TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10037 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a San Giorgio a [...] il [...], CF Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
ROMANIELLO EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCIARRINO SERGIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 01/12/2007,che
[...] dall'unione coniugale erano nate le figlie , nata a San Giorgio a [...] il Persona_1
14.03.2008 e , nata a [...] il [...], rappresentavano la volontà di separarsi Persona_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Enrico
Forzati n. 45, di proprietà esclusiva del sig. e gravata da mutuo ipotecario, resterà CP_1
Per_ Per_ assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alle due figlie minori e;
Parte_1
Per_ Per_ 3. Le figlie minori, e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore importanza
(riguardanti istruzione, educazione e salute) per le figlie verranno adottate di comune accordo tra i genitori mentre quelle di minore importanza attinenti all'organizzazione della vita quotidiana saranno prese separatamente da ciascuno dei due nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sè;
4.Le figlie minori avranno il domicilio prevalente presso la madre cui sarà assegnata la casa coniugale ed in regime di permanenza elastico presso il padre, che potrà stare con loro secondo il seguente calendario: per tre pomeriggi a settimana, dalle 17,00 alle
21,30, con senza vincoli di giorni ma nel rispetto degli impegni didattici delle figlie minori;
nei weekend alternati con relativo pernotto dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica alle ore 21,30; per due settimane anche non consecutive per le vacanze estive;
24 e 25 dicembre e 31 dicembre e primo gennaio alternativamente di anno in anno, sabato santo e pasqua, lunedì in albis e martedì successivo, sempre alternativamente di anno in anno;
compleanno e onomastico delle figlie come da tradizione e compleanno e onomastico della madre e del padre rispettivamente con il genitore festeggiato, uguale per la festa del papà e della mamma, il tutto come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale che si allega sottoscritto da entrambe le parti;
5. il sig.
[...]
Per_ Per_
corrisponderà a titolo di mantenimento di e , la somma mensile di € Controparte_1
275,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma andrà corrisposta a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN [...] intestato alla madre, entro il giorno 15, di ogni mese;
6. le spese extra riguardanti le figlie minori andranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori. Le spese extra per le quali sarà necessario il consenso di entrambi i genitori sono le seguenti: spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi
2 di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico - sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese extra obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo, se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata);
7. nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi;
9. la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano a mettere a disposizione dell'altro, documenti fiscali (fatture, ricevute) relative alle spese deducibili;
10. gli eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al minore andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11. l'assegno unico universale per le figlie sarà attribuito in parti eguali ad entrambi i genitori;
12. tutte le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute, e le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore;
13. nulla sarà dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento;
14. i coniugi sin da questo Parte_1
3 momento prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio alle competenti Autorità; 15. per tutto quanto ut supra non previsto, i coniugi richiamano la normativa in materia e dichiarano esplicitamente che qualsiasi rapporto pregresso è stato bonariamente risolto tra loro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.91, parte II , S. A , ufficio 13, reg. Atti Matrimonio anno 2007) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
4