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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3530/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio IA in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3530/2022 posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Parte_1 C.F._1
D'amico, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Demetrio Tripepi n. 133
-attore-
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.ta Controparte_1 C.F._2
Alessandra Borruto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Crocefisso n.
15/C
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.ta Controparte_2 C.F._3
Alessandra Borruto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Crocefisso n.
15/C
-convenuti–
OGGETTO: responsabilità del professionista
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'11.11.22 conveniva in giudizio gli avv.ti Parte_1
e al fine di sentire ivi accertato l'inadempimento o Controparte_1 Controparte_2
l'inesatto adempimento colpevole dei convenuti e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto il compenso loro spettante ex art. 1460 c.c.
e condannare gli stessi alla restituzione della somma di € 66.000 oltre interessi, nonché condannare gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 33.000 o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
1 In particolare, l'attore esponeva di essere stato eletto Presidente della Giunta Regionale della IA nell'anno 2010 e di aver ricoperto, ininterrottamente, la carica sino ai primi mesi dell'anno 2014.
Proprio in virtù di tale carica, in data 02 luglio 2018, la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della IA gli notificava un invito a dedurre in relazione ad una ordinanza di ingiunzione di condanna emessa dall'Autorità Garante della Protezione dei Dati
Personali a carico della Regione IA ed avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad € 80.000,00 per violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy.
Rilevava di aver depositato, con il patrocinio degli avv.ti ed , le proprie deduzioni, CP_1 CP_2 eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'azione di danno avanzata nei suoi confronti e l'inammissibilità dell'azione stessa;
deduceva, altresì, di aver indicato gli atti ed i provvedimenti adottati durante il proprio mandato, con riferimento alla vicenda oggetto di contestazione.
Tuttavia, le deduzioni non erano state ritenute fondate e la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della IA aveva convenuto in giudizio l'attore innanzi alla
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la IA.
L'odierno attore, con il patrocinio degli avv.ti ed , si costituiva in giudizio CP_1 CP_2 nell'ambito del procedimento recante n. G. 21870 – FASC. ISTR. 2016/00711/VLT, chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 429/2019 del 31.10.2019, che disponeva la condanna dello al pagamento della somma di € 66.000,00 in favore della Regione IA (oltre Parte_1 rivalutazione sino alla data della sentenza ed interessi legali successivi sino al giorno del soddisfo) ed il pagamento delle spese di lite liquidate in € 688,04.
Precisava che, intervenuto il deposito della sentenza, rilevando l'infondatezza delle motivazioni, decideva di proporre impugnazione, conferendo mandato, ai fini dell'appello, agli odierni convenuti, unitamente all'avv. Federico Tedeschini del Foro di Roma.
I difensori avevano predisposto l'atto di impugnazione ed avevano proceduto (nello specifico l'avv.
) con la notifica dell'atto a mezzo posta elettronica certificata in data 13.01.2020. CP_1
Esponeva, ancora, di aver ricevuto nel febbraio 2020 - da parte della Regione IA - una richiesta di adempimento della sentenza n. 429/2019, che era divenuta definitiva. Solo in detta occasione l'attore apprendeva che, nonostante l'intervenuta notifica, l'atto di appello non era stato depositato ed il procedimento non era stato iscritto presso la Cancelleria della Sezione Giurisdizionale Centrale
d'Appello della Corte dei Conti.
Rilevava, infatti, che a seguito di detta richiesta, aveva appreso che i difensori non avevano provveduto all'iscrizione a ruolo entro i termini di legge e pertanto, avrebbe dovuto adempiere a quanto richiestogli. Tuttavia, non disponendo delle somme necessarie, con il patrocinio dell'avv.
, formulava richiesta di rateizzazione del debito a cui la Regione, con nota del 15.04.2021, CP_2 rispondeva richiedendo una precisa proposta da sottoporre al vaglio della Procura Generale della
Corte dei Conti, che doveva essere preceduta dal pagamento – quale condizione preliminare - delle spese di giudizio ed ovvero € 1.062,80.
L'attore versava detto importo, in data 28.04.2021, e formalizzava la proposta, chiedendo, altresì, che venisse portato in compensazione con il dovuto un suo credito di € 17.698,50 derivante da rimborsi spese legali: la Regione comunicava con note dell'11.05.2021 e del 14.05.2021 l'incameramento in
2 compensazione dell'importo e con nota dell'08.10.2021 comunicava l'avvio della procedura di recupero a mezzo iscrizione nei ruoli coattivi.
L'attore, in data 19 maggio 2021, aveva provveduto a richiedere ai convenuti il risarcimento del danno subito, diffidandoli al rimborso della somma già versata, ma la richiesta rimaneva infruttuosa.
Pertanto, l'attore riteneva ampiamente dimostrato, attraverso la documentazione allegata in atti, che i convenuti, dopo averlo rappresentato in primo grado dinnanzi alla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la IA, avevano ricevuto ed accettato l'incarico di impugnare la sentenza di primo grado dinnanzi alla sezione centrale della Corte dei conti, avevano redatto l'atto di impugnazione ed avevano provveduto alla notifica presso la Procura generale della Corte dei conti e tuttavia, non avevano depositato gli atti presso la cancelleria competente nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 180 comma 1 Codice di Giustizia Contabile, con ciò determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riteneva l'errore grave, poiché aveva comportato la perdita del diritto di far valere in secondo grado le proprie “fondatissime ragioni di difesa” e rilevava la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dei convenuti, che ai sensi dell'art. 1176 c.c. erano obbligati ad usare la diligenza del professionista medio.
Precisava come in caso di inadempimento di non scarsa importanza, il cliente potesse chiedere “la risoluzione del contratto (ex art. 1453 e 1455 c.c.), ovvero, secondo altra parte della giurisprudenza,
l'accertamento della perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (V. Cass. Sent. n. 5928/02; id.
n. 16658/07)” e riteneva che l'omessa iscrizione del procedimento avesse comportato la definitiva perdita del diritto di difesa.
Ripercorreva le origini della vicenda, scaturita dalla denuncia effettuata da una dipendente nel 2010, relativa alla “supposta carenza di tutela dei dati sensibili presso gli Uffici regionali” (nello specifico la corretta previsione della designazione dei responsabili od eventuali incaricati del trattamento dei dati personali ex artt. 29 e 30 Cod. Privacy;
la concreta adozione di misure di sicurezza previste dall'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, dall'Allegato B di siffatta normativa, recante il
“disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”), dalla quale era derivata la richiesta di informazioni alla Regione IA, da parte del Garante.
La Regione riscontrava la richiesta di informazioni ed il Garante richiedeva chiarimenti che i
Dipartimenti Regionali fornivano. Il Garante, non ritenendo sufficienti le motivazioni, con provvedimento n. 4511/96621 del 21.02.2012 procedeva ad una contestazione di violazione amministrativa ex artt. 157 e 164 D.lgs. 196/2003 e 14 L. 689/1981 per un importo di € 20.000,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta, assegnando un termine per la presentazione di controdeduzioni.
Con nota del 24.02.2012, l'odierno attore invitava i Dirigenti Generali dei Dipartimenti
“Organizzazione e Personale”, “Controlli” e “Patrimonio e Bilancio” a riscontrare quanto richiesto dall'Autorità Garante ed omesso in sede di contestazione della sanzione.
Secondo la ricostruzione attorea, i dirigenti avrebbero omesso di adempiervi e l'Autorità Garante con provvedimento n. 9141/69261 dell'11.04.2013 aveva emesso una seconda contestazione amministrativa, che dava dell'attività ispettiva svolta dal Garante con comunicazione degli esiti e delle violazioni riscontrate.
3 La Regione aveva impugnato detto provvedimento ma il Garante con ordinanza n. 199/2015 aveva ingiunto alla Regione IA il pagamento della complessiva somma di € 80.000,00.
La Regione (con mutata compagine politica) non aveva proposto opposizione, il provvedimento era divenuto definitivo ed il dovuto veniva liquidato nel 2017.
In data 02.07.2018, con invito a dedurre, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti gli aveva contestato l'accaduto; con il patrocinio degli odierni convenuti l'attore aveva presentato scritti difensivi con cui aveva illustrato l'insussistenza dei presupposti dell'azione di danno nei suoi confronti, oltre che l'inammissibilità dell'azione stessa;
aveva poi indicato gli atti ed i provvedimenti adottati in materia durante il proprio mandato.
Nonostante le osservazioni difensive avanzate, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio l'odierno attore dinanzi alla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la IA. L'attore si costituiva in giudizio, sempre con il patrocinio degli odierni convenuti, e rappresentava di aver eccepito, in via preliminare: a) la prescrizione dell'azione, posto che era venuto a conoscenza del procedimento solo con l'invito a dedurre notificato in data 02 luglio
2018, in quanto ogni attività svolta dal Garante era intervenuta attraverso interlocuzioni intercorse esclusivamente con la Regione IA;
b) il difetto di legittimazione passiva. Nel merito aveva concluso per il rigetto della domanda per: l'assenza di colpa grave, l'assenza dell'elemento soggettivo, l'insussistenza dei presupposti di merito, la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti.
Esponeva, ancora, che la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la IA, con la sentenza n.
429/2019 notificata in data 15.11.2019, lo aveva condannato al pagamento della somma di € 66.000
e delle spese di lite liquidate in € 688,04, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito sino al recupero del credito.
Aveva proposto, pertanto, appello chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza.
Pertanto, ripercorreva la difesa espletata in appello e riteneva che se gli odierni convenuti avessero operato in maniera diligente, egli avrebbe ottenuto, con elevata probabilità, la riforma della sentenza di primo grado, ritenendo fondate le motivazioni poste a sostegno dell'appello.
Su tali basi l'attore chiedeva che, oltre al risarcimento della somma di € 66.000,00, comprese le spese legali pari ad € 1.064,81, gli fosse riconosciuto anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione.
Rassegnava infine le seguenti conclusioni “piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: • accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli avv.ti e . e per l'effetto • dichiarare risolto CP_2 CP_1 il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso loro spettante, e sempre per l'effetto • condannare gli stessi a restituire la somma di euro 66.000,00 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data di pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali su tale somma dalla data della sentenza sino al soddisfo, e al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per violazione del diritto di difesa e perdita di “chance”, nella misura di euro 33.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia e secondo equità sulla base del prudente apprezzamento del
Giudice adito”.
4 Si costituivano, tardivamente in data 6 marzo 2023, gli avv.ti e Controparte_1 [...]
, i quali impugnavano e contestavano quanto dedotto dall'attore poiché infondato e/o CP_2 non provato.
Ritenevano la pretesa priva di fondamento per insussistenza degli elementi costitutivi della stessa, il cui onere ricadeva sul richiedente e richiamavano giurisprudenza sul punto.
Eccepivano come l'attore avesse omesso di fornire la prova circa l'esito positivo del giudizio di appello, ritenendo che dagli atti emergesse la prova contraria, ed ovvero che l'impugnazione non avrebbe avuto alcuna probabilità di essere accolta.
Ritenevano, infatti, che “l'atto di appello, prontamente redatto e notificato, ma purtroppo, per un mero disguido, non iscritto a ruolo, conteneva le medesime argomentazioni (prescrizione dell'azione, difetto di legittimazione passiva, mancata notifica degli atti prodromici ecc.) già esposte nelle deduzioni, ritenute non fondate, e nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado nel quale
[erano] state nuovamente respinte, con sentenza di condanna”.
Ne discendeva secondo i convenuti che il giudizio prognostico sul probabile esito del giudizio di impugnazione dovesse essere negativo.
A corroborare quanto dedotto, i convenuti ponevano a confronto le motivazioni della sentenza n.
429/2019 con i motivi di appello, concludendo, ancora una volta, che l'impugnazione difficilmente sarebbe stata accolta, qualora fosse stata regolarmente iscritta a ruolo, poiché le motivazioni sarebbero state ritenute infondate e non sufficienti a ribaltare la decisione di primo grado.
Specificavano come, tuttavia, dette considerazioni non dovessero comportare un giudizio negativo sull'attività professionale svolta, posto che avevano affrontato con competenza e professionalità una materia non facile, all'epoca nuova e non sostenuta da copiosa giurisprudenza o dottrina ed avevano cercato di trovare argomenti difensivi favorevoli, motivandoli al meglio per evitare una pronuncia di condanna, pur consapevoli dell'esito molto incerto.
Da tutto ciò discenderebbe l'infondatezza della domanda attorea, poiché, per come ribadiva la giurisprudenza, “se anche l'omissione non ci fosse stata, il probabile esito del giudizio di impugnazione non sarebbe stato favorevole poiché le argomentazioni più volte respinte lo sarebbero state ancora e non vi erano probabilità di vittoria”.
Ritenevano, infine, infondata anche l'ulteriore domanda di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale da violazione del diritto di difesa e di perdita di chances, mancando la prova circa la reale esistenza, anzi, deducevano come “l'attore non aveva alcuna chance di ottenere un risultato favorevole”.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda attorea “perché infondata e/o comunque non provata in ogni sua parte, sia in fatto, sia in relazione all'an debeatur, sia, in via gradata, al quantum”.
All'udienza di comparizione dell'8 marzo 2023 le parti insistevano nelle proprie richieste e il giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore oltre a rilevare l'infondatezza dell'assunto dei convenuti secondo cui la proposizione dell'appello sarebbe stata ininfluente ai fini degli esiti del procedimento, ribadiva che in ogni caso era stato danneggiato dal mancato – e inaspettato - godimento
5 della sospensione dell'esecuzione del provvedimento ex art. 190 comma 4 D.Lgs. 174/2016, trovandosi, così, improvvisamente chiamato a versare la somma di cui alla condanna di primo grado.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., i convenuti contestavano l'ammissibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per violazione del diritto di difesa e perdita di chances.
Evidenziavano come fosse priva di alcun fondamento giuridico l'eccezione in forza della quale se l'appello fosse stato regolarmente proposto avrebbe trovato certamente accoglimento in quanto
“quasi mai le sentenze di primo grado impugnate vengono confermate in appello”. Ribadivano l'infondatezza della domanda.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., i convenuti contestavano la documentazione prodotta dall'attore, ritenendo in ogni caso irrilevante la produzione afferente alla rateizzazione della somma.
All'udienza del 29 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Prima di passare alla disamina delle ragioni del merito è necessario soffermarsi brevemente sui principi informatori della materia.
La giurisprudenza in punto di responsabilità professionale dell'avvocato è pacifica e consolidata e ha chiarito che “non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (così da ultimo
Cass.24670/24). Non sono emerse ragioni nel presente procedimento per discostarsi dagli orientamenti che si enucleeranno immediatamente di seguito, pienamente condivisi dallo scrivente.
L'ordinanza ora citata si impegna in una dettagliata ricostruzione dei principi guida nella materia chiarendo che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone […]” . L'omesso deposito dell'atto di impugnazione viene pacificamente sussunto nell'ambito di quelle condotte che se compiute avrebbero prodotto un vantaggio per il cliente in tale ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”, valutazione che dovrà essere compiuta dal giudice in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”; ne discende che una declaratoria di condanna del professionista presuppone “una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018)”.
Tale conclusione si giustifica in ragione della peculiare natura dell'obbligazione di fare del professionista che si connota proprio per il fatto che quest'ultimo si faccia carico non già dell'obbligo
6 di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Prosegue la richiamata pronuncia evidenziando che: “nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”.
Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento”.
Dunque la responsabilità dell'avvocato non può “sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione”. Per ottenere il risarcimento del danno occorre invece “che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata 'vittoria della causa' o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato
'riconoscimento delle proprie ragioni' nella sede giudiziaria.
Resta fermo che l'inadempimento possa costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004);
È necessario ancora precisare, essendo oggetto di una delle richieste di parte attrice, che il bene della vita tutelato dall'ordinamento - e dunque la cui lesione è risarcibile - non è la mera partecipazione ad un giudizio ma soltanto il “riconoscimento delle proprie ragioni” per il quale l'art. 24 della costituzione riconosce tutela giurisdizionale.
A riguardo, osserva la Cassazione nella pronuncia citata in esordio che “per garantire il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale è predisposto un complesso apparato organizzativo (il c.d.
'servizio giustizia'), con un costo per la collettività, la cui attivazione, impegnando una risorsa limitata, non può essere rimessa ad iniziative 'meramente esplorative', 'dilatorie' o, a maggior ragione, 'emulative', che non potrebbero, dunque essere sorrette da un interesse meritevole di tutela”.
In definitiva, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare di per sé un danno risarcibile;
tale danno infatti è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento e cioè l'interesse a “vincere la causa”, e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Tanto premesso è possibile passare ad applicare le coordinate interpretative sin qui delineate al caso di specie.
Non è di fatto controversa tra le parti la circostanza che l'atto di appello non sia stato depositato tempestivamente dagli odierni convenuti. Quanto alla richiesta di non tenutezza degli onorari è
7 sufficiente rilevare che alcun inadempimento vi è stato nelle fasi antecedenti alla fase dell'appello e che rispetto a quest'ultima la stessa in concreto non si è svolta e non risulta essere stata presentata alcuna richiesta di pagamento da parte dei convenuti professionisti, né potrebbe esservi in considerazione di quanto argomentato. Quanto alla richiesta di risoluzione del contratto, la stessa appare superflua in quanto il contratto ha esaurito i propri effetti.
Ne discende che le relative domande debbano essere rigettate.
Quanto ai profili riguardanti la richiesta di risarcimento del danno: come già ricostruito sopra, le argomentazioni spese dall'odierno attore in sede di deduzioni rivolte alla Procura regionale presso la
Corte dei conti per la Regione IA riguardavano:
1) la prescrizione dell'azione,
2) il difetto di legittimazione passiva,
3) la mancata notifica degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione,
4) l'assenza dell'elemento soggettivo,
5) la carenza di istruttoria e
6) il travisamento dei fatti.
Le argomentazioni venivano ritenute infondate dalla che rigettava la richiesta di Pt_2 archiviazione di e lo citava in giudizio, unitamente a per rispondere del Parte_1 Controparte_3 danno erariale cagionato alla Regione IA per l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 34 del d.lgs.196/06 e del punto 19 dell'allegato B del predetto testo normativo, condotte già oggetto della richiesta di deduzioni (v. pag. 8 e ss., all. 3 all'atto di citazione).
Nel corpo dell'atto appena richiamato la Procura Generale osservava l'infondatezza delle eccezioni: di prescrizione dell'azione e di difetto di legittimazione passiva (cfr. pag. 17 e 18 all. 3); di assenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 20 all. 3); di insussistenza dei presupposti di merito (cfr. pag. 20
e 21 all. 3) e argomentava diffusamente in diritto sulla sussistenza dei profili di responsabilità contestati all'odierno attore (cfr. pag. 23 e ss. all.3).
Con l'atto di costituzione di cui all'all. 4 dell'atto di citazione, l'odierno attore reiterava le eccezioni già sollevate in sede di deduzioni. Venivano operate ulteriori precisazioni alla luce dell'atto di citazione della Procura presso la Corte dei conti della regione IA in quanto, solo in quella sede la Procura avrebbe indicato quale titolare del trattamento dei dati personali. Ne sarebbe Parte_1 discesa altresì la lesione del diritto di difesa da cui deriverebbe l'inammissibilità parziale dell'azione.
La sentenza della Corte dei conti per la IA (all. 5 all'atto di citazione) accoglieva in toto le richieste della Procura con riferimento all'odierno attore condannandolo alla rifusione del danno erariale cagionato con la propria condotta pari ad € 66.000. Nelle pagine 13 e ss. della sentenza la
Corte analizza le eccezioni difensive proposte dalla difesa di Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte condivisibilmente ritiene che la stessa sia manifestamente infondata e, per come ricostruita dalla difesa di contrastante con i principi Parte_1 generali di determinazione del momento di produzione dell'evento lesivo (precisati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2011).
È pacifico che il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno indiretto deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Nel caso di specie il mandato di pagamento è stato disposto con decreto dirigenziale il
9.5.17, momento in cui si è cagionato l'effettivo danno erariale.
8 Quanto all'eccezione riguardanti la mancata partecipazione da parte di al procedimento Parte_1 sanzionatorio, alla mancata estensione della responsabilità ai precedenti vertici della Regione e, infine, la mancata impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei propri successori: la
Corte rileva la propria incompetenza a riguardo.
Quanto infine ai profili di responsabilità ascrivibili a la Corte afferma che “emerge in Parte_1 modo evidente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi da tale responsabilità” in quanto è stato violato il contenuto precettivo di norme del codice della privacy finalizzate a garantire un livello minimo di protezione dei dati personali agli utenti (art. 162 co. 2 bis) e a consentire all'Autorità garante il controllo sul rispetto della normativa (art. 157). Nella specie, dopo aver ricostruito il sostrato normativo applicabile, ha evidenziato come non siano stati individuati né gli incaricati al trattamento dei dati personali né tanto meno i responsabili dello stesso. Errata sarebbe poi l'interpretazione fornita dalla difesa di dell'art. 28 del codice della privacy;
detta norma Parte_1 assume rilievo esclusivamente con riferimento ai rapporti esterni, essendo finalizzata ad assolvere i terzi interessati alla corretta tenuta dei dati dall'onere di individuare la persona fisica specificamente preposta.
Nei rapporti interni, l'attuazione degli obblighi incardinati nei confronti del titolare non può che ricadere su legale rappresentante dell'ente, come peraltro confermato dalla deliberazione della Giunta regionale 553/2001 che designava all'uopo il presidente della regione.
Quanto all'asserita lesione del diritto di difesa, la corte la qualifica addirittura come “illazione” rilevando che la specificazione della condotta contestata allo nell'atto di citazione sia Parte_1 qualificabile, non già come mutatio libelli, come semplice emendatio libelli.
E ancora, secondo la Corte, “in concreto, l'antigiuridicità della condotta (o, meglio, dell'inernzia) tenuta dal convenuto nella sua qualità di Presidente della Regione, nonché Parte_1 titolare del trattamento dei dati personali, risulta meridiana” e nessun rilievo può assumere l'esistenza di atti organizzativi di rilevanza meramente interorganica e non intersoggettiva con i quali la generica funzione di “tutela della privacy” era stata attribuita difettando un atto scritto indirizzato al responsabile nominato, così come la puntuale individuazione delle competenze specifiche dell'interessato e la corretta delimitazione dei suoi poteri, nonché quell'esercizio costante di poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
In sintesi, secondo la Corte, “ha inopinatamente omesso di adempiere agli obblighi basilari Parte_1 previsti dalla allora vigente disciplina”.
Le omissioni sin qui ricostruite spiegano poi rilievo causale anche con riferimento alla contestazione di mancata tempestiva informazione delle misure adottate all'autorità garante ed ascrivibile al presidente della regione nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente e rientrando le stesse nel nucleo di funzioni non delegabili.
L'atto di appello (all. 6 all'atto di citazione), oggetto della mancato deposito, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda:
1) reitera l'eccezione di prescrizione senza addurre nuove argomentazioni (“si insiste con la già formulata eccezione di prescrizione”). Sul punto è sufficiente osservare che l'infondatezza dell'eccezione deriva dalla mera applicazione di un principio di diritto che ha trovato pacifica affermazione anche nella citata sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti.
2) reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dello argomentando: Parte_1
9 a. che la corte sarebbe incorsa in un vizio di ultra petizione in quanto avrebbe rinvenuto una fonte di responsabilità diversa da quella dedotta dalla Procura nell'atto di citazione. A riguardo è sufficiente osservare che la corte non si è discostata da quanto osservato dalla procura nell'atto di citazione ma si è limitata ad evidenziare la scorretta interpretazione della stessa fornita dal convenuto, questi ha ritenuto di non essere responsabile delle omissioni in quanto le stesse sarebbero state ascrivibili all'intero ente del quale egli stesso aveva la legale rappresentanza. Il cortocircuito logico dell'argomentazione difensiva risulta evidente allorquando la stessa non indica il diverso criterio ritenuto applicabile in concreto. La corte pertanto ha condivisibilmente esplicitato la corretta modalità interpretativa della norma richiamata dalla procura e ha richiamato il criterio applicabile per individuare, all'interno dell'ente, le responsabilità.
b. dell'inutilizzabilità ai fini della decisione della deliberazione della Giunta Regionale 553/01.
L'eccezione è irrilevante, in quanto detto documento ha meramente corroborato le conclusioni a cui la corte è giunta sulla base del dato normativo, ed infondata alla luce del disposto dell'art. 94 D.Lgs.
174/16.
c. sulla pronuncia citata nel corpo dell'atto della Corte dei conti per la che Parte_3 deciderebbe in senso opposto rispetto a quanto ha fatto la Corte dei conti per la Regione IA;
il rilievo non coglie nel segno in quanto la pronuncia riguarda il caso dell'omesso controllo da parte di un sindaco su un atto specifico e non già la generale ripartizione della responsabilità e del trattamento specifico dei dati come nel caso di specie.
d. sull'essersi protratta la condotta illecita nel tempo e riguardando anche amministrazioni precedenti e successive;
anche in tal caso l'argomentazione difensiva è meramente reiterativa di quanto eccepito in primo grado e appare assolutamente infondata in quanto il procedimento ha a oggetto il provvedimento del Garante della privacy che cristallizza le condotte di responsabilità delimitandole al periodo dell'amministrazione regionale guidata dall'odierno attore;
la difesa formula poi ipotesi alternative indimostrate in ordine alla scelta da parte della successiva amministrazione di non impugnare il provvedimento del garante;
tale scelta è frutto di un esercizio di discrezionalità non sindacabile dalla Corte dei conti, se non incidentalmente, e in ogni caso non tacciabile di eccesso di potere o illogicità considerati i successivi esiti processuali.
3) reitera l'eccezione di mutatio libelli, già analizzata dalla corte e risolta, sulla base della condivisibile applicazione della giurisprudenza prevalente, con il rigetto.
4) reitera l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici della procedura con argomentazioni già valutate, in maniera sovrapponibile sia dalla procura, sia dalla corte contabile.
5) reitera l'eccezione di carenza dell'elemento soggettivo;
sul punto la Corte ha ampiamente e condivisibilmente argomentato come la condotta sia consistita nell'omissione dell'adempimento degli obblighi basilari previsti dalla normativa vigente, configurando così un'ipotesi conclamata di colpa grave.
6) reiterava infine le eccezioni di insussistenza dei presupposti di merito della responsabilità erariale;
sul punto basti osservare che la disamina dei fatti operata dalla Procura presso la Corte dei conti della regione IA e da quest'ultima sono sostanzialmente coincidenti e rilevano carenze marchiane nel organizzazione del trattamento dei dati personali da parte della regione IA;
carenze peraltro riguardanti profili non delegabili a soggetti diversi dal rappresentante legale dell'ente e in concreto delegati senza il rispetto delle condizioni che rendessero effettiva la delega.
10 In definitiva, alla luce di quanto sin qui ricostruito non può ritenersi che il tempestivo deposito dell'appello avrebbe comportato una probabilità significativa di accoglimento.
Nessun rilievo può assumere la considerazione operata a pag. 5 della memoria conclusionale di parte attrice secondo cui l'80 % delle sentenze impugnate innanzi alla corte dei conti in sede di appello siano state riformate in quanto per come ampiamente argomentato sopra, da un lato, nel caso di specie non vi sarebbero stati margini per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, dall'altro, la statistica non indica quante siano state le impugnazioni da parte della procura;
quanti siano stati gli accoglimenti parziali e cosa abbiano riguardato.
Da ultimo, quanto al danno in ipotesi derivato all'attore, in ragione del mancato tempestivo deposito dell'atto d'appello da parte dei convenuti, consistente nel non beneficiare della sospensione dell'esecutività della sentenza prevista dall'art. 190 co. 4 del D.lgs. 174/16, per quanto argomentato ricostruendo i principi informatori della materia, non si tratta di un bene della vita tutelato dall'ordinamento; si aggiunga ad abundantiam che lo stesso è stato allegato ma non provato da parte attrice.
Le altre domande di parte attrice restano assorbite.
Ne discende che la domanda attorea vada rigettata.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- spese compensate.
Reggio IA 10.4.25
Il giudice
Francesco Campagna
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio IA in persona del Giudice Unico, dott. Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3530/2022 posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Parte_1 C.F._1
D'amico, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Demetrio Tripepi n. 133
-attore-
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.ta Controparte_1 C.F._2
Alessandra Borruto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Crocefisso n.
15/C
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.ta Controparte_2 C.F._3
Alessandra Borruto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio IA alla via Crocefisso n.
15/C
-convenuti–
OGGETTO: responsabilità del professionista
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'11.11.22 conveniva in giudizio gli avv.ti Parte_1
e al fine di sentire ivi accertato l'inadempimento o Controparte_1 Controparte_2
l'inesatto adempimento colpevole dei convenuti e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto il compenso loro spettante ex art. 1460 c.c.
e condannare gli stessi alla restituzione della somma di € 66.000 oltre interessi, nonché condannare gli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 33.000 o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
1 In particolare, l'attore esponeva di essere stato eletto Presidente della Giunta Regionale della IA nell'anno 2010 e di aver ricoperto, ininterrottamente, la carica sino ai primi mesi dell'anno 2014.
Proprio in virtù di tale carica, in data 02 luglio 2018, la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della IA gli notificava un invito a dedurre in relazione ad una ordinanza di ingiunzione di condanna emessa dall'Autorità Garante della Protezione dei Dati
Personali a carico della Regione IA ed avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad € 80.000,00 per violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy.
Rilevava di aver depositato, con il patrocinio degli avv.ti ed , le proprie deduzioni, CP_1 CP_2 eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'azione di danno avanzata nei suoi confronti e l'inammissibilità dell'azione stessa;
deduceva, altresì, di aver indicato gli atti ed i provvedimenti adottati durante il proprio mandato, con riferimento alla vicenda oggetto di contestazione.
Tuttavia, le deduzioni non erano state ritenute fondate e la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti della IA aveva convenuto in giudizio l'attore innanzi alla
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la IA.
L'odierno attore, con il patrocinio degli avv.ti ed , si costituiva in giudizio CP_1 CP_2 nell'ambito del procedimento recante n. G. 21870 – FASC. ISTR. 2016/00711/VLT, chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.
Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 429/2019 del 31.10.2019, che disponeva la condanna dello al pagamento della somma di € 66.000,00 in favore della Regione IA (oltre Parte_1 rivalutazione sino alla data della sentenza ed interessi legali successivi sino al giorno del soddisfo) ed il pagamento delle spese di lite liquidate in € 688,04.
Precisava che, intervenuto il deposito della sentenza, rilevando l'infondatezza delle motivazioni, decideva di proporre impugnazione, conferendo mandato, ai fini dell'appello, agli odierni convenuti, unitamente all'avv. Federico Tedeschini del Foro di Roma.
I difensori avevano predisposto l'atto di impugnazione ed avevano proceduto (nello specifico l'avv.
) con la notifica dell'atto a mezzo posta elettronica certificata in data 13.01.2020. CP_1
Esponeva, ancora, di aver ricevuto nel febbraio 2020 - da parte della Regione IA - una richiesta di adempimento della sentenza n. 429/2019, che era divenuta definitiva. Solo in detta occasione l'attore apprendeva che, nonostante l'intervenuta notifica, l'atto di appello non era stato depositato ed il procedimento non era stato iscritto presso la Cancelleria della Sezione Giurisdizionale Centrale
d'Appello della Corte dei Conti.
Rilevava, infatti, che a seguito di detta richiesta, aveva appreso che i difensori non avevano provveduto all'iscrizione a ruolo entro i termini di legge e pertanto, avrebbe dovuto adempiere a quanto richiestogli. Tuttavia, non disponendo delle somme necessarie, con il patrocinio dell'avv.
, formulava richiesta di rateizzazione del debito a cui la Regione, con nota del 15.04.2021, CP_2 rispondeva richiedendo una precisa proposta da sottoporre al vaglio della Procura Generale della
Corte dei Conti, che doveva essere preceduta dal pagamento – quale condizione preliminare - delle spese di giudizio ed ovvero € 1.062,80.
L'attore versava detto importo, in data 28.04.2021, e formalizzava la proposta, chiedendo, altresì, che venisse portato in compensazione con il dovuto un suo credito di € 17.698,50 derivante da rimborsi spese legali: la Regione comunicava con note dell'11.05.2021 e del 14.05.2021 l'incameramento in
2 compensazione dell'importo e con nota dell'08.10.2021 comunicava l'avvio della procedura di recupero a mezzo iscrizione nei ruoli coattivi.
L'attore, in data 19 maggio 2021, aveva provveduto a richiedere ai convenuti il risarcimento del danno subito, diffidandoli al rimborso della somma già versata, ma la richiesta rimaneva infruttuosa.
Pertanto, l'attore riteneva ampiamente dimostrato, attraverso la documentazione allegata in atti, che i convenuti, dopo averlo rappresentato in primo grado dinnanzi alla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la IA, avevano ricevuto ed accettato l'incarico di impugnare la sentenza di primo grado dinnanzi alla sezione centrale della Corte dei conti, avevano redatto l'atto di impugnazione ed avevano provveduto alla notifica presso la Procura generale della Corte dei conti e tuttavia, non avevano depositato gli atti presso la cancelleria competente nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 180 comma 1 Codice di Giustizia Contabile, con ciò determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riteneva l'errore grave, poiché aveva comportato la perdita del diritto di far valere in secondo grado le proprie “fondatissime ragioni di difesa” e rilevava la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dei convenuti, che ai sensi dell'art. 1176 c.c. erano obbligati ad usare la diligenza del professionista medio.
Precisava come in caso di inadempimento di non scarsa importanza, il cliente potesse chiedere “la risoluzione del contratto (ex art. 1453 e 1455 c.c.), ovvero, secondo altra parte della giurisprudenza,
l'accertamento della perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., fermo il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento del danno (V. Cass. Sent. n. 5928/02; id.
n. 16658/07)” e riteneva che l'omessa iscrizione del procedimento avesse comportato la definitiva perdita del diritto di difesa.
Ripercorreva le origini della vicenda, scaturita dalla denuncia effettuata da una dipendente nel 2010, relativa alla “supposta carenza di tutela dei dati sensibili presso gli Uffici regionali” (nello specifico la corretta previsione della designazione dei responsabili od eventuali incaricati del trattamento dei dati personali ex artt. 29 e 30 Cod. Privacy;
la concreta adozione di misure di sicurezza previste dall'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, dall'Allegato B di siffatta normativa, recante il
“disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”), dalla quale era derivata la richiesta di informazioni alla Regione IA, da parte del Garante.
La Regione riscontrava la richiesta di informazioni ed il Garante richiedeva chiarimenti che i
Dipartimenti Regionali fornivano. Il Garante, non ritenendo sufficienti le motivazioni, con provvedimento n. 4511/96621 del 21.02.2012 procedeva ad una contestazione di violazione amministrativa ex artt. 157 e 164 D.lgs. 196/2003 e 14 L. 689/1981 per un importo di € 20.000,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta, assegnando un termine per la presentazione di controdeduzioni.
Con nota del 24.02.2012, l'odierno attore invitava i Dirigenti Generali dei Dipartimenti
“Organizzazione e Personale”, “Controlli” e “Patrimonio e Bilancio” a riscontrare quanto richiesto dall'Autorità Garante ed omesso in sede di contestazione della sanzione.
Secondo la ricostruzione attorea, i dirigenti avrebbero omesso di adempiervi e l'Autorità Garante con provvedimento n. 9141/69261 dell'11.04.2013 aveva emesso una seconda contestazione amministrativa, che dava dell'attività ispettiva svolta dal Garante con comunicazione degli esiti e delle violazioni riscontrate.
3 La Regione aveva impugnato detto provvedimento ma il Garante con ordinanza n. 199/2015 aveva ingiunto alla Regione IA il pagamento della complessiva somma di € 80.000,00.
La Regione (con mutata compagine politica) non aveva proposto opposizione, il provvedimento era divenuto definitivo ed il dovuto veniva liquidato nel 2017.
In data 02.07.2018, con invito a dedurre, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti gli aveva contestato l'accaduto; con il patrocinio degli odierni convenuti l'attore aveva presentato scritti difensivi con cui aveva illustrato l'insussistenza dei presupposti dell'azione di danno nei suoi confronti, oltre che l'inammissibilità dell'azione stessa;
aveva poi indicato gli atti ed i provvedimenti adottati in materia durante il proprio mandato.
Nonostante le osservazioni difensive avanzate, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio l'odierno attore dinanzi alla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la IA. L'attore si costituiva in giudizio, sempre con il patrocinio degli odierni convenuti, e rappresentava di aver eccepito, in via preliminare: a) la prescrizione dell'azione, posto che era venuto a conoscenza del procedimento solo con l'invito a dedurre notificato in data 02 luglio
2018, in quanto ogni attività svolta dal Garante era intervenuta attraverso interlocuzioni intercorse esclusivamente con la Regione IA;
b) il difetto di legittimazione passiva. Nel merito aveva concluso per il rigetto della domanda per: l'assenza di colpa grave, l'assenza dell'elemento soggettivo, l'insussistenza dei presupposti di merito, la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti.
Esponeva, ancora, che la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la IA, con la sentenza n.
429/2019 notificata in data 15.11.2019, lo aveva condannato al pagamento della somma di € 66.000
e delle spese di lite liquidate in € 688,04, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito sino al recupero del credito.
Aveva proposto, pertanto, appello chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza.
Pertanto, ripercorreva la difesa espletata in appello e riteneva che se gli odierni convenuti avessero operato in maniera diligente, egli avrebbe ottenuto, con elevata probabilità, la riforma della sentenza di primo grado, ritenendo fondate le motivazioni poste a sostegno dell'appello.
Su tali basi l'attore chiedeva che, oltre al risarcimento della somma di € 66.000,00, comprese le spese legali pari ad € 1.064,81, gli fosse riconosciuto anche il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione.
Rassegnava infine le seguenti conclusioni “piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria: • accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli avv.ti e . e per l'effetto • dichiarare risolto CP_2 CP_1 il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso loro spettante, e sempre per l'effetto • condannare gli stessi a restituire la somma di euro 66.000,00 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data di pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali su tale somma dalla data della sentenza sino al soddisfo, e al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per violazione del diritto di difesa e perdita di “chance”, nella misura di euro 33.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia e secondo equità sulla base del prudente apprezzamento del
Giudice adito”.
4 Si costituivano, tardivamente in data 6 marzo 2023, gli avv.ti e Controparte_1 [...]
, i quali impugnavano e contestavano quanto dedotto dall'attore poiché infondato e/o CP_2 non provato.
Ritenevano la pretesa priva di fondamento per insussistenza degli elementi costitutivi della stessa, il cui onere ricadeva sul richiedente e richiamavano giurisprudenza sul punto.
Eccepivano come l'attore avesse omesso di fornire la prova circa l'esito positivo del giudizio di appello, ritenendo che dagli atti emergesse la prova contraria, ed ovvero che l'impugnazione non avrebbe avuto alcuna probabilità di essere accolta.
Ritenevano, infatti, che “l'atto di appello, prontamente redatto e notificato, ma purtroppo, per un mero disguido, non iscritto a ruolo, conteneva le medesime argomentazioni (prescrizione dell'azione, difetto di legittimazione passiva, mancata notifica degli atti prodromici ecc.) già esposte nelle deduzioni, ritenute non fondate, e nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado nel quale
[erano] state nuovamente respinte, con sentenza di condanna”.
Ne discendeva secondo i convenuti che il giudizio prognostico sul probabile esito del giudizio di impugnazione dovesse essere negativo.
A corroborare quanto dedotto, i convenuti ponevano a confronto le motivazioni della sentenza n.
429/2019 con i motivi di appello, concludendo, ancora una volta, che l'impugnazione difficilmente sarebbe stata accolta, qualora fosse stata regolarmente iscritta a ruolo, poiché le motivazioni sarebbero state ritenute infondate e non sufficienti a ribaltare la decisione di primo grado.
Specificavano come, tuttavia, dette considerazioni non dovessero comportare un giudizio negativo sull'attività professionale svolta, posto che avevano affrontato con competenza e professionalità una materia non facile, all'epoca nuova e non sostenuta da copiosa giurisprudenza o dottrina ed avevano cercato di trovare argomenti difensivi favorevoli, motivandoli al meglio per evitare una pronuncia di condanna, pur consapevoli dell'esito molto incerto.
Da tutto ciò discenderebbe l'infondatezza della domanda attorea, poiché, per come ribadiva la giurisprudenza, “se anche l'omissione non ci fosse stata, il probabile esito del giudizio di impugnazione non sarebbe stato favorevole poiché le argomentazioni più volte respinte lo sarebbero state ancora e non vi erano probabilità di vittoria”.
Ritenevano, infine, infondata anche l'ulteriore domanda di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale da violazione del diritto di difesa e di perdita di chances, mancando la prova circa la reale esistenza, anzi, deducevano come “l'attore non aveva alcuna chance di ottenere un risultato favorevole”.
Concludevano quindi per il rigetto della domanda attorea “perché infondata e/o comunque non provata in ogni sua parte, sia in fatto, sia in relazione all'an debeatur, sia, in via gradata, al quantum”.
All'udienza di comparizione dell'8 marzo 2023 le parti insistevano nelle proprie richieste e il giudice concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore oltre a rilevare l'infondatezza dell'assunto dei convenuti secondo cui la proposizione dell'appello sarebbe stata ininfluente ai fini degli esiti del procedimento, ribadiva che in ogni caso era stato danneggiato dal mancato – e inaspettato - godimento
5 della sospensione dell'esecuzione del provvedimento ex art. 190 comma 4 D.Lgs. 174/2016, trovandosi, così, improvvisamente chiamato a versare la somma di cui alla condanna di primo grado.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., i convenuti contestavano l'ammissibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per violazione del diritto di difesa e perdita di chances.
Evidenziavano come fosse priva di alcun fondamento giuridico l'eccezione in forza della quale se l'appello fosse stato regolarmente proposto avrebbe trovato certamente accoglimento in quanto
“quasi mai le sentenze di primo grado impugnate vengono confermate in appello”. Ribadivano l'infondatezza della domanda.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., i convenuti contestavano la documentazione prodotta dall'attore, ritenendo in ogni caso irrilevante la produzione afferente alla rateizzazione della somma.
All'udienza del 29 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice riservava la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Prima di passare alla disamina delle ragioni del merito è necessario soffermarsi brevemente sui principi informatori della materia.
La giurisprudenza in punto di responsabilità professionale dell'avvocato è pacifica e consolidata e ha chiarito che “non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (così da ultimo
Cass.24670/24). Non sono emerse ragioni nel presente procedimento per discostarsi dagli orientamenti che si enucleeranno immediatamente di seguito, pienamente condivisi dallo scrivente.
L'ordinanza ora citata si impegna in una dettagliata ricostruzione dei principi guida nella materia chiarendo che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone […]” . L'omesso deposito dell'atto di impugnazione viene pacificamente sussunto nell'ambito di quelle condotte che se compiute avrebbero prodotto un vantaggio per il cliente in tale ipotesi “il danno … deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”, valutazione che dovrà essere compiuta dal giudice in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”; ne discende che una declaratoria di condanna del professionista presuppone “una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre, segnatamente, Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018)”.
Tale conclusione si giustifica in ragione della peculiare natura dell'obbligazione di fare del professionista che si connota proprio per il fatto che quest'ultimo si faccia carico non già dell'obbligo
6 di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Prosegue la richiamata pronuncia evidenziando che: “nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, così come nell'obbligazione del medico tale interesse è la “guarigione dalla malattia”; sicché, “(n)on c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa”.
Ne consegue che il “danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda … non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto”, per cui l'inadempimento della prestazione dedotta in obbligazione comporterà certamente la lesione dell'interesse strumentale, ma non necessariamente di quello primario/presupposto, ponendosi, dunque, l'esigenza di dimostrare che la condotta contraria alle leges artis abbia determinato, eziologicamente, la lesione dell'interesse primario/presupposto e, dunque, il danno evento”.
Dunque la responsabilità dell'avvocato non può “sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione”. Per ottenere il risarcimento del danno occorre invece “che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata 'vittoria della causa' o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato
'riconoscimento delle proprie ragioni' nella sede giudiziaria.
Resta fermo che l'inadempimento possa costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.: tra le altre, Cass. n. 22487/2004);
È necessario ancora precisare, essendo oggetto di una delle richieste di parte attrice, che il bene della vita tutelato dall'ordinamento - e dunque la cui lesione è risarcibile - non è la mera partecipazione ad un giudizio ma soltanto il “riconoscimento delle proprie ragioni” per il quale l'art. 24 della costituzione riconosce tutela giurisdizionale.
A riguardo, osserva la Cassazione nella pronuncia citata in esordio che “per garantire il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale è predisposto un complesso apparato organizzativo (il c.d.
'servizio giustizia'), con un costo per la collettività, la cui attivazione, impegnando una risorsa limitata, non può essere rimessa ad iniziative 'meramente esplorative', 'dilatorie' o, a maggior ragione, 'emulative', che non potrebbero, dunque essere sorrette da un interesse meritevole di tutela”.
In definitiva, la perdita della possibilità di una “mera partecipazione” ad un giudizio, nell'ipotesi di omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole, non vale ad integrare di per sé un danno risarcibile;
tale danno infatti è configurabile soltanto ove sussista la lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento e cioè l'interesse a “vincere la causa”, e, quindi, ad ottenere tutela dei propri diritti/interessi legittimi.
Tanto premesso è possibile passare ad applicare le coordinate interpretative sin qui delineate al caso di specie.
Non è di fatto controversa tra le parti la circostanza che l'atto di appello non sia stato depositato tempestivamente dagli odierni convenuti. Quanto alla richiesta di non tenutezza degli onorari è
7 sufficiente rilevare che alcun inadempimento vi è stato nelle fasi antecedenti alla fase dell'appello e che rispetto a quest'ultima la stessa in concreto non si è svolta e non risulta essere stata presentata alcuna richiesta di pagamento da parte dei convenuti professionisti, né potrebbe esservi in considerazione di quanto argomentato. Quanto alla richiesta di risoluzione del contratto, la stessa appare superflua in quanto il contratto ha esaurito i propri effetti.
Ne discende che le relative domande debbano essere rigettate.
Quanto ai profili riguardanti la richiesta di risarcimento del danno: come già ricostruito sopra, le argomentazioni spese dall'odierno attore in sede di deduzioni rivolte alla Procura regionale presso la
Corte dei conti per la Regione IA riguardavano:
1) la prescrizione dell'azione,
2) il difetto di legittimazione passiva,
3) la mancata notifica degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione,
4) l'assenza dell'elemento soggettivo,
5) la carenza di istruttoria e
6) il travisamento dei fatti.
Le argomentazioni venivano ritenute infondate dalla che rigettava la richiesta di Pt_2 archiviazione di e lo citava in giudizio, unitamente a per rispondere del Parte_1 Controparte_3 danno erariale cagionato alla Regione IA per l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 34 del d.lgs.196/06 e del punto 19 dell'allegato B del predetto testo normativo, condotte già oggetto della richiesta di deduzioni (v. pag. 8 e ss., all. 3 all'atto di citazione).
Nel corpo dell'atto appena richiamato la Procura Generale osservava l'infondatezza delle eccezioni: di prescrizione dell'azione e di difetto di legittimazione passiva (cfr. pag. 17 e 18 all. 3); di assenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 20 all. 3); di insussistenza dei presupposti di merito (cfr. pag. 20
e 21 all. 3) e argomentava diffusamente in diritto sulla sussistenza dei profili di responsabilità contestati all'odierno attore (cfr. pag. 23 e ss. all.3).
Con l'atto di costituzione di cui all'all. 4 dell'atto di citazione, l'odierno attore reiterava le eccezioni già sollevate in sede di deduzioni. Venivano operate ulteriori precisazioni alla luce dell'atto di citazione della Procura presso la Corte dei conti della regione IA in quanto, solo in quella sede la Procura avrebbe indicato quale titolare del trattamento dei dati personali. Ne sarebbe Parte_1 discesa altresì la lesione del diritto di difesa da cui deriverebbe l'inammissibilità parziale dell'azione.
La sentenza della Corte dei conti per la IA (all. 5 all'atto di citazione) accoglieva in toto le richieste della Procura con riferimento all'odierno attore condannandolo alla rifusione del danno erariale cagionato con la propria condotta pari ad € 66.000. Nelle pagine 13 e ss. della sentenza la
Corte analizza le eccezioni difensive proposte dalla difesa di Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, la Corte condivisibilmente ritiene che la stessa sia manifestamente infondata e, per come ricostruita dalla difesa di contrastante con i principi Parte_1 generali di determinazione del momento di produzione dell'evento lesivo (precisati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2011).
È pacifico che il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno indiretto deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. Nel caso di specie il mandato di pagamento è stato disposto con decreto dirigenziale il
9.5.17, momento in cui si è cagionato l'effettivo danno erariale.
8 Quanto all'eccezione riguardanti la mancata partecipazione da parte di al procedimento Parte_1 sanzionatorio, alla mancata estensione della responsabilità ai precedenti vertici della Regione e, infine, la mancata impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei propri successori: la
Corte rileva la propria incompetenza a riguardo.
Quanto infine ai profili di responsabilità ascrivibili a la Corte afferma che “emerge in Parte_1 modo evidente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi da tale responsabilità” in quanto è stato violato il contenuto precettivo di norme del codice della privacy finalizzate a garantire un livello minimo di protezione dei dati personali agli utenti (art. 162 co. 2 bis) e a consentire all'Autorità garante il controllo sul rispetto della normativa (art. 157). Nella specie, dopo aver ricostruito il sostrato normativo applicabile, ha evidenziato come non siano stati individuati né gli incaricati al trattamento dei dati personali né tanto meno i responsabili dello stesso. Errata sarebbe poi l'interpretazione fornita dalla difesa di dell'art. 28 del codice della privacy;
detta norma Parte_1 assume rilievo esclusivamente con riferimento ai rapporti esterni, essendo finalizzata ad assolvere i terzi interessati alla corretta tenuta dei dati dall'onere di individuare la persona fisica specificamente preposta.
Nei rapporti interni, l'attuazione degli obblighi incardinati nei confronti del titolare non può che ricadere su legale rappresentante dell'ente, come peraltro confermato dalla deliberazione della Giunta regionale 553/2001 che designava all'uopo il presidente della regione.
Quanto all'asserita lesione del diritto di difesa, la corte la qualifica addirittura come “illazione” rilevando che la specificazione della condotta contestata allo nell'atto di citazione sia Parte_1 qualificabile, non già come mutatio libelli, come semplice emendatio libelli.
E ancora, secondo la Corte, “in concreto, l'antigiuridicità della condotta (o, meglio, dell'inernzia) tenuta dal convenuto nella sua qualità di Presidente della Regione, nonché Parte_1 titolare del trattamento dei dati personali, risulta meridiana” e nessun rilievo può assumere l'esistenza di atti organizzativi di rilevanza meramente interorganica e non intersoggettiva con i quali la generica funzione di “tutela della privacy” era stata attribuita difettando un atto scritto indirizzato al responsabile nominato, così come la puntuale individuazione delle competenze specifiche dell'interessato e la corretta delimitazione dei suoi poteri, nonché quell'esercizio costante di poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
In sintesi, secondo la Corte, “ha inopinatamente omesso di adempiere agli obblighi basilari Parte_1 previsti dalla allora vigente disciplina”.
Le omissioni sin qui ricostruite spiegano poi rilievo causale anche con riferimento alla contestazione di mancata tempestiva informazione delle misure adottate all'autorità garante ed ascrivibile al presidente della regione nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente e rientrando le stesse nel nucleo di funzioni non delegabili.
L'atto di appello (all. 6 all'atto di citazione), oggetto della mancato deposito, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda:
1) reitera l'eccezione di prescrizione senza addurre nuove argomentazioni (“si insiste con la già formulata eccezione di prescrizione”). Sul punto è sufficiente osservare che l'infondatezza dell'eccezione deriva dalla mera applicazione di un principio di diritto che ha trovato pacifica affermazione anche nella citata sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti.
2) reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dello argomentando: Parte_1
9 a. che la corte sarebbe incorsa in un vizio di ultra petizione in quanto avrebbe rinvenuto una fonte di responsabilità diversa da quella dedotta dalla Procura nell'atto di citazione. A riguardo è sufficiente osservare che la corte non si è discostata da quanto osservato dalla procura nell'atto di citazione ma si è limitata ad evidenziare la scorretta interpretazione della stessa fornita dal convenuto, questi ha ritenuto di non essere responsabile delle omissioni in quanto le stesse sarebbero state ascrivibili all'intero ente del quale egli stesso aveva la legale rappresentanza. Il cortocircuito logico dell'argomentazione difensiva risulta evidente allorquando la stessa non indica il diverso criterio ritenuto applicabile in concreto. La corte pertanto ha condivisibilmente esplicitato la corretta modalità interpretativa della norma richiamata dalla procura e ha richiamato il criterio applicabile per individuare, all'interno dell'ente, le responsabilità.
b. dell'inutilizzabilità ai fini della decisione della deliberazione della Giunta Regionale 553/01.
L'eccezione è irrilevante, in quanto detto documento ha meramente corroborato le conclusioni a cui la corte è giunta sulla base del dato normativo, ed infondata alla luce del disposto dell'art. 94 D.Lgs.
174/16.
c. sulla pronuncia citata nel corpo dell'atto della Corte dei conti per la che Parte_3 deciderebbe in senso opposto rispetto a quanto ha fatto la Corte dei conti per la Regione IA;
il rilievo non coglie nel segno in quanto la pronuncia riguarda il caso dell'omesso controllo da parte di un sindaco su un atto specifico e non già la generale ripartizione della responsabilità e del trattamento specifico dei dati come nel caso di specie.
d. sull'essersi protratta la condotta illecita nel tempo e riguardando anche amministrazioni precedenti e successive;
anche in tal caso l'argomentazione difensiva è meramente reiterativa di quanto eccepito in primo grado e appare assolutamente infondata in quanto il procedimento ha a oggetto il provvedimento del Garante della privacy che cristallizza le condotte di responsabilità delimitandole al periodo dell'amministrazione regionale guidata dall'odierno attore;
la difesa formula poi ipotesi alternative indimostrate in ordine alla scelta da parte della successiva amministrazione di non impugnare il provvedimento del garante;
tale scelta è frutto di un esercizio di discrezionalità non sindacabile dalla Corte dei conti, se non incidentalmente, e in ogni caso non tacciabile di eccesso di potere o illogicità considerati i successivi esiti processuali.
3) reitera l'eccezione di mutatio libelli, già analizzata dalla corte e risolta, sulla base della condivisibile applicazione della giurisprudenza prevalente, con il rigetto.
4) reitera l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici della procedura con argomentazioni già valutate, in maniera sovrapponibile sia dalla procura, sia dalla corte contabile.
5) reitera l'eccezione di carenza dell'elemento soggettivo;
sul punto la Corte ha ampiamente e condivisibilmente argomentato come la condotta sia consistita nell'omissione dell'adempimento degli obblighi basilari previsti dalla normativa vigente, configurando così un'ipotesi conclamata di colpa grave.
6) reiterava infine le eccezioni di insussistenza dei presupposti di merito della responsabilità erariale;
sul punto basti osservare che la disamina dei fatti operata dalla Procura presso la Corte dei conti della regione IA e da quest'ultima sono sostanzialmente coincidenti e rilevano carenze marchiane nel organizzazione del trattamento dei dati personali da parte della regione IA;
carenze peraltro riguardanti profili non delegabili a soggetti diversi dal rappresentante legale dell'ente e in concreto delegati senza il rispetto delle condizioni che rendessero effettiva la delega.
10 In definitiva, alla luce di quanto sin qui ricostruito non può ritenersi che il tempestivo deposito dell'appello avrebbe comportato una probabilità significativa di accoglimento.
Nessun rilievo può assumere la considerazione operata a pag. 5 della memoria conclusionale di parte attrice secondo cui l'80 % delle sentenze impugnate innanzi alla corte dei conti in sede di appello siano state riformate in quanto per come ampiamente argomentato sopra, da un lato, nel caso di specie non vi sarebbero stati margini per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, dall'altro, la statistica non indica quante siano state le impugnazioni da parte della procura;
quanti siano stati gli accoglimenti parziali e cosa abbiano riguardato.
Da ultimo, quanto al danno in ipotesi derivato all'attore, in ragione del mancato tempestivo deposito dell'atto d'appello da parte dei convenuti, consistente nel non beneficiare della sospensione dell'esecutività della sentenza prevista dall'art. 190 co. 4 del D.lgs. 174/16, per quanto argomentato ricostruendo i principi informatori della materia, non si tratta di un bene della vita tutelato dall'ordinamento; si aggiunga ad abundantiam che lo stesso è stato allegato ma non provato da parte attrice.
Le altre domande di parte attrice restano assorbite.
Ne discende che la domanda attorea vada rigettata.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Francesco Campagna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- spese compensate.
Reggio IA 10.4.25
Il giudice
Francesco Campagna
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