TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 1731/2023 tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Anna Scifoni (c.f. - C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'Avv. Giorgio La Russa (c.f. PEC ) CodiceFiscale_4 Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 25.9.2023
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2023, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso con la signora CP_1
celebrato in Castel Taranto il 28.12.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Taranto al n.329, parte II, serie A, anno 1994, rappresentando, che dall'unione coniugale
Per_ erano nate due figlie (n. a Roma il 13.4.2008) e (n. a Roma il 16.9.2009), oggi ancora Per_2
minorenni. Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla pronuncia sullo status di questo pagina 1 di 4 Tribunale n. 574/2021 pubbl. il 19/03/2021, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, altresì la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in punto di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento delle figlie minori e in ordine agli aspetti economici.
2. Si costituiva in giudizio la signora aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili ex adverso spiegata, contestando sotto vari profili le ulteriori domande di parte ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva n. 796/2024 pubbl. il 09/04/2024, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo, con separata ordinanza, a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti.
4. Con successiva sentenza n. 530/2025 pubbl. il 03/03/2025, questo Tribunale ha definito, altresì, il giudizio di separazione personale dei coniugi, sugli aspetti ancora controversi tra le parti così disponendo: “a) dichiara, a decorre dall'introduzione dinanzi all'intestato Tribunale del giudizio divorzile recante R.G. n. 1731/2023, il sopravvenuto difetto di potestas decidendi in ordine alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonchè alle domanda individuate ai capi n. 10)
e 11) del ricorso introduttivo del giudizio;
b) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione personale è addebitata a;
c) rigetta Parte_1
la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) dispone che, per il periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso divorzile,
[...]
Per_ Per_
versi a , a titolo di mantenimento delle figlie e , il Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
e) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
f) condanna a rifondere, Parte_1 in favore di , le spese di lite che si liquidano per l'intero nella complessiva Controparte_1 somma di € 7.724,07, di cui € 108,07 per esborsi (C.U. e spese di notifica) ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
) compensa nella misura di ½ le spese di lite come sopra liquidate per l'intero; h) pone le spese di
C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022”.
5. All'udienza dell'11.6.2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria di tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali fra loro pendenti ed esistenti, alle seguenti condizioni: “1 - il sig. si impegna a cedere senza oneri Parte_1
pagina 2 di 4 alla sig.ra il suo 50% di quota di proprietà dell'immobile di Via Gran Bretagna Controparte_1
66 in Torvajanica con annesso box (immobili contraddistinti in catasto fabbricati come segue: Comune di Pomezia, Foglio 31, Particella 1411, Sub. 33, Via Gran Bretagna n. 88, interno 15, piano 3, Cat. A/2,
Classe 3 , Vani 5, Rendita Catastale € 671,39 e Foglio 31, Numero 1238, Sub. 35, Via Gran Bretagna n.
51 Interno 17, Piano S1, Cat. C/6 Classe 5, mq 35, Rendita Catastale € 153,65 ) che ne resterà proprietaria esclusiva al 100% con tutto quanto in essa contenuto;
– La Sig.ra si Controparte_1
impegna a cedere senza oneri al Sig. il suo 50% della quota di proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Pomezia, Via Augusta n. 1 (immobili contraddistinti in catasto fabbricati come segue: Comune di Pomezia, Foglio 28, Particella 1824, Sub. 501, Via Misilmeri snc piano T-S1, Cat.
A/7, Classe 5, Vani 5, Rendita Catastale € 994,18, Via Misilmeri snc piano T, Foglio 28, Particella 1824,
Sub. 502, Cat. C/6, Classe 7, mq 13, Rendita Catastale € 77,88, Via Misilmeri snc piano T, Foglio 28,
Particella 1824, Sub. 503, Cat. C/6, Classe 7, mq 12, Rendita Catastale € 71,89) rimanendone così proprietario esclusivo al 100% con tutto quanto in esso contenuto:
2 - Le parti concordano che le spese notarili necessarie per gli atti di cui al punto 1 e 2 del presente accordo, che verranno rogati nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza innanzi al Notaio che le stesse presceglieranno, saranno suddivise al 50%. All'uopo il signor indica sin da ora il Notaio di Pomezia.
3 - Pt_1 Persona_3
le parti concordano che Il Sig. , a far data dalla sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, rimarrà unico obbligato al pagamento del mutuo in essere presso l'Istituto Bancario Monte
Paschi di Siena n gravante sull'immobile sito in Via Augusta n. 1 in Pomezia rinunciando P.IVA_1
a richiedere la restituzione della quota parte sinora non pagata dalla sig.ra impegnandosi CP_1
a manlevarla dalla cointestazione bancaria quale parte mutuataria. Le parti convengono che ove vi fosse diniego dell'Istituto bancario il sig. terrà comunque esente la sig.ra da tutte le Pt_1 CP_1
obbligazioni dipendenti e connesse al mutuo sopra indicato;
4 – le parti concordano che La Sig.ra
[...]
di contro, a far data della sottoscrizione del presente accordo, rimarrà unica obbligata al CP_1 pagamento del mutuo in essere presso l'Istituto Bancario BHW n 3 209 303 1 03 gravante sull'immobile sito in Via Gran Bretagna n. 66 in Pomezia per il quale il sig. rinuncia a richiedere la Pt_1
restituzione della quota parte sinora non pagata dalla sig.ra che si impegna a manlevarlo CP_1
dalla cointestazione bancaria quale parte mutuataria. Ove non fosse possibile quanto sopra, per comprovato diniego dell'Istituto bancario la sig.ra terrà comunque esente il Sig. CP_1 Pt_1
da tutte le obbligazioni dipendenti e connesse al mutuo sopra indicato;
5– Le parti concordano di compensare gli effetti economici derivanti dalla sentenza di separazione giudiziale a favore della Sig.ra indicata in premessa attraverso la reciproca pattuizione prevista agli articoli precedenti;
CP_1
6– La Sig.ra al momento della sottoscrizione dei rogiti di cui ai precedenti punti nn 1 e 2, CP_1
pagina 3 di 4 consegnerà al sig. nr 2 quadri fra i 4 descritti negli atti del giudizio: più precisamente un Pt_1
e un Fattori, inclusi i certificati di autenticità se presenti su retro degli stessi.
7- le figlie minori Per_4
Per_ Per_
e rimarranno affidate in forma condivisa tra i genitori, con le modalità attualmente vigenti e previste dalla CTU agli atti del giudizio.
8- Il signor corrisponderà alla sig.ra a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di mantenimento di €. 688,00 (somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate IBAN [...]). Controparte_1
Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
9 - I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50 % del se preventivamente concordate o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri siglato con il locale COA.
10- con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra dichiara di rinunciare, come infatti CP_1
rinuncia, agli arretrati Istat maturati e non versati dal . 11– L'assegno unico e universale Pt_1
(AUU) che i genitori percepiranno per le due figlie minori rimarrà suddiviso fra entrambi al 50% mentre
Per_ l'assegno percepito a titolo di pensione di invalidità della figlia minore , continuerà ad essere percepito dalla madre in forma esclusiva (con impegno al rendiconto a cadenza annuale). 12. – le parti dichiarano che tutti i patti raggiunti costituiscono un accordo essenziale, inscindibile, indispensabile e funzionale alla risoluzione della controversia, essendosi le stesse indotte alla sottoscrizione tenuto conto di ogni singola pattuizione. 13. spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
6. Precisate le conclusioni come sopra, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda congiunta possa essere accolta e che le condizioni concordate, corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
8. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 1731/2023 tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Anna Scifoni (c.f. - C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_3
l'Avv. Giorgio La Russa (c.f. PEC ) CodiceFiscale_4 Email_2
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 25.9.2023
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2023, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso con la signora CP_1
celebrato in Castel Taranto il 28.12.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Taranto al n.329, parte II, serie A, anno 1994, rappresentando, che dall'unione coniugale
Per_ erano nate due figlie (n. a Roma il 13.4.2008) e (n. a Roma il 16.9.2009), oggi ancora Per_2
minorenni. Esponeva sulla continuità della separazione tra i coniugi dalla pronuncia sullo status di questo pagina 1 di 4 Tribunale n. 574/2021 pubbl. il 19/03/2021, essendo già venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Chiedeva, altresì la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in punto di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e mantenimento delle figlie minori e in ordine agli aspetti economici.
2. Si costituiva in giudizio la signora aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili ex adverso spiegata, contestando sotto vari profili le ulteriori domande di parte ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva n. 796/2024 pubbl. il 09/04/2024, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio provvedendo, con separata ordinanza, a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sulle altre questioni pendenti.
4. Con successiva sentenza n. 530/2025 pubbl. il 03/03/2025, questo Tribunale ha definito, altresì, il giudizio di separazione personale dei coniugi, sugli aspetti ancora controversi tra le parti così disponendo: “a) dichiara, a decorre dall'introduzione dinanzi all'intestato Tribunale del giudizio divorzile recante R.G. n. 1731/2023, il sopravvenuto difetto di potestas decidendi in ordine alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole nonchè alle domanda individuate ai capi n. 10)
e 11) del ricorso introduttivo del giudizio;
b) accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione personale è addebitata a;
c) rigetta Parte_1
la domanda di addebito proposta dal resistente;
d) dispone che, per il periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione personale e la data di deposito del ricorso divorzile,
[...]
Per_ Per_
versi a , a titolo di mantenimento delle figlie e , il Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
e) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
f) condanna a rifondere, Parte_1 in favore di , le spese di lite che si liquidano per l'intero nella complessiva Controparte_1 somma di € 7.724,07, di cui € 108,07 per esborsi (C.U. e spese di notifica) ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
) compensa nella misura di ½ le spese di lite come sopra liquidate per l'intero; h) pone le spese di
C.T.U. a definitivo carico di entrambe le parti in solido tra loro, così come liquidate con separato decreto del 23.03.2022”.
5. All'udienza dell'11.6.2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria di tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali fra loro pendenti ed esistenti, alle seguenti condizioni: “1 - il sig. si impegna a cedere senza oneri Parte_1
pagina 2 di 4 alla sig.ra il suo 50% di quota di proprietà dell'immobile di Via Gran Bretagna Controparte_1
66 in Torvajanica con annesso box (immobili contraddistinti in catasto fabbricati come segue: Comune di Pomezia, Foglio 31, Particella 1411, Sub. 33, Via Gran Bretagna n. 88, interno 15, piano 3, Cat. A/2,
Classe 3 , Vani 5, Rendita Catastale € 671,39 e Foglio 31, Numero 1238, Sub. 35, Via Gran Bretagna n.
51 Interno 17, Piano S1, Cat. C/6 Classe 5, mq 35, Rendita Catastale € 153,65 ) che ne resterà proprietaria esclusiva al 100% con tutto quanto in essa contenuto;
– La Sig.ra si Controparte_1
impegna a cedere senza oneri al Sig. il suo 50% della quota di proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Pomezia, Via Augusta n. 1 (immobili contraddistinti in catasto fabbricati come segue: Comune di Pomezia, Foglio 28, Particella 1824, Sub. 501, Via Misilmeri snc piano T-S1, Cat.
A/7, Classe 5, Vani 5, Rendita Catastale € 994,18, Via Misilmeri snc piano T, Foglio 28, Particella 1824,
Sub. 502, Cat. C/6, Classe 7, mq 13, Rendita Catastale € 77,88, Via Misilmeri snc piano T, Foglio 28,
Particella 1824, Sub. 503, Cat. C/6, Classe 7, mq 12, Rendita Catastale € 71,89) rimanendone così proprietario esclusivo al 100% con tutto quanto in esso contenuto:
2 - Le parti concordano che le spese notarili necessarie per gli atti di cui al punto 1 e 2 del presente accordo, che verranno rogati nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza innanzi al Notaio che le stesse presceglieranno, saranno suddivise al 50%. All'uopo il signor indica sin da ora il Notaio di Pomezia.
3 - Pt_1 Persona_3
le parti concordano che Il Sig. , a far data dalla sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, rimarrà unico obbligato al pagamento del mutuo in essere presso l'Istituto Bancario Monte
Paschi di Siena n gravante sull'immobile sito in Via Augusta n. 1 in Pomezia rinunciando P.IVA_1
a richiedere la restituzione della quota parte sinora non pagata dalla sig.ra impegnandosi CP_1
a manlevarla dalla cointestazione bancaria quale parte mutuataria. Le parti convengono che ove vi fosse diniego dell'Istituto bancario il sig. terrà comunque esente la sig.ra da tutte le Pt_1 CP_1
obbligazioni dipendenti e connesse al mutuo sopra indicato;
4 – le parti concordano che La Sig.ra
[...]
di contro, a far data della sottoscrizione del presente accordo, rimarrà unica obbligata al CP_1 pagamento del mutuo in essere presso l'Istituto Bancario BHW n 3 209 303 1 03 gravante sull'immobile sito in Via Gran Bretagna n. 66 in Pomezia per il quale il sig. rinuncia a richiedere la Pt_1
restituzione della quota parte sinora non pagata dalla sig.ra che si impegna a manlevarlo CP_1
dalla cointestazione bancaria quale parte mutuataria. Ove non fosse possibile quanto sopra, per comprovato diniego dell'Istituto bancario la sig.ra terrà comunque esente il Sig. CP_1 Pt_1
da tutte le obbligazioni dipendenti e connesse al mutuo sopra indicato;
5– Le parti concordano di compensare gli effetti economici derivanti dalla sentenza di separazione giudiziale a favore della Sig.ra indicata in premessa attraverso la reciproca pattuizione prevista agli articoli precedenti;
CP_1
6– La Sig.ra al momento della sottoscrizione dei rogiti di cui ai precedenti punti nn 1 e 2, CP_1
pagina 3 di 4 consegnerà al sig. nr 2 quadri fra i 4 descritti negli atti del giudizio: più precisamente un Pt_1
e un Fattori, inclusi i certificati di autenticità se presenti su retro degli stessi.
7- le figlie minori Per_4
Per_ Per_
e rimarranno affidate in forma condivisa tra i genitori, con le modalità attualmente vigenti e previste dalla CTU agli atti del giudizio.
8- Il signor corrisponderà alla sig.ra a Pt_1 CP_1 titolo di concorso al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di mantenimento di €. 688,00 (somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate IBAN [...]). Controparte_1
Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
9 - I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50 % del se preventivamente concordate o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri siglato con il locale COA.
10- con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra dichiara di rinunciare, come infatti CP_1
rinuncia, agli arretrati Istat maturati e non versati dal . 11– L'assegno unico e universale Pt_1
(AUU) che i genitori percepiranno per le due figlie minori rimarrà suddiviso fra entrambi al 50% mentre
Per_ l'assegno percepito a titolo di pensione di invalidità della figlia minore , continuerà ad essere percepito dalla madre in forma esclusiva (con impegno al rendiconto a cadenza annuale). 12. – le parti dichiarano che tutti i patti raggiunti costituiscono un accordo essenziale, inscindibile, indispensabile e funzionale alla risoluzione della controversia, essendosi le stesse indotte alla sottoscrizione tenuto conto di ogni singola pattuizione. 13. spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
6. Precisate le conclusioni come sopra, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda congiunta possa essere accolta e che le condizioni concordate, corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
8. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4