Articolo 7 della Legge 10 agosto 2000, n. 251
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Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica ((e il servizio sociale professionale)) e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall' articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge ((nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale)) , attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanita' sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell' ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonche' delle modalita' di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 , e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita' della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio di direzione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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