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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/06/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4509 del ruolo generale degli affari contenziosi del
2020, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Franceschi in forza di delega in atti appellante
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Lo CP_2 C.F._2
Giudice in virtù di procure in atti appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5568/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
31.03.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed accolto il presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 5475 pubblicata in data
31/03/2020, resa a conclusione del procedimento n. 67063/2018 R.G., notificata il 31/03/2020 e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore della odierna Controparte_3 appellante da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino al soddisfo;
ordinare ai sensi dell'art. 120 cpc di dare pubblicità alla emananda sentenza di merito mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designandi,
a cura e spese delle parti convenute. Con vittoria di spese e compensi relativamente ai due gradi.”
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e/o deduzione in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - dichiarare la nullità della citazione in appello notificata al dott. con conseguente statuizione anche in punto di CP_2 liquidazione di spese legali;
nel merito - respingere le domande formulate dall'appellante e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.5568/2020, emessa dal Tribunale di Roma, dott.ssa Pratesi, a definizione del giudizio Rg. 67063/2018; in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, la signora ha convenuto in giudizio Pt_1 avanti il Tribunale di Roma l' in qualità di soggetto proprietario-editore del Controparte_1 quotidiano on line , ed il dr. in qualità di direttore responsabile del suddetto CP_1 CP_2 quotidiano, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione sul sito web www.liberoquotidiano.it, avvenuta il 15.4.2014, dell'articolo dal titolo “Roma, arrestata per truffa la pornostar clonava carte di credito” e di quella dell'articolo CP_4 dal titolo , cornuta, nessuno ti vuole sc… - insulti e minacce ai vicini e la pornostar finisce nei guai” Per_1 avvenuta in data 18.1.2016 (doc. 2 e doc. 3 fascicolo di primo grado).
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice ha lamentato di essere stata definita come pornodiva, attività che viceversa ella non aveva mai svolto. ha quindi richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 50.000,00, e alla pubblicazione della sentenza su uno o più giornali, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di e nel merito l'infondatezza della domanda. CP_2
A tal fine hanno addotto: l'assenza, negli articoli in questione, di profili diffamatori o comunque lesivi di diritti dell'attrice; l'inesistenza di qualsiasi profilo di offensività, in considerazione della neutralità delle espressioni utilizzate nell'articolo se contestualizzate nell'ambiente di riferimento dell'attrice; l'applicabilità della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;
l'impossibilità di riconoscimento del richiesto risarcimento del danno, stante la mancata deduzione, allegazione e prova del lamentato pregiudizio.
In data 27.2.2019 la ha rinunciato all'azione nei confronti del dr. il quale Pt_1 CP_2 ha accettato la suddetta rinuncia.
Con sentenza n. 5568/2020 il Tribunale, accertata preliminarmente l'estinzione del processo limitatamente al rapporto tra l'attrice e il convenuto ha rigettato le domande proposte dalla CP_2 nei confronti di ritenendo la condotta di parte convenuta non Pt_1 Controparte_1 offensiva della reputazione di parte attrice;
per l'effetto ha condannato parte attrice a rimborsare alle controparti le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la signora sulla base di tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione resa dal Giudice di primo grado in ordine alla pretesa assenza del carattere lesivo degli articoli in esame: a tal fine ha addotto come l'offensività della notizia non dovesse essere desunta dal solo utilizzo delle espressioni “pornostar” o “attrice di film hard”, ma dall'insieme degli elementi che componevano gli articoli, pervasi di immagini suggestionanti che la ritraevano in abbigliamento intimo e di messaggi insinuanti, in grado di determinare una rappresentazione fuorviante della notizia da parte dei lettori;
sotto altro profilo ha addotto di essere incensurata, non avendo riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa.
Con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà del ragionamento svolto dal primo
Giudice, che per un verso aveva prospettato l'inoffensività dei termini utilizzati e per altro era poi giunto ad affermarne la non offensività in ragione dello specifico contesto socio-culturale di appartenenza della stessa.
Con il terzo motivo l'appellante ha infine censurato la liquidazione delle spese di lite con riguardo alla posizione del sia con riguardo alla loro separata liquidazione rispetto all'altra CP_2 convenuta, che in relazione alla loro quantificazione, ritenuta eccessiva a fronte della limitata attività processuale svolta anteriormente alla rinuncia.
Si sono costituiti e i quali hanno addotto l'infondatezza del Controparte_1 CP_2 gravame ed hanno pertanto concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
3. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione ha lamentato l'errata valutazione da Parte_1 parte del Giudice di primo grado in ordine al carattere lesivo degli articoli in esame.
Ad avviso della parte appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente delimitato il thema decidendum alla valutazione delle sole espressioni “pornodiva” e “ex diva dell'hard”, mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione andrebbe riferito all'insieme degli elementi che compongono l'articolo.
Il primo Giudice non avrebbe infatti tenuto “nella benché minima considerazione la circostanza per cui gli articoli in questione sono contraddistinti da accostamenti suggestionanti (come la pubblicazione nello stesso articolo di cronaca di ritratti della in abbigliamento intimo), da vere e proprie insinuazioni (la cui risposta implicita Pt_1 contiene, in chiave lesiva della reputazione, il messaggio allusivo come nel caso “il triangolo della truffa” ; “non è la trama di un film a luci rosse, ma una storia di cronaca…”) nonché dal titolo accattivante, idoneo a fuorviare i lettori
(“arrestata per truffa la pornostar )”. CP_4 Sarebbe dunque “del tutto evidente l'errore in cui è caduto il giudice di prime cure, il quale non ha valutato gli articoli del 15.04.2014 e del 18.01.2016, pubblicati sul quotidiano on-line Libero, come lesivi dei diritti dell'onore
e della reputazione della Sig.ra perché non ha considerato gli stessi in relazione agli altri elementi ed alla Pt_1 struttura dell'intero articolo, dai quali emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione.
Se avesse così proceduto nella valutazione, il giudicante, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza più recente, non avrebbe potuto escludere la natura diffamatoria degli articoli stessi, in quanto pregni di elementi tesi a solleticare l'attenzione del lettore”.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente osserva la Corte come alle richiamate deduzioni sia sotteso il riconoscimento della intrinseca non offensività dell'utilizzo delle espressioni “pornostar” o “attrice di film hard”.
Il ragionamento sul punto svolto dal Tribunale non è stato infatti censurato, essendo stato addebitato al giudicante il mancato svolgimento di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di cui si componevano gli articoli, e segnatamente del fatto che alle notizie erano state accostate alcune immagini della e che in essi erano utilizzati espressioni e messaggi ritenuti allusivi Pt_1
e tesi a suggestionare e fuorviare il lettore.
Tanto premesso, se è vero che il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il suo significato, una simile valutazione non consente di discostarsi dalle conclusioni già svolte dal Tribunale in ordine all'insussistenza del carattere offensivo dell'altrui reputazione.
Si ritiene invero che le espressioni utilizzate e la considerazione congiunta delle immagini accompagnate al testo non abbiano determinato alcun “accostamento suggestionante” o falsa percezione in capo ai lettori, suscettibile di assumere una autonoma portata lesiva nei confronti dell'appellante, che come detto è stata implicitamente esclusa dalla stessa con riguardo al mero utilizzo Pt_1 delle parole “pornostar” e “attrice hard”.
Le espressioni ritenute suggestive, quali il riferimento al “triangolo della truffa” (peraltro derivante dal fatto storico del coinvolgimento nella vicenda della dell'ex marito e del successivo Pt_1 compagno, i quali erano tutti e tre membri della “banda” accusata di aver clonato carte di credito) ed il titolo “arrestata per truffa la pornostar”, così come il censurato accostamento alle notizie di cronaca di foto in abbigliamento succinto dell'odierna appellante (peraltro predicabile solo con riguardo al secondo articolo, posto che quello del 15.4.2014 risulta allegata una foto del viso dell'appellante, e comunque riferibile a fotografie liberamente diffuse sul web dalla stessa che dunque Pt_1 aveva all'evidenza tacitamente accettato la fruibilità delle proprie immagini tra il pubblico) non hanno apportato una peculiare valenza offensiva ai fatti narrati ovvero in altri termini implicato un autonomo giudizio di disvalore rispetto al nucleo sostanziale delle notizie, del tutto veritiero, integrato dal fatto che l'odierna appellante era stata accusata in un caso di essere responsabile di una truffa insita nella clonazione di carte di credito e nell'altro di insulti e minacce ai vicini di casa.
Del resto, gli articoli in contestazione, pubblicati sul sito online Liberoquotidiano.it e composti da poche righe, si limitavano a riportare in termini estremamente sintetici le suddette notizie di cronaca, che costituivano l'oggetto pressoché esclusivo della notizia diffusa, posto che non era in essi contenuto alcun riferimento a fatti esulanti da quelli di cronaca, quali in ipotesi le attività professionali svolte dalla nel menzionato settore del cinema “hard”. Pt_1
Venendo all'ulteriore doglianza formulata con il primo motivo d'appello, è poi da escludere che la portata lesiva degli articoli possa essere ricondotta alla “incensuratezza” della che nell'atto Pt_1
d'appello ha evidenziato di non aver ”riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa” e ha stigmatizzato la condotta degli autori degli articoli, che avrebbero “dovuto verificare la verità dei fatti esposti”.
Premesso che la censura è a rigore inammissibile, posto che nell'atto introduttivo del giudizio la portata diffamatoria degli articoli censurati è stata ricondotta dalla signora in via Pt_1 esclusiva, al fatto di essere stata erroneamente indicata quale pornodiva, il motivo d'appello è anche infondato, posto che le notizie riportate da entrambi gli articoli in contestazione sono vere. C L'articolo del 15.4.2014, infatti, riporta una storia di cronaca apparsa sulle pagine del quotidiano
Messaggero dove si narravano nel dettaglio i passaggi dell'operazione, ribattezzata DO RD, che aveva portato all'arresto della dell'ex marito e del compagno;
la veridicità della notizia, Pt_1 quanto alle accuse formulate in sede di indagini ed all'arresto dell'odierna appellante, è incontestata.
L'articolo del 18.1.2016 riportava a sua volta una notizia apparsa sul quotidiano Il Tempo, che riguardava una lite tra condomini nel corso della quale la aveva rivolto ai suoi vicini una Pt_1 lunga serie di insulti, riportati nell'articolo e particolarmente volgari, in esito ai quali i vicini avevano deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma: anche in questo caso, la veridicità dei fatti narrati non è stata negata dall'odierna appellante.
Entrambi gli articoli nulla hanno poi riferito a proposito di eventuali condanne riportate dalla per la presunta truffa e per la presunta ingiuria nei confronti dei vicini di casa, talché Pt_1 deve concludersi nel senso che i loro autori, nel riportare i fatti così come apparsi sulle diverse testate giornalistiche citate, non hanno fornito al lettore alcuna falsa rappresentazione della realtà.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione la signora ha lamentato l'illogicità e Pt_1 contraddittorietà del percorso logico e giuridico sotteso alla decisione del primo Giudice e l'errata esclusione del diritto al risarcimento del danno. Quanto al primo aspetto, l'appellante ha ravvisato una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornostar” e “attrice hard”, utilizzati nell'articolo in questione, e quella della necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socio- culturale di appartenenza della parte offesa.
Anche tale censura non si ritiene recepibile.
Il Tribunale di Roma, come sopra indicato, ha preliminarmente escluso che le espressioni in questione rivestano di per sé sole una connotazione offensiva, ritenendo che le stesse abbiano
“valenza neutra”, in quanto appunto caratterizzate da continenza formale e prive in astratto di un'intrinseca natura denigratoria.
Tanto premesso in termini generali, la ritenuta necessità di tenere conto del contesto socio - culturale e della personalità della parte offesa non contraddice poi tale assunto, ma discende proprio dall'esigenza di valutare in concreto l'eventuale portata offensiva delle stesse espressioni.
Costituisce infatti principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale quello secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo (Cass. pen., sentenze n.
39059/2019, n. 451/2016; n. 32907/2011).
Non si ravvisa dunque la rilevata contraddizione nelle conclusioni esposte dal primo Giudice.
La valutazione svolta dal Tribunale in ordine al concreto giudizio di non offensività delle espressioni utilizzate non è stata poi specificamente censurata dall'appellante, nel merito, ed in ogni caso è condivisibile, dovendo ritenersi che, considerato il contesto di appartenenza e lo standard di sensibilità sociale del tempo, l'erronea qualifica di attrice hard attribuita alla non abbia Pt_1 assunto una connotazione di tale offensività da dare vita ad un danno risarcibile (conclusione tra l'altro confermata da successive sentenze del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su analoghe vicende;
cfr. Tribunale di Roma, sentenze n. 134 del 2023, n. 7194 del 2022 e n. 2819 del
2022).
Per quanto necessario, quand'anche si volesse sul punto diversamente opinare, sarebbe dirimente la considerazione dell'assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova, dell'esistenza ed entità del danno lamentato, dovendo essere disatteso il corrispondente motivo d'appello proposto dalla Pt_1
Ed invero, “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (in questi termini, Cass., ord., 31 marzo 2021, n. 8861; nello stesso senso, Cass., ord., 26 ottobre 2017, n.
25420).
Una simile prova non è stata fornita nel caso di specie,
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ha del tutto omesso anche solo di allegare Pt_1 la concreta diffusione che la notizia (relativa alla sua erronea qualifica come attrice hard) avrebbe avuto presso l'opinione pubblica e l'eventuale discredito in ipotesi da essa derivato (sempre con esclusivo riguardo alla propria erronea indicazione quale pornodiva) nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, il che non consente di ritenere provata, nemmeno in via presuntiva,
l'esistenza ed in ogni caso l'entità del pregiudizio di cui la stessa chiede il ristoro, che come detto non può ritenersi in re ipsa nell'eventuale illiceità della condotta.
La prova, o anche solo la puntuale allegazione delle conseguenze pregiudizievoli in ipotesi scaturite dalla pubblicazione degli articoli oggetto di causa, sarebbe stata a fortiori necessaria nel caso di specie se si considera che, come sopra accennato, si è trattato di “ripubblicazioni” di notizie già in precedenza diffuse, con ben maggiori dettagli e risalto, sui quotidiani e . CP_6 CP_7
In quelle sedi, infatti, erano in precedenza state diffuse le stesse notizie oggetto dei trafiletti pubblicati on line, narrate con maggiore ampiezza e dovizia di particolari e anch'esse corredate da fotografie della del tutto analoghe a quelle per cui è causa. Pt_1
L'odierna appellante, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio in tesi scaturito dalla ripubblicazione su giornali on line, avrebbe dunque dovuto dimostrare, e prima ancora allegare, il peculiare pregiudizio scaturito dalla riproposizione in quella sede delle notizie di cronaca già apparse sui suddetti quotidiani, ciò che non è avvenuto.
Sotto altro profilo, anche volendo riferirsi al mero turbamento psicologico individuale, sarebbe del tutto opinabile, in assenza di alcuna prova sul punto, la sua riconducibilità causale alla menzione della quale “attrice hard”, piuttosto che alle notizie relative al suo arresto ed al Pt_1 coinvolgimento in una truffa e in una lite condominiale, nei quali si concretava l'effettivo disvalore del fatti narrati (suscettibile di determinare discredito nella collettività) e che peraltro sono risultati veri.
Anche il secondo motivo d'appello deve dunque essere ad avviso di questa Corte disatteso.
3.3.Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite in favore di deducendo che in applicazione dei criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. CP_2
n. 55/2014 (recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto più correttamente liquidare il compenso per l'attività difensiva svolta dal comune difensore sotto forma di onorario unico, in luogo dei due distinti liquidati in favore dei convenuti, al più aumentato ex art. 4 co. 2, per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento.
Sostiene inoltre parte appellante che con la rinuncia alla domanda già proposta nei confronti del formalizzata in data 27.2.2019, “l'attività difensiva effettivamente eseguita dalla difesa avversa in CP_2 favore del Sig. è stata limitata alla fase di studio della controversia ed al più in quella introduttiva del CP_2 giudizio”, di modo che “l'aumento del trenta per cento, … liquidabile per la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale” avrebbe dovuto essere “calcolato soltanto in relazione a queste due fasi processuali”.
Il motivo è infondato.
La censura mossa da parte appellante si fonda sull'errato presupposto della identità di posizioni processuali tra le controparti, cosa non predicabile nel caso di specie.
La difesa del dr. infatti, si fondava sull'eccepito proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 ricondotto all'assenza della figura del direttore responsabile di una testata on-line non registrata e della conseguente inapplicabilità analogica dell'art. 3 della Legge Stampa, e implicava dunque la disamina (anche) di questioni giuridiche, di carattere preliminare, eterogenee rispetto a quelle svolte, nel merito, da Controparte_1
La mancanza di identità tra le posizioni processuali delle parti convenute giustificava dunque la liquidazione di un autonomo compenso (in argomento, Cass. n. 11591/2015).
Con riguardo poi alla quantificazione del compenso, la somma liquidata, pari ad euro 1.384,00, corrisponde ai valori minimi delle prime due fasi (di studio e introduttiva) relative allo scaglione di competenza, da euro 26.000 ad euro 52.000,00.
La pronuncia in punto spese del giudizio di primo grado non si presta dunque ad alcuna censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della diversa posizione processuale delle parti e del diverso valore della controversia per ciascuna di esse.
Deve infine essere accertata, agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello rubricato al n. 4509/2020 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da Parte_1 • condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente giudizio, liquidate in misura di euro 1.000,00 in favore di e di euro 6.000,00 in favore di CP_2 [...]
oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge;
CP_1
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il cons.est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4509 del ruolo generale degli affari contenziosi del
2020, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Franceschi in forza di delega in atti appellante
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Lo CP_2 C.F._2
Giudice in virtù di procure in atti appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5568/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
31.03.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed accolto il presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 5475 pubblicata in data
31/03/2020, resa a conclusione del procedimento n. 67063/2018 R.G., notificata il 31/03/2020 e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore della odierna Controparte_3 appellante da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione fino al soddisfo;
ordinare ai sensi dell'art. 120 cpc di dare pubblicità alla emananda sentenza di merito mediante inserzione per estratto in uno o più giornali designandi,
a cura e spese delle parti convenute. Con vittoria di spese e compensi relativamente ai due gradi.”
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e/o deduzione in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - dichiarare la nullità della citazione in appello notificata al dott. con conseguente statuizione anche in punto di CP_2 liquidazione di spese legali;
nel merito - respingere le domande formulate dall'appellante e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.5568/2020, emessa dal Tribunale di Roma, dott.ssa Pratesi, a definizione del giudizio Rg. 67063/2018; in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, la signora ha convenuto in giudizio Pt_1 avanti il Tribunale di Roma l' in qualità di soggetto proprietario-editore del Controparte_1 quotidiano on line , ed il dr. in qualità di direttore responsabile del suddetto CP_1 CP_2 quotidiano, al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione sul sito web www.liberoquotidiano.it, avvenuta il 15.4.2014, dell'articolo dal titolo “Roma, arrestata per truffa la pornostar clonava carte di credito” e di quella dell'articolo CP_4 dal titolo , cornuta, nessuno ti vuole sc… - insulti e minacce ai vicini e la pornostar finisce nei guai” Per_1 avvenuta in data 18.1.2016 (doc. 2 e doc. 3 fascicolo di primo grado).
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice ha lamentato di essere stata definita come pornodiva, attività che viceversa ella non aveva mai svolto. ha quindi richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 50.000,00, e alla pubblicazione della sentenza su uno o più giornali, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di e nel merito l'infondatezza della domanda. CP_2
A tal fine hanno addotto: l'assenza, negli articoli in questione, di profili diffamatori o comunque lesivi di diritti dell'attrice; l'inesistenza di qualsiasi profilo di offensività, in considerazione della neutralità delle espressioni utilizzate nell'articolo se contestualizzate nell'ambiente di riferimento dell'attrice; l'applicabilità della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;
l'impossibilità di riconoscimento del richiesto risarcimento del danno, stante la mancata deduzione, allegazione e prova del lamentato pregiudizio.
In data 27.2.2019 la ha rinunciato all'azione nei confronti del dr. il quale Pt_1 CP_2 ha accettato la suddetta rinuncia.
Con sentenza n. 5568/2020 il Tribunale, accertata preliminarmente l'estinzione del processo limitatamente al rapporto tra l'attrice e il convenuto ha rigettato le domande proposte dalla CP_2 nei confronti di ritenendo la condotta di parte convenuta non Pt_1 Controparte_1 offensiva della reputazione di parte attrice;
per l'effetto ha condannato parte attrice a rimborsare alle controparti le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la signora sulla base di tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione resa dal Giudice di primo grado in ordine alla pretesa assenza del carattere lesivo degli articoli in esame: a tal fine ha addotto come l'offensività della notizia non dovesse essere desunta dal solo utilizzo delle espressioni “pornostar” o “attrice di film hard”, ma dall'insieme degli elementi che componevano gli articoli, pervasi di immagini suggestionanti che la ritraevano in abbigliamento intimo e di messaggi insinuanti, in grado di determinare una rappresentazione fuorviante della notizia da parte dei lettori;
sotto altro profilo ha addotto di essere incensurata, non avendo riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa.
Con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà del ragionamento svolto dal primo
Giudice, che per un verso aveva prospettato l'inoffensività dei termini utilizzati e per altro era poi giunto ad affermarne la non offensività in ragione dello specifico contesto socio-culturale di appartenenza della stessa.
Con il terzo motivo l'appellante ha infine censurato la liquidazione delle spese di lite con riguardo alla posizione del sia con riguardo alla loro separata liquidazione rispetto all'altra CP_2 convenuta, che in relazione alla loro quantificazione, ritenuta eccessiva a fronte della limitata attività processuale svolta anteriormente alla rinuncia.
Si sono costituiti e i quali hanno addotto l'infondatezza del Controparte_1 CP_2 gravame ed hanno pertanto concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
3. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione ha lamentato l'errata valutazione da Parte_1 parte del Giudice di primo grado in ordine al carattere lesivo degli articoli in esame.
Ad avviso della parte appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente delimitato il thema decidendum alla valutazione delle sole espressioni “pornodiva” e “ex diva dell'hard”, mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione andrebbe riferito all'insieme degli elementi che compongono l'articolo.
Il primo Giudice non avrebbe infatti tenuto “nella benché minima considerazione la circostanza per cui gli articoli in questione sono contraddistinti da accostamenti suggestionanti (come la pubblicazione nello stesso articolo di cronaca di ritratti della in abbigliamento intimo), da vere e proprie insinuazioni (la cui risposta implicita Pt_1 contiene, in chiave lesiva della reputazione, il messaggio allusivo come nel caso “il triangolo della truffa” ; “non è la trama di un film a luci rosse, ma una storia di cronaca…”) nonché dal titolo accattivante, idoneo a fuorviare i lettori
(“arrestata per truffa la pornostar )”. CP_4 Sarebbe dunque “del tutto evidente l'errore in cui è caduto il giudice di prime cure, il quale non ha valutato gli articoli del 15.04.2014 e del 18.01.2016, pubblicati sul quotidiano on-line Libero, come lesivi dei diritti dell'onore
e della reputazione della Sig.ra perché non ha considerato gli stessi in relazione agli altri elementi ed alla Pt_1 struttura dell'intero articolo, dai quali emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione.
Se avesse così proceduto nella valutazione, il giudicante, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza più recente, non avrebbe potuto escludere la natura diffamatoria degli articoli stessi, in quanto pregni di elementi tesi a solleticare l'attenzione del lettore”.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente osserva la Corte come alle richiamate deduzioni sia sotteso il riconoscimento della intrinseca non offensività dell'utilizzo delle espressioni “pornostar” o “attrice di film hard”.
Il ragionamento sul punto svolto dal Tribunale non è stato infatti censurato, essendo stato addebitato al giudicante il mancato svolgimento di una valutazione complessiva di tutti gli elementi di cui si componevano gli articoli, e segnatamente del fatto che alle notizie erano state accostate alcune immagini della e che in essi erano utilizzati espressioni e messaggi ritenuti allusivi Pt_1
e tesi a suggestionare e fuorviare il lettore.
Tanto premesso, se è vero che il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il suo significato, una simile valutazione non consente di discostarsi dalle conclusioni già svolte dal Tribunale in ordine all'insussistenza del carattere offensivo dell'altrui reputazione.
Si ritiene invero che le espressioni utilizzate e la considerazione congiunta delle immagini accompagnate al testo non abbiano determinato alcun “accostamento suggestionante” o falsa percezione in capo ai lettori, suscettibile di assumere una autonoma portata lesiva nei confronti dell'appellante, che come detto è stata implicitamente esclusa dalla stessa con riguardo al mero utilizzo Pt_1 delle parole “pornostar” e “attrice hard”.
Le espressioni ritenute suggestive, quali il riferimento al “triangolo della truffa” (peraltro derivante dal fatto storico del coinvolgimento nella vicenda della dell'ex marito e del successivo Pt_1 compagno, i quali erano tutti e tre membri della “banda” accusata di aver clonato carte di credito) ed il titolo “arrestata per truffa la pornostar”, così come il censurato accostamento alle notizie di cronaca di foto in abbigliamento succinto dell'odierna appellante (peraltro predicabile solo con riguardo al secondo articolo, posto che quello del 15.4.2014 risulta allegata una foto del viso dell'appellante, e comunque riferibile a fotografie liberamente diffuse sul web dalla stessa che dunque Pt_1 aveva all'evidenza tacitamente accettato la fruibilità delle proprie immagini tra il pubblico) non hanno apportato una peculiare valenza offensiva ai fatti narrati ovvero in altri termini implicato un autonomo giudizio di disvalore rispetto al nucleo sostanziale delle notizie, del tutto veritiero, integrato dal fatto che l'odierna appellante era stata accusata in un caso di essere responsabile di una truffa insita nella clonazione di carte di credito e nell'altro di insulti e minacce ai vicini di casa.
Del resto, gli articoli in contestazione, pubblicati sul sito online Liberoquotidiano.it e composti da poche righe, si limitavano a riportare in termini estremamente sintetici le suddette notizie di cronaca, che costituivano l'oggetto pressoché esclusivo della notizia diffusa, posto che non era in essi contenuto alcun riferimento a fatti esulanti da quelli di cronaca, quali in ipotesi le attività professionali svolte dalla nel menzionato settore del cinema “hard”. Pt_1
Venendo all'ulteriore doglianza formulata con il primo motivo d'appello, è poi da escludere che la portata lesiva degli articoli possa essere ricondotta alla “incensuratezza” della che nell'atto Pt_1
d'appello ha evidenziato di non aver ”riportato alcuna condanna né per la presunta truffa delle carte di credito né per la presunta ingiuria nei confronti della vicina di casa” e ha stigmatizzato la condotta degli autori degli articoli, che avrebbero “dovuto verificare la verità dei fatti esposti”.
Premesso che la censura è a rigore inammissibile, posto che nell'atto introduttivo del giudizio la portata diffamatoria degli articoli censurati è stata ricondotta dalla signora in via Pt_1 esclusiva, al fatto di essere stata erroneamente indicata quale pornodiva, il motivo d'appello è anche infondato, posto che le notizie riportate da entrambi gli articoli in contestazione sono vere. C L'articolo del 15.4.2014, infatti, riporta una storia di cronaca apparsa sulle pagine del quotidiano
Messaggero dove si narravano nel dettaglio i passaggi dell'operazione, ribattezzata DO RD, che aveva portato all'arresto della dell'ex marito e del compagno;
la veridicità della notizia, Pt_1 quanto alle accuse formulate in sede di indagini ed all'arresto dell'odierna appellante, è incontestata.
L'articolo del 18.1.2016 riportava a sua volta una notizia apparsa sul quotidiano Il Tempo, che riguardava una lite tra condomini nel corso della quale la aveva rivolto ai suoi vicini una Pt_1 lunga serie di insulti, riportati nell'articolo e particolarmente volgari, in esito ai quali i vicini avevano deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma: anche in questo caso, la veridicità dei fatti narrati non è stata negata dall'odierna appellante.
Entrambi gli articoli nulla hanno poi riferito a proposito di eventuali condanne riportate dalla per la presunta truffa e per la presunta ingiuria nei confronti dei vicini di casa, talché Pt_1 deve concludersi nel senso che i loro autori, nel riportare i fatti così come apparsi sulle diverse testate giornalistiche citate, non hanno fornito al lettore alcuna falsa rappresentazione della realtà.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione la signora ha lamentato l'illogicità e Pt_1 contraddittorietà del percorso logico e giuridico sotteso alla decisione del primo Giudice e l'errata esclusione del diritto al risarcimento del danno. Quanto al primo aspetto, l'appellante ha ravvisato una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornostar” e “attrice hard”, utilizzati nell'articolo in questione, e quella della necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socio- culturale di appartenenza della parte offesa.
Anche tale censura non si ritiene recepibile.
Il Tribunale di Roma, come sopra indicato, ha preliminarmente escluso che le espressioni in questione rivestano di per sé sole una connotazione offensiva, ritenendo che le stesse abbiano
“valenza neutra”, in quanto appunto caratterizzate da continenza formale e prive in astratto di un'intrinseca natura denigratoria.
Tanto premesso in termini generali, la ritenuta necessità di tenere conto del contesto socio - culturale e della personalità della parte offesa non contraddice poi tale assunto, ma discende proprio dall'esigenza di valutare in concreto l'eventuale portata offensiva delle stesse espressioni.
Costituisce infatti principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale quello secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo (Cass. pen., sentenze n.
39059/2019, n. 451/2016; n. 32907/2011).
Non si ravvisa dunque la rilevata contraddizione nelle conclusioni esposte dal primo Giudice.
La valutazione svolta dal Tribunale in ordine al concreto giudizio di non offensività delle espressioni utilizzate non è stata poi specificamente censurata dall'appellante, nel merito, ed in ogni caso è condivisibile, dovendo ritenersi che, considerato il contesto di appartenenza e lo standard di sensibilità sociale del tempo, l'erronea qualifica di attrice hard attribuita alla non abbia Pt_1 assunto una connotazione di tale offensività da dare vita ad un danno risarcibile (conclusione tra l'altro confermata da successive sentenze del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su analoghe vicende;
cfr. Tribunale di Roma, sentenze n. 134 del 2023, n. 7194 del 2022 e n. 2819 del
2022).
Per quanto necessario, quand'anche si volesse sul punto diversamente opinare, sarebbe dirimente la considerazione dell'assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova, dell'esistenza ed entità del danno lamentato, dovendo essere disatteso il corrispondente motivo d'appello proposto dalla Pt_1
Ed invero, “in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (in questi termini, Cass., ord., 31 marzo 2021, n. 8861; nello stesso senso, Cass., ord., 26 ottobre 2017, n.
25420).
Una simile prova non è stata fornita nel caso di specie,
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ha del tutto omesso anche solo di allegare Pt_1 la concreta diffusione che la notizia (relativa alla sua erronea qualifica come attrice hard) avrebbe avuto presso l'opinione pubblica e l'eventuale discredito in ipotesi da essa derivato (sempre con esclusivo riguardo alla propria erronea indicazione quale pornodiva) nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, il che non consente di ritenere provata, nemmeno in via presuntiva,
l'esistenza ed in ogni caso l'entità del pregiudizio di cui la stessa chiede il ristoro, che come detto non può ritenersi in re ipsa nell'eventuale illiceità della condotta.
La prova, o anche solo la puntuale allegazione delle conseguenze pregiudizievoli in ipotesi scaturite dalla pubblicazione degli articoli oggetto di causa, sarebbe stata a fortiori necessaria nel caso di specie se si considera che, come sopra accennato, si è trattato di “ripubblicazioni” di notizie già in precedenza diffuse, con ben maggiori dettagli e risalto, sui quotidiani e . CP_6 CP_7
In quelle sedi, infatti, erano in precedenza state diffuse le stesse notizie oggetto dei trafiletti pubblicati on line, narrate con maggiore ampiezza e dovizia di particolari e anch'esse corredate da fotografie della del tutto analoghe a quelle per cui è causa. Pt_1
L'odierna appellante, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio in tesi scaturito dalla ripubblicazione su giornali on line, avrebbe dunque dovuto dimostrare, e prima ancora allegare, il peculiare pregiudizio scaturito dalla riproposizione in quella sede delle notizie di cronaca già apparse sui suddetti quotidiani, ciò che non è avvenuto.
Sotto altro profilo, anche volendo riferirsi al mero turbamento psicologico individuale, sarebbe del tutto opinabile, in assenza di alcuna prova sul punto, la sua riconducibilità causale alla menzione della quale “attrice hard”, piuttosto che alle notizie relative al suo arresto ed al Pt_1 coinvolgimento in una truffa e in una lite condominiale, nei quali si concretava l'effettivo disvalore del fatti narrati (suscettibile di determinare discredito nella collettività) e che peraltro sono risultati veri.
Anche il secondo motivo d'appello deve dunque essere ad avviso di questa Corte disatteso.
3.3.Con il terzo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'errata liquidazione delle spese di lite in favore di deducendo che in applicazione dei criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. CP_2
n. 55/2014 (recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense) il Giudice di primo grado avrebbe dovuto più correttamente liquidare il compenso per l'attività difensiva svolta dal comune difensore sotto forma di onorario unico, in luogo dei due distinti liquidati in favore dei convenuti, al più aumentato ex art. 4 co. 2, per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento.
Sostiene inoltre parte appellante che con la rinuncia alla domanda già proposta nei confronti del formalizzata in data 27.2.2019, “l'attività difensiva effettivamente eseguita dalla difesa avversa in CP_2 favore del Sig. è stata limitata alla fase di studio della controversia ed al più in quella introduttiva del CP_2 giudizio”, di modo che “l'aumento del trenta per cento, … liquidabile per la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale” avrebbe dovuto essere “calcolato soltanto in relazione a queste due fasi processuali”.
Il motivo è infondato.
La censura mossa da parte appellante si fonda sull'errato presupposto della identità di posizioni processuali tra le controparti, cosa non predicabile nel caso di specie.
La difesa del dr. infatti, si fondava sull'eccepito proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 ricondotto all'assenza della figura del direttore responsabile di una testata on-line non registrata e della conseguente inapplicabilità analogica dell'art. 3 della Legge Stampa, e implicava dunque la disamina (anche) di questioni giuridiche, di carattere preliminare, eterogenee rispetto a quelle svolte, nel merito, da Controparte_1
La mancanza di identità tra le posizioni processuali delle parti convenute giustificava dunque la liquidazione di un autonomo compenso (in argomento, Cass. n. 11591/2015).
Con riguardo poi alla quantificazione del compenso, la somma liquidata, pari ad euro 1.384,00, corrisponde ai valori minimi delle prime due fasi (di studio e introduttiva) relative allo scaglione di competenza, da euro 26.000 ad euro 52.000,00.
La pronuncia in punto spese del giudizio di primo grado non si presta dunque ad alcuna censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della diversa posizione processuale delle parti e del diverso valore della controversia per ciascuna di esse.
Deve infine essere accertata, agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello rubricato al n. 4509/2020 R.G., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da Parte_1 • condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente giudizio, liquidate in misura di euro 1.000,00 in favore di e di euro 6.000,00 in favore di CP_2 [...]
oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge;
CP_1
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il cons.est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto