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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - in funzione di giudice del Lavoro - ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n°7348/2022 promossa da
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Borelli. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1
Graziuso.
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 6/7/2022, il ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile (revocata all'esito della visita di revisione del 10 novembre 2020 ) e la condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare ha dedotto che il c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo avrebbe sottovalutato, senza procedere agli opportuni approfondimenti, l'incidenza funzionale delle accertate patologie, di gravità tale da comportare una totale riduzione della capacità di lavoro.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per CP_1
il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo di consulenza medico-legale, veniva disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità fissate dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine per il deposito di note fino al 21 marzo 2024. Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione e della condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme spettanti per i titoli dedotti.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, mentre non vi sono ragioni per ritenere che siffatto ricorso debba essere limitato al solo accertamento del requisito sanitario. La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Passando all'esame del merito, il C.T. nominato per il rinnovo dell'indagine (specialista in psichiatria), eseguito esame obiettivo, ha affermato che il ricorrente è affetto da patologie che ne determinato la totale inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 10 novembre 2020.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T. sono condivisibili poiché derivano da scrupoloso esame e ponderata valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto;
di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità civile dalla visita di revisione (10 novembre
2020).
Segue la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, oltre la maggior somma tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei già maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 442 e ss c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 6.7.2022 da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione ( 10 novembre 2020) e, per l'effetto condanna l' al pagamento delle relative CP_1
prestazioni economiche maggiorate di interessi legali.
b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese sia del giudizio per ATP CP_1
che del giudizio di opposizione ad ATP, complessivamente liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro
3.300,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eleonora Borelli. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Lecce il 21 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Caterina Mainolfi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - in funzione di giudice del Lavoro - ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n°7348/2022 promossa da
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Borelli. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1
Graziuso.
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 6/7/2022, il ricorrente in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile (revocata all'esito della visita di revisione del 10 novembre 2020 ) e la condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare ha dedotto che il c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo avrebbe sottovalutato, senza procedere agli opportuni approfondimenti, l'incidenza funzionale delle accertate patologie, di gravità tale da comportare una totale riduzione della capacità di lavoro.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per CP_1
il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo di consulenza medico-legale, veniva disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità fissate dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine per il deposito di note fino al 21 marzo 2024. Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione e della condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme spettanti per i titoli dedotti.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, mentre non vi sono ragioni per ritenere che siffatto ricorso debba essere limitato al solo accertamento del requisito sanitario. La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Passando all'esame del merito, il C.T. nominato per il rinnovo dell'indagine (specialista in psichiatria), eseguito esame obiettivo, ha affermato che il ricorrente è affetto da patologie che ne determinato la totale inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 10 novembre 2020.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T. sono condivisibili poiché derivano da scrupoloso esame e ponderata valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto;
di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità civile dalla visita di revisione (10 novembre
2020).
Segue la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, oltre la maggior somma tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei già maturati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 442 e ss c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 6.7.2022 da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile con decorrenza dalla visita di revisione ( 10 novembre 2020) e, per l'effetto condanna l' al pagamento delle relative CP_1
prestazioni economiche maggiorate di interessi legali.
b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese sia del giudizio per ATP CP_1
che del giudizio di opposizione ad ATP, complessivamente liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro
3.300,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eleonora Borelli. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Lecce il 21 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Caterina Mainolfi)