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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/06/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IT ALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Giuseppe Disabato - Presidente
dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel.
dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
nel procedimento recante n. 11331/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c. proposto da (avv. F. Logrieco), ricorrente, nei confronti di Parte_1 CP_1
, resistente contumace;
[...]
SENTENZA
a scioglimento della riserva, premesso che ha chiesto modificarsi le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. Parte_1
1791/2017 del Tribunale di Trani, laddove prevedeva l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Molfetta alla contrada Chiusa della Nepta, n. 4, a CP_1
in quanto genitore collocatario dei figli e . In particolare, ha chiesto
[...] Persona_1 Per_2 la revoca dell'assegnazione della casa familiare, per il venir meno dei presupposti di legge. non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'udienza del 19.5.2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Assume il ricorrente che sarebbero venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla resistente, in quanto entrambi i figli, ormai maggiorenni, non coabitano più con la madre nella casa familiare e si sono trasferiti stabilmente altrove, pur conservando la residenza formale presso la casa familiare. In particolare, il figlio dal 2022 è divenuto economicamente indipendente e ha cessato la Per_2 convivenza con la madre nell'ex casa coniugale, in quanto è dipendente a tempo indeterminato del
Ministero della Giustizia con sede a Roma ove dimora, in via Rossellina Balbi n.16, mentre la figlia a decorrere da settembre 2021 si è trasferita stabilmente a Milano, in via Mancucco Persona_1
n.19, per frequentare l'Università privata IULM.
Inoltre, il ricorrente ha documentato che la , da novembre 2022, si è trasferita a Bari, ove CP_1 risiede stabilmente alla via Massaua n.1/C (cfr. certificato di residenza in atti) con l'attuale convivente more uxorio e, pertanto, la permanenza dell'assegnazione della casa familiare in favore della ex moglie appare ormai ingiustificata, tanto più tenendo conto della esigenza del di riottenere Pt_1 la piena disponibilità dell'abitazione per prestare assistenza alla madre vedova novantenne ed invalida civile, la quale risiede nell'appartamento al pianterreno del medesimo stabile.
Orbene, osserva il Collegio che il diritto al godimento della casa familiare cessa quando il genitore assegnatario non vi abita più stabilmente o quando i figli non coabitano più con il genitore assegnatario. Difatti, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto del preminente interesse dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. civ., sez. I, 6-07-2004, n. 12309), sicché l'assegnazione deve essere revocata quando il figlio maggiorenne in precedenza convivente e non autosufficiente lascia la casa coniugale per trasferirsi altrove o consegue l'indipendenza economica, così come statuito dal Supremo Collegio, secondo cui “…il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza speciale di protezione” (Cass. n. 3015/2018).
Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la resistente non viva più nella casa familiare, avendo trasferito la propria residenza in Bari. Inoltre, i due figli della coppia non coabitano più con la madre nella casa familiare. Il figlio è ormai divenuto economicamente Per_2
indipendente e si è traferito a Roma, ove lavora con contratto a tempo indeterminato, mentre la figlia pur non essendo ancora economicamente indipendente, vive a Milano per motivi di Persona_1
studio.
In conclusione, l'assegnazione della casa coniugale va revocata.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza precitata,
• revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
• ordi na al Cons ervat ore dei R egistri Imm obili ari di Trani, con esonero da respons abilit à a riguardo, l a cancellazi one dell a trascri zione dell'assegnazione della casa familiare in favore di Controparte_2 sull'immobile sito in Molfetta al Villaggio Chiusa della Nepta n. 4, piano
1, in C atasto fabbri cati del Com une di Molfett a al fg. 10, p.ll a 295, sub 6;
• condanna la resistente al pagamento integrale delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 2.216,50, di cui € 518,00 per spese ed € 1.698,50 per compensi professionali, oltre a spese generali , IVA e C AP com e per l egge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 17.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato