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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/11/2024, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7659/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Maremmana,116 – Ginestra Fiorentina- Lastra a Signa (FI), rappresentata e difesa dall'Avv.
Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via A. Giacomini,28 (FI)
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lastra a Signa (FI) Via Maremmana n. 116, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Frosini e Lucia
Pasquini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze Via Massaia n. 86
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 1/07/2024 e 11/07/2024)
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza del 19/11/2024, in base al quale le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “ versi mensilmente a la Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 2 somma complessiva di e. 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei tre figli, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e l'assegnazione dell'assegno unico universale alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. Parte_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento, sorto in esito a ricorso proposto in data 29/06/2024 da ha Parte_2
ad oggetto la regolamentazione delle questioni inerenti il regime di affidamento, collocamento e
Per_ mantenimento delle figlie minori (20/3/2007) ed (26/1/2018), nonché del mantenimento Per_2
Per per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (24/12/2005), nati dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, intercorsa tra e il resistente Parte_2 Controparte_1
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 18/10/2024; Controparte_2
nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 19/11/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, concludendo per il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 19/11/2024 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né
Per pregiudizievoli dell'interesse delle figlie minori ed del figlio maggiorenne . Per_4 Per_2
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 19/11/2024, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7659/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via Maremmana,116 – Ginestra Fiorentina- Lastra a Signa (FI), rappresentata e difesa dall'Avv.
Barbara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via A. Giacomini,28 (FI)
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lastra a Signa (FI) Via Maremmana n. 116, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Frosini e Lucia
Pasquini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze Via Massaia n. 86
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 1/07/2024 e 11/07/2024)
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui all'accordo raggiunto nel corso dell'udienza del 19/11/2024, in base al quale le parti hanno chiesto al Tribunale di prevedere che: “ versi mensilmente a la Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 2 somma complessiva di e. 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei tre figli, la suddivisione delle spese straordinarie al 50% e l'assegnazione dell'assegno unico universale alla madre;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”. Parte_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento, sorto in esito a ricorso proposto in data 29/06/2024 da ha Parte_2
ad oggetto la regolamentazione delle questioni inerenti il regime di affidamento, collocamento e
Per_ mantenimento delle figlie minori (20/3/2007) ed (26/1/2018), nonché del mantenimento Per_2
Per per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (24/12/2005), nati dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, intercorsa tra e il resistente Parte_2 Controparte_1
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 18/10/2024; Controparte_2
nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 19/11/2024, le parti hanno rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, concludendo per il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 19/11/2024 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né
Per pregiudizievoli dell'interesse delle figlie minori ed del figlio maggiorenne . Per_4 Per_2
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 19/11/2024, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi
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