Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 331-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto da AR LI in data 09.08.2024, con l'ausilio dell'OCC nominato avv. Nicola Dammacco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 14.11.2024;
Lette le note integrative del 26.09.2024, 01.10.2024 e 06.11.2024 depositate a seguito dei decreti del 10.09.2024 e del 22.10.2024; rilevato che il piano presentato dalla debitrice e come integrato con le note del 26.9,1.10 e 6.11, a fronte di un debito complessivo pari a € 876.939,88 prevede:
1. Il pagamento integrale delle spese sorte in occasione della presente procedura, da corrispondere all'OCC successivamente all'esecuzione del piano e che sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata;
2. Il pagamento del 70% del debito privilegiato relativo al compenso del legale del ricorrente;
3. Il pagamento dell'80% del debito ipotecario, per un importo pari a
€.239.858,06 di cui € 3.929,78 per interessi legali;
4. Il pagamento del 70% di tutti i debiti privilegiati;
5. Il pagamento del 5% di tutti i debiti chirografari;
6. L'adempimento mediante il versamento all'omologa di € 62.000,00, derivanti dalla vendita di un immobile della debitrice, oltre al versamento di
€.255.010,26, di cui € 5.010,26 per interessi legali, da corrispondersi in 9 rate di importo variabile e da versarsi, come da precisazione contenuta nella nota del 06.11.2024 e comunicata ai creditori, con l'ultima rata da versarsi entro e non oltre il 31.12.2026, quale finanza esterna immessa dalla società “LA P Company Srl”;
7. L'adempimento entro e non oltre il 31.12.2026.
Successivamente all'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, avvenuta con decreto del 14.11.2024, il Gestore della crisi in data 10.12.2024 ha depositato la relazione finale ex art. 70 CCII, da cui emerge che nel termine previsto dal decreto, pervenivano le sole osservazioni al piano da parte del creditore chirografario con cui ha espresso la propria contrarietà al piano, Parte_1 basando le osservazioni sui seguenti argomenti: 1) meritevolezza del debitore quale presupposto di ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento;
2) attivo del piano di ristrutturazione;
3) non convenienza economica della proposta: preliminarmente si osserva che le considerazioni del creditore devono essere contestualizzate all'interno del quadro normativo di riferimento oltre che alle circostanze personali e familiari del ricorrente. Posto che la disciplina vigente non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta, la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del Gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
inoltre, la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa. La debitrice ha riferito che lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito della fine del matrimonio;
in costanza di matrimonio, difatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in quanto il suo ex marito, imprenditore, riusciva a garantire alla famiglia le giuste risorse economiche. Successivamente, a causa del dissesto delle società dell'ex marito, i problemi finanziari si sono riversati anche nel rapporto personale tra i coniugi poi sfociato in separazione. Con il passar del tempo l'ex marito, nonostante i provvedimenti del Giudice in sede di separazione, non ha più corrisposto alcun mantenimento privando la moglie delle risorse economiche necessarie;
la situazione economica è, pertanto, precipitata al punto da non riuscire più a sostenere la rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare.
Inoltre, la domanda appare ammissibile anche sotto l'ulteriore profilo di cui all'art. 69 CCII;
tra le due parti pende giudizio, iscritto al RG n. 4395/2023 Tribunale di Bari, sede deputata a valutare a delibare sulle rispettive posizioni: non può allo stato ritenersi sussistenti sufficienti elementi per ritenere che, come asserito dal creditore opponente, che la debitrice abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, spettando la valutazione della complessiva vicenda al giudice investito della cognizione della causa alla luce delle emergenze istruttorie acquisite in causa. D'altro canto, quel credito, sia pure contestato dalla debitrice in sede processuale, è stato inserito nel piano di ristrutturazione dei debiti garantendo al creditore un pagamento sia pure in percentuale e nella medesima misura degli atri creditori chirografari.
In tema di attivo disponibile, le due unità catastali di proprietà della ricorrente, di fatto, costituiscono un unico immobile, circostanza desumibile dal contratto di mutuo, stipulato in data 15.12.2008, e dalla certificazione rilasciata dall'ufficiale dell'anagrafe situazione che, da un lato, rende idoneo l'attivo offerto, dall'altro escluderebbe ogni soddisfazione per i creditori chirografari in caso di eventuale procedura liquidatoria, il cui attivo subirebbe un ulteriore decremento a causa dei costi di divisione per rendere le due unità immobiliari autonome ed indipendenti l'una dall'altra.
Immobile, tra l'altro, già oggetto di pignoramento a garanzia del credito del solo creditore fondiario il quale sarebbe l'unico a veder soddisfatte le proprie ragioni in sede esecutiva e non anche gli altri creditori aventi grado inferiore e/o chirografari
Si consideri inoltre che nella presente procedura i creditori potranno contare sulla considerevole somma offerta quale finanza esterna, non rinvenibile in sede di liquidazione controllata.
I motivi di opposizione sono pertanto infondati.
Ritenuto che la soddisfazione del creditore che ha formulato osservazioni possa essere garantita dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, anche in virtù delle spese correlate all'alternativa liquidatoria.
Considerato dunque che il piano proposto consente alla debitrice di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità; che ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da MA BO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da MA BO in data 09.08.2024 e come integrato e specificato con nota del 26.09.2024, 01.10.2024 e 06.11.2024; dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Bari, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello