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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Giovanna Gianì Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 14 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Soscia;
Appellante
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Piccolo dell'Avvocatura Comunale;
Appellato
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991. CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. Parte_1
308/2024, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del n. 29/23 con CP_1 CP_1 la quale l'ente gli ha ingiunto il pagamento della somma di 427,13 € a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 10, comma 1 e comma 3 della legge n. 353 del 2000.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente liquidato le spese di lite del giudizio di primo grado, quantificando “gli oneri di giudizio in € 3.300,00 oltre spese generali, accessori fiscali e contributi il cui importo totale supera € 4.000,00 per un giudizio del valore di € 450.00 circa facendo riferimento certamente al procedimento n. 3154/2022” (v. pag. 7 dell'atto di appello);
2) è stato violato l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 poiché la contestazione della violazione da parte dei Carabinieri Forestali sarebbe dovuta avvenire immediatamente;
3) la motivazione della sentenza è contraddittoria poiché il tribunale “da un lato evidenzia che sono ininfluenti le lesioni (che comunque si sono verificate) del contraddittorio riportate nel ricorso, mentre dall'altro lato, riporta le decisioni della S.C. che fanno proprie la ragioni dell'appellante” (v. pagg. 9 e 10 dell'appello);
4) la confessione resa dal ai Carabinieri Forestali “non produce e non può produrre Pt_1
efficacia giuridica ex art. 2700 c.c. né è idonea a provare la proprietà dei bovini in quanto
l'unica fonte di tale accertamento della proprietà è di competenza esclusiva della BDN – anagrafe- bovina Decreto 31 gennaio 2002, manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina previsto dall'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2002 ed infine il D.lgs 29 gennaio 2004 n. 58 talchè, ammesso e non concesso che il avesse riconosciuto verbalmente, di sua Pt_1
proprietà i bovini, la stessa non era fonte di prova ai fini dell'ordinanza ingiunzione nonostante
l'efficacia ex art. 2700 c.c.” (v. pag. 12 dell'atto di appello). ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal n. 29/23. Controparte_1
Il si è costituito in giudizio con atto depositato il 12.5.2025. Controparte_1
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 14.5.2025.
§2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
2 Il procedimento in esame concerne l'opposizione a sanzione amministrativa ed è pertanto regolamentato, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 dai procedimenti del c.d. rito del lavoro, conformemente seguito da parte ricorrente in primo grado mediante l'introduzione con ricorso del giudizio, poi conclusosi con sentenza resa in udienza.
Dunque, anche l'appello avrebbe dovuto seguire il medesimo rito ed essere introdotto con ricorso nei termini di impugnazione con successiva notifica alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza; ciò in ossequio al principio giurisprudenziale per cui “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello” (v. Cass. n.
8341 del 23/03/2023).
Nel caso di specie, parte appellante ha introdotto il giudizio di gravame con atto di citazione, notificato alla controparte il 20 settembre 2024 (v. relata di notifica allegata all'atto di appello)
e depositato il 25 settembre 2024, dunque oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (del 22 febbraio 2024) ex art. 327 cpc.
In tema, è consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (v. Cass. n.
19754 del 17/07/2024).
Ne consegue che l'appello in questione, depositato oltre i termini di legge, è tardivo e va dichiarato inammissibile.
§3. Quanto alle spese di lite, atteso che la costituzione del è intervenuta solo il CP_1
12.5.2025 con argomentazioni non riferibili ai fatti di causa (riferendosi a fattispecie differente
(ord. N. 31/23) da quella in esame ( ord. N. 29/23)), si ritiene possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 308/2024 inammissibile.
3 Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Giovanna Gianì Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 14 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Soscia;
Appellante
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Daniela Piccolo dell'Avvocatura Comunale;
Appellato
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss, l.n. 689/1991. CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. Parte_1
308/2024, che ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del n. 29/23 con CP_1 CP_1 la quale l'ente gli ha ingiunto il pagamento della somma di 427,13 € a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 10, comma 1 e comma 3 della legge n. 353 del 2000.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente liquidato le spese di lite del giudizio di primo grado, quantificando “gli oneri di giudizio in € 3.300,00 oltre spese generali, accessori fiscali e contributi il cui importo totale supera € 4.000,00 per un giudizio del valore di € 450.00 circa facendo riferimento certamente al procedimento n. 3154/2022” (v. pag. 7 dell'atto di appello);
2) è stato violato l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 poiché la contestazione della violazione da parte dei Carabinieri Forestali sarebbe dovuta avvenire immediatamente;
3) la motivazione della sentenza è contraddittoria poiché il tribunale “da un lato evidenzia che sono ininfluenti le lesioni (che comunque si sono verificate) del contraddittorio riportate nel ricorso, mentre dall'altro lato, riporta le decisioni della S.C. che fanno proprie la ragioni dell'appellante” (v. pagg. 9 e 10 dell'appello);
4) la confessione resa dal ai Carabinieri Forestali “non produce e non può produrre Pt_1
efficacia giuridica ex art. 2700 c.c. né è idonea a provare la proprietà dei bovini in quanto
l'unica fonte di tale accertamento della proprietà è di competenza esclusiva della BDN – anagrafe- bovina Decreto 31 gennaio 2002, manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina previsto dall'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2002 ed infine il D.lgs 29 gennaio 2004 n. 58 talchè, ammesso e non concesso che il avesse riconosciuto verbalmente, di sua Pt_1
proprietà i bovini, la stessa non era fonte di prova ai fini dell'ordinanza ingiunzione nonostante
l'efficacia ex art. 2700 c.c.” (v. pag. 12 dell'atto di appello). ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal n. 29/23. Controparte_1
Il si è costituito in giudizio con atto depositato il 12.5.2025. Controparte_1
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 14.5.2025.
§2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
2 Il procedimento in esame concerne l'opposizione a sanzione amministrativa ed è pertanto regolamentato, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 dai procedimenti del c.d. rito del lavoro, conformemente seguito da parte ricorrente in primo grado mediante l'introduzione con ricorso del giudizio, poi conclusosi con sentenza resa in udienza.
Dunque, anche l'appello avrebbe dovuto seguire il medesimo rito ed essere introdotto con ricorso nei termini di impugnazione con successiva notifica alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza; ciò in ossequio al principio giurisprudenziale per cui “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello” (v. Cass. n.
8341 del 23/03/2023).
Nel caso di specie, parte appellante ha introdotto il giudizio di gravame con atto di citazione, notificato alla controparte il 20 settembre 2024 (v. relata di notifica allegata all'atto di appello)
e depositato il 25 settembre 2024, dunque oltre il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (del 22 febbraio 2024) ex art. 327 cpc.
In tema, è consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (v. Cass. n.
19754 del 17/07/2024).
Ne consegue che l'appello in questione, depositato oltre i termini di legge, è tardivo e va dichiarato inammissibile.
§3. Quanto alle spese di lite, atteso che la costituzione del è intervenuta solo il CP_1
12.5.2025 con argomentazioni non riferibili ai fatti di causa (riferendosi a fattispecie differente
(ord. N. 31/23) da quella in esame ( ord. N. 29/23)), si ritiene possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 308/2024 inammissibile.
3 Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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