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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4650/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] PA C.F._1
(BG) il 15 aprile 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cecinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lima n. 10
- attore - contro
, C.F. , nata ON C.F._2
a Puerto Varas (Cile) il 18 maggio 1974;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
1 di 5 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE: chiede di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra PA ON in data 21/04/2001 presso il Comune di Reggiolo (RE), iscritto nei
Registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Reggiolo (RE), all'Atto n. 9 – Parte 2 – Serie C dell'anno 2001, alle seguenti
Condizioni
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023 PA
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con esponendo, in particolare, che ON dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 6 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 13 febbraio 2024, stante l'irreperibilità della convenuta, veniva assegnato un nuovo termine per la rinnovazione del ricorso.
All'udienza in prosecuzione del 27 giugno 2024, sentita la parte attrice personalmente, la causa, sulla dichiarata contumacia della convenuta, nei cui confronti la notifica in rinnovazione veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Con sentenza n. 726/2024 in data 27 giugno 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata
2 di 5 ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
3 di 5 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggiolo
(RE) in data 21 aprile 2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 27 giugno
2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 726/2024 in data 27 giugno 2024
(pubblicata in data 28 giugno 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Stante la condotta processuale non oppositiva della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra PA
, nato a [...] il [...], e
[...] ON
, nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Reggiolo (RE) in data 21 aprile 2001 con atto trascritto
4 di 5 nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2001 parte 2 serie C numero 9;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4650/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a [...] PA C.F._1
(BG) il 15 aprile 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cecinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lima n. 10
- attore - contro
, C.F. , nata ON C.F._2
a Puerto Varas (Cile) il 18 maggio 1974;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
1 di 5 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE: chiede di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra PA ON in data 21/04/2001 presso il Comune di Reggiolo (RE), iscritto nei
Registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Reggiolo (RE), all'Atto n. 9 – Parte 2 – Serie C dell'anno 2001, alle seguenti
Condizioni
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023 PA
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la
[...] separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con esponendo, in particolare, che ON dall'unione dei coniugi non erano nati figli.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 6 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 13 febbraio 2024, stante l'irreperibilità della convenuta, veniva assegnato un nuovo termine per la rinnovazione del ricorso.
All'udienza in prosecuzione del 27 giugno 2024, sentita la parte attrice personalmente, la causa, sulla dichiarata contumacia della convenuta, nei cui confronti la notifica in rinnovazione veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Con sentenza n. 726/2024 in data 27 giugno 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata
2 di 5 ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
3 di 5 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggiolo
(RE) in data 21 aprile 2001.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 27 giugno
2024) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 726/2024 in data 27 giugno 2024
(pubblicata in data 28 giugno 2024), passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Stante la condotta processuale non oppositiva della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra PA
, nato a [...] il [...], e
[...] ON
, nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Reggiolo (RE) in data 21 aprile 2001 con atto trascritto
4 di 5 nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2001 parte 2 serie C numero 9;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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