Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6776 del 2025, proposto da
New Cover S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Circo Rony Roller di AL LB, PR – Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa tutela cautelare
1) del decreto del Direttore generale della Direzione generale spettacolo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, n. 80 del 7 aprile 2025, nella parte in cui è disposta nei confronti della ricorrente la decadenza dai contributi per “Festival di circo a carattere competitivo - Prime istanze triennali”, di cui all'articolo 32, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. per gli anni 2022, 2023 e 2024, con conseguente ripetizione delle somme erogate per gli anni 2022 e 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi:
2) l'atto del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante del Ministero della cultura, prot. n. 2662 del 14 marzo 2025, recante decadenza dal contributo richiesto con domanda CONS-2022-134961-CESVFNCPIT-00002 (Art. 32) Festival di circo a carattere competitivo “Prime istanze triennali” e conseguente richiesta di restituzione del contributo erogato con riferimento agli anni 2022 e 2023;
3) l'atto n. 7881-P del 29 ottobre 2024 con cui il Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante ha richiesto alla ricorrente di trasmettere copia della licenza temporanea relativa alla manifestazione “Italian Circus Talent Festival” che si è tenuta a Roma dal 30 novembre al 4 dicembre 2022;
4) il preavviso di decadenza di cui alla nota prot. 9241 del 13 dicembre 2024 del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante;
5) la nota del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante prot. 1739 del 25 febbraio 2025 recante risposta alle osservazioni della ricorrente;
6) il decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante <<Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163>>, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente;
6) il decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente;
per la disapplicazione
7) dell'art. 4 comma 10 del decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, ove si ritenga applicabile alla presente fattispecie la norma secondo cui "Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo".
nonché per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto derivante: a) dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati; b) dalla condotta del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante che ha omesso di avvisare la ricorrente dell'istanza di accesso presentata nei suoi confronti e dalla quale è scaturito il provvedimento di decadenza determinando la mancata erogazione del contributo di € 88.599,00 per l'anno 2024 assegnato con D.D.G. 19 novembre 2024, rep. n. 1666 e la richiesta di restituzione dei contributi erogati per gli anni 2022 e 2023, oltre al grave danno all'immagine della ricorrente; c) dal ritardo con cui il Ministero ha effettuato le verifiche e i controlli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Vista la memoria del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CE TO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il presente ricorso, notificato in data 6 giugno 2025 sia al Ministero della cultura sia “ in via cautelativa ” alla PR – Società cooperativa e alla ditta individuale Circo Rony Roller di AL LB, depositato il successivo 9 giugno, la Società New Cover S.r.l. ha impugnato il decreto n. 80 del 7 aprile 2025 meglio individuato in epigrafe, con il quale la Direzione generale spettacolo del medesimo Ministero ne disponeva la decadenza dai contributi per “Festival di circo a carattere competitivo - Prime istanze triennali” di cui all’articolo 32, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 27 luglio 2017, richiamate le motivazioni espresse con la precedente nota del 14 marzo 2024, prot. n. 2662 (secondo cui “ ai fini del procedimento di concessione del contributo, sulla base di quanto comunicato dai competenti Uffici di Roma Capitale, assumono (…) importanza nel caso di specie due circostanze: i) l’assenza, in capo a New Cover, della licenza temporanea per lo svolgimento dell’attività dichiarata negli anni 2022 e 2023, quale organizzatore dell’Italian Circus Talent Festival; e ii) la produzione di una licenza temporanea non corrispondente a quella comunicata dall’Amministrazione comunale di cui è intestatario il Circo Rony Roller di LB AL (Determinazione dirigenziale rep. QD 3164 del 18.11.2022. prot. QD 39777) ”), gravato unitamente ad ulteriori atti ad esso presupposti;
- la ricorrente (premesso in fatto che “ A seguito della notificazione di un primo ricorso al solo Ministero della cultura il presente ricorso viene notificato in via cautelativa e sostitutiva del precedente anche all’impresa individuale Circo Rony Roller di AL LB in quanto essa è menzionata in alcuni degli atti impugnati ” e che “ Sempre in via cautelativa il presente ricorso viene notificato anche alla PR di ER in quanto essa risulta collocata in posizione successiva alla ricorrente nelle graduatorie relative ai beneficiari dei contributi oggetto dell’impugnato provvedimento di decadenza e non si è a conoscenza se il recupero delle somme disposte ai danni della ricorrente potrebbe andare a beneficio della stessa PR ”) ha dedotto plurimi motivi di impugnazione, concludendo per l’annullamento dei gravati atti previa sospensione dell’efficacia;
- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 3 luglio 2025 ha rappresentato in via preliminare che “ In data 14 maggio 2025, controparte ha notificato un primo ricorso chiamando in giudizio solo il Ministero della cultura, chiedendo, previa istanza cautelare, l’annullamento del D.D.G. 80 del 7 aprile 2025 (…) nonché «ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso», ivi compreso l’annullamento del decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente, nonché il risarcimento dei danni. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con n.r.g. 6707/25, e in tale giudizio controparte risulta aver rinunciato all’istanza cautelare. (…) In data 1 luglio 2025, la ricorrente ha notificato il ricorso di cui all’oggetto, rispetto al quale vengono chiamati in giudizio sia il Ministero della cultura che, in via cautelativa, altri due soggetti, di cui uno finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo (PR – Società Cooperativa) e uno non finanziato (Circo Rony Roller di AL LB). Al netto di alcune tesi difensive - trascritte dalle note oggetto della corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione durante il procedimento di decadenza (allegate al presente atto e menzionate nella parte in fatto) - il secondo ricorso è identico al primo, avendo la New Cover formulato le medesime tesi difensive e le medesime conclusioni ”, chiedendone il rigetto dell’impugnativa nel merito;
- l’incidente cautelare è stato chiamato in discussione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, in occasione della quale (come risulta dal relativo verbale) il Presidente dava avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm. riguardo a “ profili di inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem poiché la delibera oggetto del gravame in discussione odierna è stata precedentemente impugnata ” e su richiesta di parte rinviava l’esame della domanda di sospensiva alla successiva camera di consiglio del 23 settembre 2025;
- con dichiarazione depositata in data 22 settembre 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo della suddetta nuova camera di consiglio;
- in data 12 gennaio 2026 la parte ha depositato ulteriore dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando invece di “ avere (…) interesse alla decisione dell’anteriore giudizio r.g. 6707 del 2025 ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite (motivata in ragione di alcune circostanze, quali il non avere il Ministero della cultura svolto ulteriore attività difensiva oltre alle memorie depositate per la fase cautelare già conclusa, la mancata costituzione in giudizio delle altre parti evocate, la probabile erroneità della previsione recata dall’impugnato provvedimento circa la possibilità di presentare ricorso al T.A.R., atteso che “ la decadenza sembra (…) essere stata effettivamente disposta per circostanze successive all’accoglimento delle istanze di ammissione al contributo che determinano notoriamente la creazione di un diritto soggettivo di cui si occupa il Tribunale civile ”, e l’illegittimità di tale atto laddove ha rilevato l’assenza di autorizzazione temporanea);
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa dalla Società ricorrente a ridosso dell’udienza di discussione del merito e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giusta il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- quanto alle spese di lite, le medesime, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate, nella misura quantificata in dispositivo, in favore del Ministero della cultura (il quale ha spiegato attività difensiva che, seppur espletata nel corso della precedente fase cautelare, vale anche ai fini della delibazione del merito), essendo l’odierna impugnativa comunque inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem (profilo di cui è stato dato avviso, trascritto a verbale, in occasione della prima camera di consiglio dell’8 luglio 2025), atteso che (come peraltro rappresentato in via preliminare dalla stessa Società e confermato dalla difesa erariale) i provvedimenti oggi impugnati erano stati già gravati con precedente ricorso depositato in data 6 giugno 2025 e iscritto a ruolo sub R.G. n. 6707/2025, alla coltivazione del quale la parte serba attuale interesse (v. la medesima dichiarazione depositata in data 12 gennaio 2026);
- nulla invece si dispone nei confronti dei due soggetti evocati in giudizio “in via cautelativa” (ossia la PR – Società cooperativa e la ditta individuale Circo Rony Roller di AL LB), in quanto non costituitisi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero della cultura, nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti di Circo Rony Roller di AL LB e PR – Società Cooperativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
CE TO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE TO RO | TO MA |
IL SEGRETARIO