Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 gennaio 1974
Art. 2. (Scopi del Fondo)

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974