TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati sino al 17.12.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 8045 /2025 , vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCANGELI Barbara ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla via Crescenzio, 20 , come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell , alla Via CP_1 Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti.
- Parte Resistente-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato,
[...] adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il Pt_1 riconoscimento delle provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 1 L. 18/80. Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 25355/2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della prestazione assistenziale invocata, per la quale aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 31.10.2023 Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per la prestazione richiesta fin dalla domanda amministrava. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato. CP_ L si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. Dr la causa è Persona_1 stata decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c. La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80. Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso affiggente il periziando era dato da:
“Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia aortica già trattata chirurgicamente. Fibrillazione atriale già trattata con intervento di posizionamento di PMK. Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale”. Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, con riferimento alla capacità di deambulazione del periziando rileva che detto esame: “non ha evidenziato patologie a carico del sistema nervoso centrale e/o periferico e/o dell'apparato locomotore tali da determinare una marcata riduzione o, addirittura, la perdita della capacità di deambulare. A questo proposito, l'articolarità dei vari distretti muscolo-scheletrici ed il loro coordinamento centrale appaiono sostanzialmente conservati. Il soggetto deambula autonomamente. I passaggi posturali non necessitano di assistenza da parte di terzi”. Per quanto concerne la capacità del periziando di compimento degli gli atti quotidiani della vita afferma che: “il soggetto è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta lacune mnesiche importanti, appare in grado di provvedere alla propria igiene personale”. Il consulente tecnico d'ufficio conclude ritenendo che essendo il periziando: “in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. Dette valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione, immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice. Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinta la domanda la domanda attorea. Con riferimento alle spese di giudizio afferenti alla precedente fase di A.t.p.o. e all'attuale grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente prodotto in atti la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell . In ordine alle spese di c.t.u. della precedente fase monitoria si ritiene di poter confermare quanto disposto sul punto dal decreto di non luogo a provvedere con il quale è stata definita la fase di ATPO nell'ambito del procedimento n. 25355/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nel presente giudizio e nella procedura di a.t.p.o.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
- conferma quanto disposto con il decreto definitorio del procedimento n. 25355/24 in ordine alle spese di c.t.u. della precedente fase monitoria.
Roma, 18/12/2025
Il giudice Dott. Francesco Rigato