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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 496/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 10/6/2025, alle ore 12.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. MARCO BIANCHI;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 496/2025 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), Largo Camussi Parte_1 P.IVA_1
n. 3, con l'Avv. MARCO BIANCHI
RICORRENTE contro
(C. F. ) con sede ad Arese (MI), via Statuto n. 8 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda giusto atto notaio di Milano del 7/3/2024 – rep. N. 57966 – Raccolta n. 31696 tra Persona_1 Parte_2
e è risolto di diritto per effetto dell'inadempienza contrattuale Controparte_2 della condannare al Controparte_2 Controparte_2 pagamento della somma di € 21.760 per i titoli di cui al contratto d'affitto di ramo d'azienda, oltre a quelli successivi a scadere, oltre agli interessi di mora ex d. lgs. 231/2002; condannare
[...] all'immediato rilascio del ramo d'azienda di proprietà della Controparte_2 Pt_2
sito ad Arese (MI), via Statuto n. 8 e ad ogni incombente amministrativo necessario;
[...] accertare e dichiarare il diritto di a mente dell'art. 11.6 del contratto di affitto di Parte_2 ramo di azienda a trattenere tutti canoni versati dall'affittuaria compresi quelli riferiti all'acconto prezzo;
condannare sia alle spese di lite che della procedura di Controparte_2
2 mediazione oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c. p. c.”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, chiedeva di dichiarare la Controparte_3 risoluzione del contratto d'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto il bar con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8, stipulato il 7/3/2024 con , che si era resa Controparte_2 inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, tra cui quella di pagare il canone di locazione. Chiedeva inoltre di condannare al pagamento dei canoni dovuti Controparte_2 fino al rilascio, con accertamento del diritto a trattenere tutti i canoni versati dall'affittuaria.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte presente veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha soddisfatto l'onere della prova del suo diritto, mentre la società convenuta – rimanendo contumace - non ha allegato fatti modificativi, impeditivi o estintivi delle ragioni dell'attrice.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Va rammentato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha rilevato che l'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 11 del contratto di affitto prevede che il mancato versamento, anche parziale, del canone d'affitto del ramo d'azienda, comporta il diritto del concedente di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., previa solo la comunicazione per iscritto di volersene avvalere (e a mezzo comunicazione tramite PEC il 7/10/2024 a Controparte_3 Pt_3
ha esercitato detta facoltà) e dall'altro l'affittuario dal mese di Controparte_2 ottobre 2024 si è reso inadempiente all'obbligazione del pagamento dei canoni d'affitto alle scadenze contrattuali (come stabilito dall'art. 11 del contratto), rendendosi moroso per la somma complessiva di € 21.760, per cui l'inadempimento è imputabile (ai sensi dell'art. 1218 c. c. la colpa è presunta se il debitore non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile) ed il contratto di affitto del ramo d'azienda deve essere dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario (ex artt. 1456 c. c. e 11 contratto di affitto di ramo d'azienda del 7/3/2024).
La società convenuta va condannata all'immediato rilascio in favore di del ramo Controparte_3
d'azienda con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8.
3 deve inoltre essere condannata a corrispondere a Controparte_2 CP_3 la somma di € 21.760, 00 per canoni d'affitto scaduti, oltre ai canoni dovuti sino al rilascio,
[...] oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo.
Va altresì accertato - in base all'art. 11.6 del contratto d'affitto d'azienda – il diritto di CP_3 [...] di trattenere tutti i canoni versati da compresi quelli CP_3 Controparte_2 imputabili all'acconto prezzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 406, 50 per spese esenti ed in € 7.471 per onorari (di cui € 420 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Bianchi ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 496/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il Controparte_2 contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato con in data 7/3/2024 Controparte_3 relativamente ai servizi di ristorazione con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8;
2) condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 CP_3 del ramo d'azienda con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8;
[...]
3) condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Controparte_3
€ 21.760, 00 (euro ventunmilasettecentosessanta/00), oltre ai canoni dovuti sino al rilascio, oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo;
4) dichiara che ha diritto di trattenere tutti i canoni versati da Controparte_3 [...]
, compresi quelli imputabili all'acconto prezzo;
CP_2
5) condanna alla refusione in favore di (con CP_2 CP_2 Controparte_3 distrazione in favore dell'Avv. Marco Bianchi ex art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 406, 50 (euro quattrocentosei/50) per spese esenti ed in € 7.471 (euro settemilaquattrocentosettantuno/00) per onorari (di cui € 420 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 496/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 10/6/2025, alle ore 12.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. MARCO BIANCHI;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 496/2025 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), Largo Camussi Parte_1 P.IVA_1
n. 3, con l'Avv. MARCO BIANCHI
RICORRENTE contro
(C. F. ) con sede ad Arese (MI), via Statuto n. 8 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda giusto atto notaio di Milano del 7/3/2024 – rep. N. 57966 – Raccolta n. 31696 tra Persona_1 Parte_2
e è risolto di diritto per effetto dell'inadempienza contrattuale Controparte_2 della condannare al Controparte_2 Controparte_2 pagamento della somma di € 21.760 per i titoli di cui al contratto d'affitto di ramo d'azienda, oltre a quelli successivi a scadere, oltre agli interessi di mora ex d. lgs. 231/2002; condannare
[...] all'immediato rilascio del ramo d'azienda di proprietà della Controparte_2 Pt_2
sito ad Arese (MI), via Statuto n. 8 e ad ogni incombente amministrativo necessario;
[...] accertare e dichiarare il diritto di a mente dell'art. 11.6 del contratto di affitto di Parte_2 ramo di azienda a trattenere tutti canoni versati dall'affittuaria compresi quelli riferiti all'acconto prezzo;
condannare sia alle spese di lite che della procedura di Controparte_2
2 mediazione oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c. p. c.”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, chiedeva di dichiarare la Controparte_3 risoluzione del contratto d'affitto del ramo d'azienda avente ad oggetto il bar con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8, stipulato il 7/3/2024 con , che si era resa Controparte_2 inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, tra cui quella di pagare il canone di locazione. Chiedeva inoltre di condannare al pagamento dei canoni dovuti Controparte_2 fino al rilascio, con accertamento del diritto a trattenere tutti i canoni versati dall'affittuaria.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte presente veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha soddisfatto l'onere della prova del suo diritto, mentre la società convenuta – rimanendo contumace - non ha allegato fatti modificativi, impeditivi o estintivi delle ragioni dell'attrice.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Va rammentato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha rilevato che l'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 11 del contratto di affitto prevede che il mancato versamento, anche parziale, del canone d'affitto del ramo d'azienda, comporta il diritto del concedente di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., previa solo la comunicazione per iscritto di volersene avvalere (e a mezzo comunicazione tramite PEC il 7/10/2024 a Controparte_3 Pt_3
ha esercitato detta facoltà) e dall'altro l'affittuario dal mese di Controparte_2 ottobre 2024 si è reso inadempiente all'obbligazione del pagamento dei canoni d'affitto alle scadenze contrattuali (come stabilito dall'art. 11 del contratto), rendendosi moroso per la somma complessiva di € 21.760, per cui l'inadempimento è imputabile (ai sensi dell'art. 1218 c. c. la colpa è presunta se il debitore non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile) ed il contratto di affitto del ramo d'azienda deve essere dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario (ex artt. 1456 c. c. e 11 contratto di affitto di ramo d'azienda del 7/3/2024).
La società convenuta va condannata all'immediato rilascio in favore di del ramo Controparte_3
d'azienda con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8.
3 deve inoltre essere condannata a corrispondere a Controparte_2 CP_3 la somma di € 21.760, 00 per canoni d'affitto scaduti, oltre ai canoni dovuti sino al rilascio,
[...] oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo.
Va altresì accertato - in base all'art. 11.6 del contratto d'affitto d'azienda – il diritto di CP_3 [...] di trattenere tutti i canoni versati da compresi quelli CP_3 Controparte_2 imputabili all'acconto prezzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 406, 50 per spese esenti ed in € 7.471 per onorari (di cui € 420 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Bianchi ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 496/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il Controparte_2 contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato con in data 7/3/2024 Controparte_3 relativamente ai servizi di ristorazione con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8;
2) condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_2 CP_3 del ramo d'azienda con sede in Arese (MI), via Statuto n. 8;
[...]
3) condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Controparte_3
€ 21.760, 00 (euro ventunmilasettecentosessanta/00), oltre ai canoni dovuti sino al rilascio, oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo;
4) dichiara che ha diritto di trattenere tutti i canoni versati da Controparte_3 [...]
, compresi quelli imputabili all'acconto prezzo;
CP_2
5) condanna alla refusione in favore di (con CP_2 CP_2 Controparte_3 distrazione in favore dell'Avv. Marco Bianchi ex art. 93 c. p. c.) delle spese di lite, che si liquidano in € 406, 50 (euro quattrocentosei/50) per spese esenti ed in € 7.471 (euro settemilaquattrocentosettantuno/00) per onorari (di cui € 420 per la fase di mediazione ed € 7.051 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
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