CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 46832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46832 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Francesco Antonio Maisano, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OR IT, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 2.2.2024, reiettiva dell'appello presentato avverso il provvedimento del 21 dicembre 2023, emesso dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale, con cui veniva rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, con altra meno afflittiva, applicata al predetto in data 12.7.2023, in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti fallimentari, tributari e di riciclaggio-autoriciclaggio, contestato quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 46832 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 26/09/2024 socio occulto e/o amministratore di fatto di svariate società, anche con sede all'estero, a partire, quanto meno, dal 2019, e ai relativi reati fine (bancarotte fraudolente patrimoniali per distrazione, autoriciclaggio, riciclaggio). Lamenta, con l'unico motivo di ricorso, l'apoditticità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in punto di affermazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari - pericolo di fuga e di reiterazione - e di valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con presidio elettronico. Il Tribunale ha ritenuto carente la garanzia del rispetto delle prescrizioni domiciliari nonostante non sussista alcun elemento da cui desumere l'astratta incapacità del prevenuto di responsabilizzarsi dinanzi a prescrizioni limitative della libertà personale;
e ciò tenuto conto che il predetto ha già dimostrato, nell'ambito di una precedente vicenda cautelare che lo ha interessato, di rispettare le misure non custodiali applicate. 2. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Va innanzitutto premesso che in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01); laddove nel caso in esame, secondo quanto si evidenzia nel provvedimento impugnato, l'unico, effettivo, elemento nuovo sopravvenuto è costituito dal rinvio a giudizio dell'imputato per i reati 2 suindicati, non potendosi di certo ritenere tale il lasso temporale non cospicuo intercorso dall'applicazione della misura, risalente a soli sette mesi prima dell'adozione del provvedimento impugnato, a fronte della gravità dei reati e della personalità del ricorrente, già gravato da pregiudizi penali. Va, altresì, rammentato quanto alla cognizione di questa Corte di cassazione in materia cautelare, che i limiti che essa incontra sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Questa Corte ha costantemente ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Da tali massime di orientamento si desume che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643); laddove, nel caso di specie, quanto al profilo - assorbente - del pericolo di recidivanza arginabile solo con la misura di massimo rigore, oggetto nuovamente di contestazione col ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità. Ed invero, il collegio territoriale afferma che, nel caso in esame, non solo sussiste il pericolo di reiterazione per la molteplicità ed attualità delle condotte, ma anche che esso non possa essere salvaguardato se non con la misura di massimo rigore della restrizione carceraria in considerazione della tipologia dei reati ascritti al ricorrente, che possono essere perpetrati anche da una postazione domiciliare attraverso gli strumenti informatici, il cui utilizzo sfugge facilmente al controllo e non è necessariamente evitato mediante l'imposizione del divieto di comunicazione con tali mezzi né tanto meno attraverso l'applicazione del cd. braccialetto .. 3 elettronico. Si sottolinea come tale misura di massimo rigore sia imposta dall'assoluta gravità delle azioni criminose ascritte al ricorrente, dai risvolti extranazionali, poste in essere in modo professionale ed organizzato in concorso con i correi nell'arco di lasso temporale non modesto, e come, di là dell'avvenuta violazione o meno delle precedenti prescrizioni, la pregressa esperienza cautelare sia comunque indicativa della insensibilità dell'imputato ai provvedimenti dell'autorità, avendo egli realizzato alcune delle condotte oggetto del presente procedimento in epoca successiva alle misure cautelari a lui già applicate in altro procedimento penale (per reati di estorsioni, fallimentari e fiscali). Si evidenzia in particolare come il gruppo criminoso abbia a far tempo dal gennaio 2023, sotto la regia del IT, proceduto all'acquisizione 'di fatto' di un'ulteriore società, in crisi finanziaria, con perdite crescenti ma dotata di asset - la Taranpesca s.p.a. storica azienda tarantina - destinata ad essere spogliata e quindi depredata dei suoi beni, secondo il modus operandi già adottato dal sodalizio dei 'bancarottieri seriali' rispetto ad altre società, oggetto delle imputazioni del presente procedimento. Indi, si conclude che, tenuto conto delle modalità dei fatti e della personalità dell'agente, va esclusa l'occasionalità della condotta criminosa, dovendosi al contrario ritenere concreto, attuale ed elevato il rischio che il ricorrente, ove non sottoposto a vincoli, reiteri reati contro il patrimonio (e non), e che la misura applicata della custodia cautelare inframuraria, proporzionata alla gravità dei fatti contestati, appaia l'unica adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva. E ciò lo si afferma evidenziando come, da un lato, vincoli non detentivi risultino inefficaci a fronte di un'attività illecita - oramai - gestita in modo professionale ed organizzato, improntata ad elevata spregiudicatezza e insidiosità, indicativa di una capacità a delinquere di spessore, e come, d'altra parte, l'imputato non offra garanzia di uno spontaneo rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari avendo, in buona sostanza, dimostrato radicate scelte di vita che continuano ad essere improntate all'illegalità nonostante i vincoli in precedenza sofferti. Se è vero, poi, che nel sottolineare la necessità della misura restrittiva si sia fatto riferimento anche al pericolo di fuga all'estero, alla luce del fatto che egli abbia accumulato risorse e detenga società anche fuori dai confini dell'Italia - tratteggiato comunque sulla base di elementi concreti sia pure suscettibili di ulteriori approfondimenti - è altrettanto vero che tale aspetto è stato evidenziato nell'ambito della valutazione complessiva della pericolosità del ricorrente e che, allorquando si è trattato di valutare specificamente il profilo della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, il Tribunale ha considerato anche le altre circostanze sopra evidenziate e non solo il pericolo di fuga. Ha in buona sostanza il Tribunale ritenuto che la custodia in carcere sia l'unica adeguata ad arginare la predetta esigenza cautelare non rinvenendosi nella personalità del ricorrente elemento alcuno da cui desumere capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto da parte del medesimo delle prescrizioni connaturate alla restrizione domiciliare, denotando, piuttosto, il suo pregresso una assoluta mancanza di autolimitazione;
mancanza di autocontrollo, in altri 4 termini, non ritenuta superabile alla stregua dei pregiudizi specifici e soprattutto delle rinnovate modalità di esecuzione dei reati ascritti nel presente procedimento, giustamente ritenute altamente indicative di una crescente e potenziata capacità criminosa, non più arginabile con misura diversa da quella custodiale. Ed invero, la misura degli arresti domiciliari, anche se disposta con le modalità più stringenti e con strumenti elettronici di controllo, strumentazione che permette solo il rilevamento della violazione della permanenza nel domicilio e non la localizzazione del soggetto, non è considerabile idonea di fronte a soggetti che hanno dimostrato notevole spregiudicatezza delinquenziale, che lungi dal qualificarsi come occasionale, si sia reiteratamente palesata anche in contesti diversi;
di talché, al cospetto di un quadro così allarmante, le deduzioni difensive riguardanti la non necessità del carcere finiscono col risolversi anche in annotazioni in fatto estranee all'orizzonte cognitivo di questa Corte di legittimità. In definitiva, le censure enucleate dal ricorrente manifestano la inammissibilità del motivo inerente il pericolo di recidiva, che rimane la ragione principale fondante la scelta della restrizione carceraria;
con la conseguenza che quanto argomentato con riferimento al pericolo di fuga, in disparte il profilo della concretezza, che deve connotare anche tale pericolo, non consente di superare in alcun modo gli esaustivi argomenti sviluppati in maniera completa e del tutto logica dal Tribunale nel valutare la necessità della misura coercitiva - che, si ripete, risulta imposta innanzitutto per il ravvisato concreto pericolo di reiterazione del reato che ha costituito la ragione principale della scelta della misura da applicare. Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), c.p.p., non sono idonee ad intaccare la tenuta complessiva della decisione impugnata, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza (incontroversi), anche da un'esigenza cautelare di per sé autosufficiente per giustificare la restrizione della libertà personale (in termini, cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 02). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
N 5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 26/9/2024.
lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Francesco Antonio Maisano, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OR IT, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 2.2.2024, reiettiva dell'appello presentato avverso il provvedimento del 21 dicembre 2023, emesso dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale, con cui veniva rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, con altra meno afflittiva, applicata al predetto in data 12.7.2023, in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti fallimentari, tributari e di riciclaggio-autoriciclaggio, contestato quale Penale Sent. Sez. 5 Num. 46832 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 26/09/2024 socio occulto e/o amministratore di fatto di svariate società, anche con sede all'estero, a partire, quanto meno, dal 2019, e ai relativi reati fine (bancarotte fraudolente patrimoniali per distrazione, autoriciclaggio, riciclaggio). Lamenta, con l'unico motivo di ricorso, l'apoditticità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in punto di affermazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari - pericolo di fuga e di reiterazione - e di valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con presidio elettronico. Il Tribunale ha ritenuto carente la garanzia del rispetto delle prescrizioni domiciliari nonostante non sussista alcun elemento da cui desumere l'astratta incapacità del prevenuto di responsabilizzarsi dinanzi a prescrizioni limitative della libertà personale;
e ciò tenuto conto che il predetto ha già dimostrato, nell'ambito di una precedente vicenda cautelare che lo ha interessato, di rispettare le misure non custodiali applicate. 2. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Va innanzitutto premesso che in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01); laddove nel caso in esame, secondo quanto si evidenzia nel provvedimento impugnato, l'unico, effettivo, elemento nuovo sopravvenuto è costituito dal rinvio a giudizio dell'imputato per i reati 2 suindicati, non potendosi di certo ritenere tale il lasso temporale non cospicuo intercorso dall'applicazione della misura, risalente a soli sette mesi prima dell'adozione del provvedimento impugnato, a fronte della gravità dei reati e della personalità del ricorrente, già gravato da pregiudizi penali. Va, altresì, rammentato quanto alla cognizione di questa Corte di cassazione in materia cautelare, che i limiti che essa incontra sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Questa Corte ha costantemente ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Da tali massime di orientamento si desume che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643); laddove, nel caso di specie, quanto al profilo - assorbente - del pericolo di recidivanza arginabile solo con la misura di massimo rigore, oggetto nuovamente di contestazione col ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità. Ed invero, il collegio territoriale afferma che, nel caso in esame, non solo sussiste il pericolo di reiterazione per la molteplicità ed attualità delle condotte, ma anche che esso non possa essere salvaguardato se non con la misura di massimo rigore della restrizione carceraria in considerazione della tipologia dei reati ascritti al ricorrente, che possono essere perpetrati anche da una postazione domiciliare attraverso gli strumenti informatici, il cui utilizzo sfugge facilmente al controllo e non è necessariamente evitato mediante l'imposizione del divieto di comunicazione con tali mezzi né tanto meno attraverso l'applicazione del cd. braccialetto .. 3 elettronico. Si sottolinea come tale misura di massimo rigore sia imposta dall'assoluta gravità delle azioni criminose ascritte al ricorrente, dai risvolti extranazionali, poste in essere in modo professionale ed organizzato in concorso con i correi nell'arco di lasso temporale non modesto, e come, di là dell'avvenuta violazione o meno delle precedenti prescrizioni, la pregressa esperienza cautelare sia comunque indicativa della insensibilità dell'imputato ai provvedimenti dell'autorità, avendo egli realizzato alcune delle condotte oggetto del presente procedimento in epoca successiva alle misure cautelari a lui già applicate in altro procedimento penale (per reati di estorsioni, fallimentari e fiscali). Si evidenzia in particolare come il gruppo criminoso abbia a far tempo dal gennaio 2023, sotto la regia del IT, proceduto all'acquisizione 'di fatto' di un'ulteriore società, in crisi finanziaria, con perdite crescenti ma dotata di asset - la Taranpesca s.p.a. storica azienda tarantina - destinata ad essere spogliata e quindi depredata dei suoi beni, secondo il modus operandi già adottato dal sodalizio dei 'bancarottieri seriali' rispetto ad altre società, oggetto delle imputazioni del presente procedimento. Indi, si conclude che, tenuto conto delle modalità dei fatti e della personalità dell'agente, va esclusa l'occasionalità della condotta criminosa, dovendosi al contrario ritenere concreto, attuale ed elevato il rischio che il ricorrente, ove non sottoposto a vincoli, reiteri reati contro il patrimonio (e non), e che la misura applicata della custodia cautelare inframuraria, proporzionata alla gravità dei fatti contestati, appaia l'unica adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva. E ciò lo si afferma evidenziando come, da un lato, vincoli non detentivi risultino inefficaci a fronte di un'attività illecita - oramai - gestita in modo professionale ed organizzato, improntata ad elevata spregiudicatezza e insidiosità, indicativa di una capacità a delinquere di spessore, e come, d'altra parte, l'imputato non offra garanzia di uno spontaneo rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari avendo, in buona sostanza, dimostrato radicate scelte di vita che continuano ad essere improntate all'illegalità nonostante i vincoli in precedenza sofferti. Se è vero, poi, che nel sottolineare la necessità della misura restrittiva si sia fatto riferimento anche al pericolo di fuga all'estero, alla luce del fatto che egli abbia accumulato risorse e detenga società anche fuori dai confini dell'Italia - tratteggiato comunque sulla base di elementi concreti sia pure suscettibili di ulteriori approfondimenti - è altrettanto vero che tale aspetto è stato evidenziato nell'ambito della valutazione complessiva della pericolosità del ricorrente e che, allorquando si è trattato di valutare specificamente il profilo della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, il Tribunale ha considerato anche le altre circostanze sopra evidenziate e non solo il pericolo di fuga. Ha in buona sostanza il Tribunale ritenuto che la custodia in carcere sia l'unica adeguata ad arginare la predetta esigenza cautelare non rinvenendosi nella personalità del ricorrente elemento alcuno da cui desumere capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto da parte del medesimo delle prescrizioni connaturate alla restrizione domiciliare, denotando, piuttosto, il suo pregresso una assoluta mancanza di autolimitazione;
mancanza di autocontrollo, in altri 4 termini, non ritenuta superabile alla stregua dei pregiudizi specifici e soprattutto delle rinnovate modalità di esecuzione dei reati ascritti nel presente procedimento, giustamente ritenute altamente indicative di una crescente e potenziata capacità criminosa, non più arginabile con misura diversa da quella custodiale. Ed invero, la misura degli arresti domiciliari, anche se disposta con le modalità più stringenti e con strumenti elettronici di controllo, strumentazione che permette solo il rilevamento della violazione della permanenza nel domicilio e non la localizzazione del soggetto, non è considerabile idonea di fronte a soggetti che hanno dimostrato notevole spregiudicatezza delinquenziale, che lungi dal qualificarsi come occasionale, si sia reiteratamente palesata anche in contesti diversi;
di talché, al cospetto di un quadro così allarmante, le deduzioni difensive riguardanti la non necessità del carcere finiscono col risolversi anche in annotazioni in fatto estranee all'orizzonte cognitivo di questa Corte di legittimità. In definitiva, le censure enucleate dal ricorrente manifestano la inammissibilità del motivo inerente il pericolo di recidiva, che rimane la ragione principale fondante la scelta della restrizione carceraria;
con la conseguenza che quanto argomentato con riferimento al pericolo di fuga, in disparte il profilo della concretezza, che deve connotare anche tale pericolo, non consente di superare in alcun modo gli esaustivi argomenti sviluppati in maniera completa e del tutto logica dal Tribunale nel valutare la necessità della misura coercitiva - che, si ripete, risulta imposta innanzitutto per il ravvisato concreto pericolo di reiterazione del reato che ha costituito la ragione principale della scelta della misura da applicare. Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., in presenza di una corretta valutazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), c.p.p., non sono idonee ad intaccare la tenuta complessiva della decisione impugnata, essendo la cautela sorretta, oltre che dai gravi indizi di colpevolezza (incontroversi), anche da un'esigenza cautelare di per sé autosufficiente per giustificare la restrizione della libertà personale (in termini, cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 02). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
N 5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 26/9/2024.