Decreto cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Muzzopappa e Stefano Luciano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Vibo Valentia, via S. Maria dell’Imperio n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e Liceo Statale Vito Capialbi – Vibo Valentia, in persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
- del verbale e della delibera del consiglio di classe del Liceo Statale -OMISSIS-e della relativa comunicazione del-OMISSIS- di mancata ammissione della studentessa -OMISSIS- all’esame di stato;
- di ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Liceo Statale -OMISSIS-;
Visto il decreto cautelare n. 286 del 22 giugno 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2021-2022, ha frequentato l’ultimo anno del Liceo -OMISSIS-.
All’esito dell’anno scolastico non è stata ammessa all’esame di stato con provvedimento adottato dal consiglio di classe e impugnato col presente ricorso, affidato ad unico motivo, in cui se ne contesta l’illegittimità sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, anche in via monocratica.
In data 21 giugno 2022 si è costituita l’amministrazione scolastica a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Con decreto n. 286 del 22 giugno 2022 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.
In data 7 luglio 2022 l’amministrazione scolastica ha depositato memoria deducendo in merito alla legittimità del provvedimento.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2022 il Collegio ha reso avviso alle parti di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.c.; parte ricorrente ha tuttavia chiesto rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, che è stato accordato.
All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 parte ricorrente ha chiesto rinvio per possibile dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, previa discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo così rubricato: “ Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione ”.
Va premesso che il provvedimento impugnato, di non ammissione all’esame di maturità, è motivato come segue: “ L'alunna ha mostrato di non possedere adeguate capacità linguistico-espressive. La candidata si presenta con scarse conoscenze. Il suo comportamento non è stato positivo e non ha partecipato in modo adeguato al dialogo educativo. Il metodo di studio risulta non organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. Ha manifestato un interesse scarso ed una partecipazione passiva al dialogo educativo ”.
Deduce sul punto la parte ricorrente che, sebbene i giudizi del consiglio di classe siano connotati da discrezionalità tecnica, nel caso di specie il giudizio sarebbe illogico e non congruamente motivato alla luce delle seguenti circostanze: a) che la ricorrente avrebbe superato la sufficienza in 9 materie su 13; b) che la motivazione non consisterebbe in una puntuale valutazione relativa alla candidata e non indicherebbe le cause della diminuzione del rendimento rispetto agli anni precedenti; c) che il provvedimento avrebbe omesso di motivare in ordine alle “ palesi difficoltà in cui si è trovato tutto il corpo studente dinanzi alle restrizioni ed alle lezioni in DAD durante l’emergenza pandemica ”; d) che il provvedimento avrebbe omesso di considerare i risultati positivi raggiunti in altre materie, atteso che non esiste un numero minimo di insufficienze idoneo a precludere l’ammissione all’esame di maturità.
Il motivo è infondato.
Va premesso che per consolidata giurisprudenza amministrativa: “ Le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di (in)sufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell'alunno, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta ” (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n.5613; nello stesso senso anche: T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 26/10/2023, n.581; T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 20/01/2022, n.2; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 05/08/2021, n.5456; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 13/03/2019, n.123).
E’ stato altresì affermato a più riprese che: “ La non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune di apprendimento (cfr., da ultimo, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342) ” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. V, 30/07/2024, n. 2341).
Ciò premesso, la motivazione svolta dal consiglio di classe, nel caso di specie, non si presenta affetta da carenza di istruttoria o da illogicità manifesta.
Quanto al rapporto tra il giudizio espresso ed i giudizi di valutazione riportati dalla ricorrente ad esito dello scrutinio finale, va considerato che l’alunna ha ottenuto valutazione di 4 (gravemente insufficiente) nelle seguenti materie: filosofia, italiano, storia, scienze umane.
Non possono condividersi le affermazioni di parte ricorrente secondo cui sarebbe necessario considerare le votazioni ottenute nelle materie per le quali il voto è più che sufficiente, e che non esisterebbe un numero minimo di insufficienze in grado di condurre alla non ammissione all’esame di maturità.
Come correttamente argomentato dall’amministrazione scolastica, la materia è regolata dall’art. 6 D.P.R. n. 122/2009 il quale sancisce che: “ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato ”.
A sua volta l’art. 13 d.lgs. n. 62/2017 prevede che: “ L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti […]. d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo ”.
Dalle norme esaminate consegue che:
- il provvedimento non è affetto da manifesta illogicità, considerato il numero delle insufficienze ottenute, la gravità delle insufficienze stesse, e la centralità delle materie nelle quali questo giudizio voto è stato attribuito;
- più in generale, il Consiglio di classe non è tenuto, nel giudizio di non ammissione all’esame di maturità, a dare conto di circostanze ulteriori rispetto a quelle che sostanziano l'idoneità o la non idoneità dello studente ai fini del passaggio nella classe successiva o dell'ammissione dello stesso agli esami di Stato.
Ciò comporta altresì che il Consiglio di classe non era tenuto a motivare in ordine all’impatto della DAD, anche considerato che, come correttamente argomentato sul punto dalla Difesa Erariale, l’art. 3, comma 1, lett. a) dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, ha previsto una regolamentazione eccezionale in ordine alla valutazione di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2021/2022 con esclusivo riferimento ai requisiti di frequenza delle lezioni e relativi ad attività e competenze non esperibili/acquisibili a distanza (art. 13, comma 1, lettere a), b), e c)), mentre nessuna deroga è stata introdotta rispetto alla votazione minima richiesta (art. 13, comma 1, lett. d)).
Per le medesime ragioni il consiglio di classe non era tenuto ad indicare le cause alla base del calo del rendimento scolastico rispetto all’anno precedente, considerato peraltro che, come risulta agli atti, tale calo del rendimento scolastico è stato opportunamente reso noto ai genitori della discente, prima dell’adozione del giudizio impugnato.
Va da ultimo respinta la censura per cui il provvedimento non recherebbe un giudizio puntuale relativo alla candidata, considerato che già dalla formulazione della motivazione vi è un puntuale riferimento alla ricorrente ed alle sue specifiche competenze: capacità linguistico-espressive, comportamento, partecipazione al dialogo educativo, conoscenze generali, metodo di studio, partecipazione.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato, la motivazione del provvedimento impugnato non presenta vizi di manifesta illogicità di carenza di istruttoria, e non è pertanto sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.
Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione scolastica, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO