo sinistro, si sottoponeva ad ulte-
riori accertamenti diagnostici che evidenziavano un'ipotrofia testicolare sinistra secondaria ad intervento di ernioplastica inguinale protesica sini-
stra.
Ritenuta la responsabilità professionale dei sanitari che lo ebbero in cura presso il Presidio ospedaliero convenuto per aver procurato, in occasione dell'intervento chirurgico cui si era sottoposto, una lesione vascolare con danno ischemico del testicolo sinistro, progredita verso l'atrofia testicola-
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- 2 - re, l'attore citava in giudizio i chirurghi e la struttura sanitaria affinché
venissero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso patiti e quantificati in euro 48.713,50, ovvero nella di-
versa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interes-
si legali.
Si costituivano le parti convenute contestando in toto le deduzioni attoree e chiedendone il rigetto.
Il dott.re costituitosi con comparsa depositata il 20.06.2019, nel- CP_2
le proprie difese osservava che l'odierno attore era stato precedentemente sottoposto, nel 1965, ad intervento per correzione del varicocele sinistro,
con le possibili complicanze dovute sia alla patologia che all'eventuale danno vascolare iatrogeno ad esso conseguente durante la legatura del fascio spermatico e risultava affetto, come da anamnesi, da iperplasia prostatica benigna.
Deduceva, inoltre, che il decorso operatorio del sig.re era stato Pt_1
regolare sebbene avesse disertato i controlli successivi alla medicazione e rimozione dei punti di sutura.
Concludeva il dott.re chiedendo: “Nel merito rigettare la domanda CP_2
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata, nella
denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle prete-
se attoree, di ritenere e dichiarare sussistere un concorso di colpa
dell'attore per i fatti per cui è causa, escludendo o riducendo ogni eventuale
addebito imputabile al convenuto, secondo le proprie eventuali ed effettive
responsabilità, anche tenuto conto del proprio ruolo di II° operatore nei fatti
per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rim-
Tribunale di Palermo
- 3 - borso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Con comparsa del 20.06.2019 si costituiva in giudizio il dott.re
[...]
che, aderendo alle difese prospettate dal convenuto e CP_5 CP_2
insistendo sulla correttezza e diligenza dell'operato dei sanitari conclude-
va chiedendo di: “Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infon-
data in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non temuta
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, ritenere e di-
chiarare sussistere un concorso di colpa dell'attore per i fatti per cui è cau-
sa, escludendo o riducendo ogni eventuale addebito imputabile al convenu-
to, secondo le proprie eventuali effettive responsabilità. Con vittoria di spe-
se, competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA co-
me per legge.
L'Asp 6 di costituitasi con comparsa del 16.04.2020 deduceva CP_4
l'insussistenza del nesso di causa tra l'intervento chirurgico eseguito e i disturbi lamentati dall'attore e l'assenza di profili di responsabilità profes-
sionale in capo alla condotta operatoria dei sanitari convenuti, ricondu-
cendo l'atrofia testicolare ad una complicanza prevedibile ma non preve-
nibile, anche alla luce della pregressa patologia trattata dal sig.re Pt_2
[... in età pediatrica.
Concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare che i medici del P.O di
[...]
hanno agito con assoluta professionalità e diligenza e che Parte_3
non sussiste alcun nesso fra l'intervento chirurgico subito dall'attore e i
danni dallo stesso lamentati. Accertare e dichiarare che non sussiste alcu-
na responsabilità dei medici del P.O di Petralia Sottana e quindi dell' CP_4
in merito ai fatti lamentati dal sig.re .
[...] Pt_1
Tribunale di Palermo
- 4 - Rigettare ogni domanda nei confronti dell' . Condannare con- CP_4
troparte al pagamento delle spese processuali.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c la causa veniva istruita con CTU medico legale affidata alla dott.ssa . Persona_1
Con decreto del 18.04.2024 il processo veniva interrotto d'ufficio ex art. 301 c.p.c per collocamento in quiescenza del difensore dell'Asp convenuta
Con e, successivamente, riassunto con ricorso del 16.05.2024. L tuttavia non si costituiva con un nuovo procuratore.
La causa veniva infine posta in decisione sulle conclusioni delle parti pre-
via assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle com-
parse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU che ha risposto ai quesiti di cui all'ordinanza del 02.07.2021 che di seguito si riportano:
“dica il CTU–anche alla luce del pregresso stato salute del paziente - la
conformità dell'operato dei sanitari che ebbero in cura nella Parte_1
struttura convenuta nonché la congruità degli accertamenti - effettuati o ri-
chiesti- comprese le cure preoperatorie e postoperatorie, anche nella loro
tempistica, alle prescrizioni della scienza medica in casi analoghi.
Dica in particolare se in occasione dell'intervento del 18.3.2016 di erniopla-
stica protesica inguinale sinistra;
a) Vi sia stato un danno ischemico al testicolo sx causato da errori
chirugici;
b) In caso di risposta positiva al quesito sub a) calcoli il relativo
danno biologico
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- 5 - Dica infine il CTU se il consenso all'intervento è stato prestato e rac-
colto con modalità adeguate rispetto al trattamento sanitario proposto”.
Ebbene, all'esito delle indagini la CTU ha individuato profili di responsa-
bilità a carico dei sanitari che ebbero in cura il sig.re presso il Pt_1
Presidio Ospedaliero di Petralia Sottana. In particolare, l'ausiliare ha rite-
nuto che il danno lamentato dall'attore in citazione- ipoplasia testicolare-
sia causalmente riconducibile all'intervento di riparazione dell'ernia in-
guinale durante il quale i sanitari convenuti hanno eseguito un'eccessiva manipolazione chirurgica con formazione di trombosi dei vasi venosi e conseguente ischemia cronica responsabile dell'atrofia testicolare. Nella
relazione di consulenza secondo il CTU “nell'ipotesi di ricondurre all'atto
chirurgico del marzo 2016 l'evento lesivo, appare sostenibile una condotta
imperita da parte dell'Equipe , per il determinismo dell'evento CP_6
ischemico su un caso di chirurgia erniaria apparentemente del tutto routi-
nario”.
La CTU ha inoltre esaurientemente replicato all'osservazione critica mos-
sa dai CC.TT.PP secondo la quale l'ischemia con conseguente ipotrofia del testicolo- rappresentata dall'ausiliare come conseguenza della manovra chirurgica errata posta in essere dai sanitari- avrebbe dovuto dar luogo ad una ben precisa sintomatologia in fase acuta (dolore, rigonfiamento te-
sticolare) assente nel caso di specie, considerato anche il regolare decorso post operatorio, individuando di talché in altre cause il danno lamentato dall'attore quali la torsione del funicolo, un trauma o un processo infetti-
vo come l'orchite, non dipendenti, pertanto, dalla tecnica chirurgica adot-
tata. Su tale rilievo critico la CTU ha osservato che in occasione del se-
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- 6 - condo controllo post operatorio, eseguito in data 24.03.2023, era stato ri-
scontrato dal dott.re un ematoma scrotale sinistro- non suffraga- CP_2
to da controllo ecografico- e per tale ragione era stata prescritta terapia cortisonica. Secondo il consulente “L'aumento di volume dell'emiscroto
omolaterale, infatti, appare compatibile -oltre che con la diagnosi posta dal
sanitario - anche con una reazione edematosa per la sofferenza ischemica
del testicolo, che non necessariamente deve intervenire nelle primissime ore
susseguenti all'atto chirurgico”.
Secondo l'ausiliare, inoltre, il regime del day surgery con dimissione dell'attore nella giornata stessa dell'intervento, non ha permesso un'estensiva osservazione post-operatoria. Anche in ordine al rilievo criti-
co avanzato dai CC.TT.PP sulla riconducibilità del danno testicolare al pregresso intervento di varicolcele effettuato dall'attore in età pediatrica il
CTU ha osservato che tale riscontro non è stato riportato nell'esame obiettivo preparatorio previsto nella cartella clinica concludendo che “Pro-
prio per i rapporti fra l'intervento di ernioplastica e gli eventuali danni in-
dotti al testicolo omolaterale, l'eventuale mancata annotazione di un'atrofia
testicolare preoperatoria dovrebbe essere considerato in tal senso un atto
omissivo per negligenza, in quanto la visita del paziente portatore di ernia
si completa, solitamente, con il riscontro della presenza del testicolo omola-
terale nella sua sede e con una valutazione clinica della sua normalità per
morfovolumetria e mobilità”.
Ciò posto, la consulenza in atti ha rilevato la difformità dell'operato dei sanitari convenuti rispetto alle buone pratiche cliniche e assistenziali e confermato la rilevanza causale dell'intervento chirurgico di ernioplastica
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- 7 - inguinale con l'evento lesivo dell'ipoplasia testicolare di cui si duole parte attorea.
Le valutazioni svolte dai consulenti appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici;
di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando ade-
risce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo del-
la motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è
quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulen-
ti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicita-
mente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass.
civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Ne consegue che il danno patito dall'attore è da ricondursi causalmente alla condotta dei dott.ri e per avere costoro eseguito CP_2 CP_3
non diligentemente l'intervento chirurgico de quo che ha comportato per il paziente il danno da atrofia testicolare.
Premesso che in materia di responsabilità medica il rapporto fra paziente e medico da un lato e fra paziente e struttura sanitaria dall'altro è regola-
ta dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, nel caso che ci occupa il che il sig.re ha assolto gli oneri su di lui gravanti nei confronti Pt_1
delle parti convenute, avuto riguardo all'allegazione dell'inadempimento qualificato e alla prova dell'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, nonché alla produzione di un danno causalmente
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- 8 - connesso al predetto inadempimento. Le parti convenute, dal canto loro,
non hanno assolto l'onere della prova su di loro gravante secondo la ri-
partizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale-
dell'inesistenza, irrilevanza e/o non imputabilità dell'inadempimento la-
mentato ad essi ascritto e quindi sono da ritenersi responsabili in via so-
lidale dei danni patiti dall'attore per il loro comportamento imperito nei confronti del danneggiato.
A parte attorea deve essere dunque riconosciuto il diritto al risarcimento del c.d “danno biologico” permanente.
Quanto all'individuazione e alla quantificazione del danno, rispondendo al quesito posto, il CTU ha riconosciuto una percentuale di danno biologico
permanente nella misura del 5%, non ritenendo altresì non sussistente al-
cun presupposto per il riconoscimento di un danno biologico temporaneo,
totale o parziale.
Per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati - come sopra indivi-
duati - il Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di in-
validità permanente accertato ed all'età della persona lesa, in conformità
alla Tabelle di Milano, aventi “vocazione nazionale”, e della preventiva in-
dividuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del sog-
getto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico
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- 9 - d'invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il “coeffi-
ciente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nel caso che ci occupa, considerata l'invalidità permanente riconosciuta dal CTU nel 5% e l'età dell'attore all'epoca dei fatti- 60 anni- il valore del danno da postumi stabilizzati che spetta al sig.re è pari a Parte_1
complessivi euro 6.139,00, in valori attuali, in applicazione dei coeffi-
cienti di cui alle più recenti tabelle in vigore.
Oltre alla lesione permanente dell'integrità fisica data dall'atrofia del te-
sticolo sinistro, parte attorea ha rappresentato la sussistenza di un danno morale dovuto alla compromissione della funzionalità della ghiandola ri-
produttiva con riflessi sul piano psichico per le ripercussioni che tale pre-
giudizio comporta nella vita relazionale e di coppia dello stesso.
A sostegno di tale domanda parte attorea non ha allegato prove in ordine a tale patimento. Tuttavia, è indubbio come nel caso di specie, riconosciu-
to il valore che l'organo riproduttivo assuma nella percezione di sé di cia-
scun essere umano, il giudicante ritiene che la voce del danno morale, in-
tesa come sofferenza psichica, debba essere risarcita in considerazione del particolare danno subito dall'attore. Va pertanto riconosciuto incre-
mento del valore del punto di danno biologico come sopra calcolato per sofferenza soggettiva (25%) - dato il particolare riguardo che generalmente un uomo dell'età dell'attore può attribuire al proprio apparato genitale,
ancorché non sia possibile dire se l'atrofia testicolare abbia avuto nel concreto delle ricadute anche sul piano funzionale.
All'attore va dunque riconosciuto un danno biologico risarcibile pari ad
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- 10 - euro 7.674,00.
Il consulente non ha ritenuto sussistere alcun presupposto per il ricono-
scimento di un danno derivante dalla inabilità temporanea, conclusione questa a cui aderisce l'odierno giudicante.
Il risarcimento che va riconosciuto all'attore, a titolo di danno non patri-
moniale è, dunque, complessivamente pari ad euro 7.674,00.
Sull'importo così individuato dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pe-
cuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene li-
quidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare ne-
cessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n. 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Ebbene il danno non patrimoniale alla luce dei suesposti principi va li-
quidato in euro 8.463,63.
Posto che secondo i consolidati principi giurisprudenziali la struttura sa-
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- 11 - nitaria oltre alla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni as-
sunte in proprio con il contratto di spedalità, è tenuta a rispondere anche del fatto dei sanitari della cui opera si avvale, ancorchè non siano suoi di-
pendenti ai sensi dell'art. 1228 c.c, l' e i sanitari conve- Controparte_4
nuti sono tenuti in solido al risarcimento del danno patito dall'attore co-
me sopra quantificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi tenuto conto del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia della : Controparte_4
- Accoglie la domanda di;
Parte_1
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, ed i dott.ri e in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 8.463,63, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore e i dott.ri e in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in comples-
sivi euro 2.540,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta e rimborso spese forfettarie come per legge in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio a Parte_1
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- 12 - spese dello stato:
− Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
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