Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2025, proposto da
Viabilità Sicura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Novara, in persona del Presidente della Provincia pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Ruggieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale, n. 458 del 26 febbraio 2025, con cui è stato affidato alla società Sicurezza e ambiente s.p.a. il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità a seguito di incidenti o versamenti sulla carreggiata e relative pertinenze da effettuarsi sulla intera rete viaria provinciale per il periodo 2025-2027;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Novara e della società Sicurezza e Ambiente s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 novembre 2025 il dott. UC IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determina dirigenziale n. 2887 del 27 novembre 2020 la Provincia di Novara ha indetto una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità a seguito di incidenti o di versamenti di materiali sulla careggiata e relative pertinenze, da effettuarsi sulla intera rete viaria provinciale in situazione di emergenza per il periodo 2025 - 2027.
2. Il 6 dicembre 2020 la stazione appaltante ha approvato il bando, il disciplinare e la connessa documentazione.
3. All’esito delle procedure di gara si è classificata al primo posto nella graduatoria di merito l’odierna controinteressata, con 99,830 punti, seguita dalla ricorrente, che ha invece ottenuto un ponteggio di 98,870.
4. In 26 febbraio 2025 il servizio è stato affidato alla controinteressata (determinazione n. 458).
5. Il medesimo giorno la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti, che è stata accolta il successivo 10 marzo, anche se l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è stata ostesa, nella sua forma integrale, solo a seguito dell’emanazione della sentenza n. 735 del 5 maggio 2025 con cui questo Tribunale ha ordinato alla Provincia di Novara di esibire entro i successivi 10 giorni « l’offerta tecnica della controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a., priva di oscuramenti ».
6. Con ricorso, notificato il 4 giugno 2025 e depositato il successivo 16 giugno, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittima.
7. All’esito dell’udienza camerale del 27 giugno 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e in quella pubblica del 26 novembre 2025 il la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata.
A suo dire, infatti, l’impugnazione sarebbe stata presentata tardivamente perché l’esito della procedura di aggiudicazione sarebbe stato comunicato il 28 febbraio 2025, i documenti di gara sarebbero stati pubblicati il successivo 10 marzo mentre il ricorso è stato notificato solo il 4 giugno 2025 il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente.
Sul punto, occorre, infatti, rammentare che per giurisprudenza pacifica « in ordine alla relazione esistente tra la decorrenza del termine di impugnazione e la soddisfazione della pretesa ostensiva in materia di appalti pubblici, la giurisprudenza ha precisato che, qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso o impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti. Il principio processuale della rilevanza della piena conoscenza o conoscibilità si applica anche in tal caso, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall'aggiudicataria e, poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso al buio. La proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario, ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Ne consegue che non è ammissibile pretendere che un operatore economico, per essere legittimato ad accedere all'offerta tecnica dell'operatore vincitore, debba prima proporre un c.d. ricorso al buio » ( ex multis T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 19 aprile 2023, n. 59).
Ebbene, poiché l’offerta integrale della controinteressata è stata esibita solo il 7 maggio 2025, tra l’altro in ottemperanza di une decisione di questo Tribunale, il ricorso è tempestivo e l’eccezione di irricevibilità è infondata e deve essere respinta.
9. Sempre in via preliminare, il Collegio deve respingere anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei verbali di gara in quanto, per giurisprudenza pacifica « Nelle gare pubbliche, l'atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l'unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva, con la conseguenza che, ai fini della sua impugnazione, non rileva la mancata impugnazione dei precedenti atti preparatori ed endoprocedimentali, privi di altrettanto autonoma valenza lesiva e provvedimentale. E ciò in quanto non può proporsi impugnazione avverso atti endoprocedimentali in sé non pregiudiziali, in un contesto nel quale la lesione promana piuttosto dal provvedimento d'aggiudicazione, e senz'altro non dai meri verbali di valutazione (o rivalutazione), attribuzione dei punteggi e di formulazione della graduatoria » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 aprile 2024, n. 7013)
10. Del tutto infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché le censure proposte implicherebbero un’inammissibile invasione nella sfera di discrezionalità dell’autorità ammnistrativa.
Come noto, infatti, « la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito delle valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il G.A. a esercitare un sindacato sostitutorio » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 dicembre 2022, n. 7598).
Tuttavia, al contrario di quanto prospettato dalla controinteressata, la ricorrente contesta proprio l’irragionevolezza delle valutazioni della commissione di gara, la cui fondatezza deve essere oggetto di un approfondito scrutinio di merito.
11. Tanto premesso, con un unico e articolato motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione della lex specialis della gara; dei principi generali in materia di pubbliche gare nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché la struttura organizzativa della controinteressata non rispetterebbe i requisiti minimi previsti dalla lex specialis in quanto i centri indicati dalla controinteressata non rispetterebbero il criterio della distanza massima previsto dalla legge di gara, non sarebbero adeguatamente strutturati né in possesso delle attrezzature prescritte.
In particolare, la ricorrente sostiene che tutti i Centri logistici operativi (CLO) della controinteressata si troverebbero a oltre 50 km dalla provincia di Novara mentre la centrale operativa sarebbe addirittura situata presso un edifico residenziale.
A ciò si aggiungerebbe che la commissione di gara avrebbe attribuito il punteggio premiale in assenza di una chiara predeterminazione e, quindi, rasentando l’arbitrio.
12. Le censure sono infondate.
12.1. L’art. 9 del capitolato prescrive che l’operatore economico è tenuto, tra l’altro, a « garantire il servizio in questione assicurando l'operatività sul territorio di Centri Logistici Operativi (CLO) nel numero minimo di due con un raggio di azione non superiore a km 50 ed in grado di coprire tutto il territorio provinciale adeguatamente collocati per garantire il rispetto dei tempi previsti all'art. 8 per l'esecuzione materiale degli interventi di ripristino attivati dal servizio di reperibilità, assicurando l'operatività 24/h24 per 365 giorni l'anno. La dotazione minima del CLO è costituita da almeno un VPA ed almeno un VQS. I VPA devono essere assegnati in maniera univoca al CLO e non possono essere condivisi da più CLO. Nel CLO, salvo differenti accordi tra le parti, devono essere stoccate le dotazioni complete di attrezzature, segnaletica e materiali (nastri, picchetti, assorbenti, ecc..) necessari allo svolgimento degli interventi di ripristino della sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun VPA di competenza ».
Inoltre, i sensi del successivo art. 11 (« Tempi di intervento ») i « tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti (trenta minuti), dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità ».
Ebbene, dalla lettura delle clausole de quibus si evince che l’unico requisito minimo previsto è il possesso di due CLO situati nel raggio di 50 km dalla provincia di Novara e che gli ulteriori centri rileveranno ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale.
Inoltre, il raggio de quo deve essere calcolato con riferimento con riferimento alla Provincia e non alla città di Novara e che una lettura della disposizione con il successivo art. 11 rende evidente che il requisito de quo è stato previsto per assicurare un rapido intervento sul luogo dell’incidente. Pertanto, la distanza deve essere calcolata con riferimento al percorso per raggiungere il luogo del sinistro, anche perché includere nel computo anche il tragitto necessario per il rientro al Centro renderebbe la prescrizione del tutto irragionevole.
A ciò si deve aggiungere che l’articolo 9 del capitolato prevede che il « Concessionario si impegna entro 20 giorni dall'Aggiudicazione provvisoria del servizio ad attestare la disponibilità dei CLO dichiarati in sede di offerta per garantire l'attivazione del Servizio e a fornirne la mappatura completa di localizzazione e descrizione del VPA e dei VOS di ciascun CLO », sicché, eccezion fatta per i requisiti minimi (due CLO situati nel perimetro indicato), gli altri devono essere ritenuti dei meri requisiti di esecuzione, il cui eventuale mancato possesso non può comportare l’esclusione dell’aggiudicataria.
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa è emerso che la controinteressata è in possesso di un’articolata struttura operativa conforme a quanto previsto dalla lex specialis della procedura. Dall’esame degli atti di causa si evince, infatti, che i centri numero 2, 3, 4, 5 e 9 rientrano nel prescritto perimetro e che, per mero errore materiale, è stata indicata la sede legale e non quella operativa del centro numero 2.
Inoltre, i centri numero 13 e 15 sono dedicati al ricovero dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare per specifiche attività di bonifica e, quindi, non essendo deputati al “primo intervento”, non sono tenuti al rispetto della distanza prescritta né alle tempistiche di intervento.
Poiché, quindi, i requisiti minimi sono stati rispettati la ricorrente dispone di tutti i requisiti necessari per far fronte al servizio.
Ne discende che la valutazione delle restanti dotazioni rappresenta un apprezzamento « connotato da discrezionalità tecnica e, quindi, le censure che attingono il merito di tale apprezzamento (di per sé opinabile) sono inammissibili, perché richiedono al giudice di esercitare un sindacato di natura sostitutiva non previsto dalla legge, e senza considerare che per sconfessare i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità » (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 8 agosto 2022, n. 151).
Per quanto sopra esposto la censura è infondata e deve essere respinta.
12.2. Del pari infondata anche la doglianza relativa all’illegittima applicazione del punteggio premiale, anche perché al contrario di quanto affermano dalla ricorrente, i criteri per la sua attribuzione sono stati predeterminati dalla lex specialis e l’attribuzione della premialità non stata effettuata in modo arbitrario.
L’articolo 16.1 del capitolato (dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica) prevede, infatti, al sub criterio C, gli elementi aggiuntivi e preferenziali che saranno oggetto di valutazione,
Per quanto qui di interesse le concorrenti avrebbero potuto indicare eventuali servizi aggiuntivi, pertinenti e complementari alla tipologia di servizio affidato, senza oneri per la P.A e per il cittadino; con la precisazione che saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi ritenuti utili dalla Commissione di gara, la quale assegnerà 1 punto per ciascun servizio aggiuntivo proposto, fino a un massimo di 3 punti.
Ebbene, nel caso in esame, la controinteressata ha offerto ben 28 servizi supplementari come gli « Interventi di rimozione, trasporto, deposito, demolizione, radiazione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dei veicoli in evidente stato di abbandono »; di ripristino delle condizioni ambientali riferite al verde pubblico e, addirittura, la « distribuzione gratuita di 20 copie del libro “La Forza delle idee” del giornalista Vincenzo Borgomeo (caporedattore di Repubblica Motori), uno studio accurato circa i problemi concernenti la sicurezza stradale negli ultimi anni », che sono stati ritenuti meritevoli del punteggio premiale massimo.
Del resto, l’applicazione non discriminatoria del criterio è comprovata dal contenuto del verbale numero 3, da cui si evince che la commissione ha attribuito il punteggio premiale de quo a tutte le concorrenti.
Tali ragioni, unitamente al fatto che la ricorrente si è limitata contestare genericamente il criterio senza minimamente dimostrarne l’irragionevolezza, portano il Collegio a ritenere che anche l’attribuzione del punteggio premiale indicato dal criterio C1 non sia stata effettuata in modo arbitrario o irragionevole.
13. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AF SP, Presidente
UC IA, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IA | AF SP |
IL SEGRETARIO