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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 148/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 148/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Micaela
D'EV, (C.F. ) e LA CU (C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Monterosso al Mare (SP), Via Fegina n. 128, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Micaela D'EV,
(C.F. ) e LA CU (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. 1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche nelle note di trattazione scritta depositate in data
15/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/01/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in Monterosso al Mare (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 19/04/2005), maggiorenne, e il figlio (il 21/07/2008). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno a comunicarsi ogni cambiamento di residenza;
Per_ 2. i figli e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare in Monterosso Per_2 al Mare (SP), Via Fegina n. 128 – di proprietà esclusiva della madre – mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza;
3. l'affidamento di sarà condiviso tra i coniugi che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, con particolare riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo; i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per questioni di ordinaria amministrazione;
4. il Sig. – che ha già rinvenuto una diversa abitazione in un'altra regione, di cui Controparte_1
Per_ sosterrà gli oneri in via esclusiva – corrisponderà per il mantenimento dei figli e la Per_2 somma mensile di euro 400,00* (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e contribuirà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo le modalità al riguardo stabilite dal Tribunale di La Spezia – Sezione Famiglia, con Linee Guida del
13 dicembre 2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che viene comunque allegato al presente atto, così da formarne parte integrante e sostanziale;
l'importo Per_ versato a titolo di contributo al mantenimento verrà corrisposto fino al momento in cui e si saranno resi economicamente indipendenti;
Per_2
2 5. in ogni caso la frequentazione di con il coniuge non residente con lo stesso – da stabilirsi Per_2 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive di – dovrà prevedere, attesa la distanza, la facoltà per quest'ultimo di Per_2 tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese, o, laddove il padre si rechi presso la residenza del figlio, anche la possibilità di vederlo un pomeriggio ogni due settimane previo preavviso;
Per_
6. Inoltre le parti fin d'ora, prevedono che, quanto alla figlia ormai maggiorenne, la stessa gestirà in autonomia la frequentazione col padre, mentre il figlio Per_2
a) durante le vacanze natalizie trascorrerà 7 (sette) giorni con ciascun genitore (23 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio), ad anni alterni;
b) i genitori terranno con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche Per_2 pasquali, un anno giovedì-venerdì-sabato e l'anno successivo Pasqua, Pasquetta e martedì e così ad anni alterni;
c) il padre e la madre terranno con sé durante i giorni di festività infrasettimanali, secondo Per_2 il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
lo stesso faranno nel caso di ponti e/o di giorni di non frequentazione scolastica non preventivati, ad esempio dovuti a maltempo o a sciopero;
d) durante le vacanze scolastiche estive, sia il padre che la madre potranno tenere con sé Per_2 per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordare tra loro entro il precedente mese di giugno;
7. si dà atto inoltre che ogni altro rapporto economico è già stato regolato dalle parti per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale;
8. le condizioni di cui sopra sono valide fin dalla data della firma del presente atto;
9. le parti dichiarano inoltre fin da ora di acconsentire a che la loro comparizione personale all'udienza venga sostituita dal deposito di Note scritte confermative delle condizioni di separazione sopra indicate”.
L'udienza del 16/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 6/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
5/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con tutta la documentazione richiesta.
Con successivo decreto del 7/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 8/10/2025, da intendersi quale termine perentorio, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con tutta la documentazione richiesta.
3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minore poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e Per_2 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre Per_ per il figlio minore e per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2 superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in Monterosso al Mare (SP) in data 13/10/1999 e trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Monterosso al Mare (SP) dell'anno 1999, al n. 8, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno a comunicarsi ogni cambiamento di residenza;
4 Per_ 2. i figli e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare in Monterosso Per_2 al Mare (SP), Via Fegina n. 128 – di proprietà esclusiva della madre – mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza;
3. l'affidamento di sarà condiviso tra i coniugi che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, con particolare riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo; i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per questioni di ordinaria amministrazione;
4. il Sig. – che ha già rinvenuto una diversa abitazione in un'altra regione, di cui Controparte_1
Per_ sosterrà gli oneri in via esclusiva – corrisponderà per il mantenimento dei figli e la Per_2 somma mensile di euro 400,00* (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e contribuirà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo le modalità al riguardo stabilite dal Tribunale di La Spezia – Sezione Famiglia, con Linee Guida del
13 dicembre 2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che viene comunque allegato al presente atto, così da formarne parte integrante e sostanziale;
l'importo Per_ versato a titolo di contributo al mantenimento verrà corrisposto fino al momento in cui e si saranno resi economicamente indipendenti;
Per_2
5. in ogni caso la frequentazione di con il coniuge non residente con lo stesso – da stabilirsi Per_2 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive di – dovrà prevedere, attesa la distanza, la facoltà per quest'ultimo di Per_2 tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese, o, laddove il padre si rechi presso la residenza del figlio, anche la possibilità di vederlo un pomeriggio ogni due settimane previo preavviso;
Per_
6. Inoltre le parti fin d'ora, prevedono che, quanto alla figlia ormai maggiorenne, la stessa gestirà in autonomia la frequentazione col padre, mentre il figlio Per_2
a) durante le vacanze natalizie trascorrerà 7 (sette) giorni con ciascun genitore (23 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio), ad anni alterni;
b) i genitori terranno con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche Per_2 pasquali, un anno giovedì-venerdì-sabato e l'anno successivo Pasqua, Pasquetta e martedì e così ad anni alterni;
c) il padre e la madre terranno con sé durante i giorni di festività infrasettimanali, secondo Per_2 il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
lo stesso faranno nel caso di ponti e/o di giorni di non frequentazione scolastica non preventivati, ad esempio dovuti a maltempo o a sciopero;
5 d) durante le vacanze scolastiche estive, sia il padre che la madre potranno tenere con sé Per_2 per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordare tra loro entro il precedente mese di giugno;
7. si dà atto inoltre che ogni altro rapporto economico è già stato regolato dalle parti per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale;
8. le condizioni di cui sopra sono valide fin dalla data della firma del presente atto;
9. le parti dichiarano inoltre fin da ora di acconsentire a che la loro comparizione personale all'udienza venga sostituita dal deposito di Note scritte confermative delle condizioni di separazione sopra indicate.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 148/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Micaela
D'EV, (C.F. ) e LA CU (C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata come in atti telematici;
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4 in Monterosso al Mare (SP), Via Fegina n. 128, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Micaela D'EV,
(C.F. ) e LA CU (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi. 1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche nelle note di trattazione scritta depositate in data
15/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/01/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in Monterosso al Mare (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 19/04/2005), maggiorenne, e il figlio (il 21/07/2008). I coniugi sono in regime di separazione dei beni. Per_2
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno a comunicarsi ogni cambiamento di residenza;
Per_ 2. i figli e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare in Monterosso Per_2 al Mare (SP), Via Fegina n. 128 – di proprietà esclusiva della madre – mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza;
3. l'affidamento di sarà condiviso tra i coniugi che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, con particolare riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo; i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per questioni di ordinaria amministrazione;
4. il Sig. – che ha già rinvenuto una diversa abitazione in un'altra regione, di cui Controparte_1
Per_ sosterrà gli oneri in via esclusiva – corrisponderà per il mantenimento dei figli e la Per_2 somma mensile di euro 400,00* (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e contribuirà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo le modalità al riguardo stabilite dal Tribunale di La Spezia – Sezione Famiglia, con Linee Guida del
13 dicembre 2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che viene comunque allegato al presente atto, così da formarne parte integrante e sostanziale;
l'importo Per_ versato a titolo di contributo al mantenimento verrà corrisposto fino al momento in cui e si saranno resi economicamente indipendenti;
Per_2
2 5. in ogni caso la frequentazione di con il coniuge non residente con lo stesso – da stabilirsi Per_2 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive di – dovrà prevedere, attesa la distanza, la facoltà per quest'ultimo di Per_2 tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese, o, laddove il padre si rechi presso la residenza del figlio, anche la possibilità di vederlo un pomeriggio ogni due settimane previo preavviso;
Per_
6. Inoltre le parti fin d'ora, prevedono che, quanto alla figlia ormai maggiorenne, la stessa gestirà in autonomia la frequentazione col padre, mentre il figlio Per_2
a) durante le vacanze natalizie trascorrerà 7 (sette) giorni con ciascun genitore (23 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio), ad anni alterni;
b) i genitori terranno con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche Per_2 pasquali, un anno giovedì-venerdì-sabato e l'anno successivo Pasqua, Pasquetta e martedì e così ad anni alterni;
c) il padre e la madre terranno con sé durante i giorni di festività infrasettimanali, secondo Per_2 il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
lo stesso faranno nel caso di ponti e/o di giorni di non frequentazione scolastica non preventivati, ad esempio dovuti a maltempo o a sciopero;
d) durante le vacanze scolastiche estive, sia il padre che la madre potranno tenere con sé Per_2 per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordare tra loro entro il precedente mese di giugno;
7. si dà atto inoltre che ogni altro rapporto economico è già stato regolato dalle parti per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale;
8. le condizioni di cui sopra sono valide fin dalla data della firma del presente atto;
9. le parti dichiarano inoltre fin da ora di acconsentire a che la loro comparizione personale all'udienza venga sostituita dal deposito di Note scritte confermative delle condizioni di separazione sopra indicate”.
L'udienza del 16/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 6/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
5/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con tutta la documentazione richiesta.
Con successivo decreto del 7/07/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 8/10/2025, da intendersi quale termine perentorio, per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con tutta la documentazione richiesta.
3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minore poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e Per_2 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre Per_ per il figlio minore e per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2 superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio in Monterosso al Mare (SP) in data 13/10/1999 e trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Monterosso al Mare (SP) dell'anno 1999, al n. 8, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge e con l'impegno a comunicarsi ogni cambiamento di residenza;
4 Per_ 2. i figli e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare in Monterosso Per_2 al Mare (SP), Via Fegina n. 128 – di proprietà esclusiva della madre – mentre il padre trasferirà altrove la propria residenza;
3. l'affidamento di sarà condiviso tra i coniugi che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, con particolare riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo; i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per questioni di ordinaria amministrazione;
4. il Sig. – che ha già rinvenuto una diversa abitazione in un'altra regione, di cui Controparte_1
Per_ sosterrà gli oneri in via esclusiva – corrisponderà per il mantenimento dei figli e la Per_2 somma mensile di euro 400,00* (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, e contribuirà, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie relative ai figli, secondo le modalità al riguardo stabilite dal Tribunale di La Spezia – Sezione Famiglia, con Linee Guida del
13 dicembre 2018, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che viene comunque allegato al presente atto, così da formarne parte integrante e sostanziale;
l'importo Per_ versato a titolo di contributo al mantenimento verrà corrisposto fino al momento in cui e si saranno resi economicamente indipendenti;
Per_2
5. in ogni caso la frequentazione di con il coniuge non residente con lo stesso – da stabilirsi Per_2 compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e sportive di – dovrà prevedere, attesa la distanza, la facoltà per quest'ultimo di Per_2 tenere con sé il figlio almeno un fine settimana al mese, o, laddove il padre si rechi presso la residenza del figlio, anche la possibilità di vederlo un pomeriggio ogni due settimane previo preavviso;
Per_
6. Inoltre le parti fin d'ora, prevedono che, quanto alla figlia ormai maggiorenne, la stessa gestirà in autonomia la frequentazione col padre, mentre il figlio Per_2
a) durante le vacanze natalizie trascorrerà 7 (sette) giorni con ciascun genitore (23 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio), ad anni alterni;
b) i genitori terranno con sé per tre giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche Per_2 pasquali, un anno giovedì-venerdì-sabato e l'anno successivo Pasqua, Pasquetta e martedì e così ad anni alterni;
c) il padre e la madre terranno con sé durante i giorni di festività infrasettimanali, secondo Per_2 il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
lo stesso faranno nel caso di ponti e/o di giorni di non frequentazione scolastica non preventivati, ad esempio dovuti a maltempo o a sciopero;
5 d) durante le vacanze scolastiche estive, sia il padre che la madre potranno tenere con sé Per_2 per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordare tra loro entro il precedente mese di giugno;
7. si dà atto inoltre che ogni altro rapporto economico è già stato regolato dalle parti per cui i coniugi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico-patrimoniale;
8. le condizioni di cui sopra sono valide fin dalla data della firma del presente atto;
9. le parti dichiarano inoltre fin da ora di acconsentire a che la loro comparizione personale all'udienza venga sostituita dal deposito di Note scritte confermative delle condizioni di separazione sopra indicate.”
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 23/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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