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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Ceriello in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
CF , e, per essa, quale procuratrice, CF Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Karen Raimondi, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.06.2025. Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 12.06.2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.678,24 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1389/2023 emesso dal Tribunale di Nola.
A tal fine lo stesso deduceva la genericità e indeterminatezza della somma intimata, la carenza di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione del diritto, l'illegittimità o indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora, l'applicazione di tassi usurari, l'anatocismo, l'indicazione in contratto di un tasso di interesse diverso da quello applicato, la previsione del cd. ammortamento alla francese, la mancata contestazione formale della decadenza dal beneficio del termine, l'omessa specifica indicazione in contratto del tasso di interesse, la mancata indicazione della tecnica mediante la quale era stato sviluppato il piano di ammortamento, nonché la violazione del principio di trasparenza dei contratti previsto dal TUB.
1 Costituitasi, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Eccepiva, in particolare, l'opposta che il credito vantato derivava dal saldo negativo di un conto corrente, con conseguente inconferenza di tutti i riferimenti al mutuo presenti nell'atto di citazione.
Il giudice, con provvedimento reso in data 12.03.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno 2025, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
In diritto, preme osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è invero stabile consacrazione operata dal diritto vivente, come questa Corte ha più volte enunciato, l'affermazione - della cui attendibilità peraltro non dubita neppure il ricorrente - secondo la quale in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è in facoltà del debitore opporre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14636/2017; Cass. 12911/2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025; Cass. 3277/2015; Cass. 2742/1999). Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, va rilevato che l'opposizione in esame è per lo più fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare l'eventuale inesistenza giuridica del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. Gli unici motivi di opposizione che possono essere fatti valere in questa sede sono la genericità e indeterminatezza della somma intimata, la carenza di legittimazione attiva e passiva e la prescrizione del diritto. Quanto alla genericità ed indeterminatezza della somma intimata, va rilevato che il precetto fa riferimento alla somma oggetto del decreto ingiuntivo con l'aggiunta delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e dei compensi del precetto (peraltro calcolati al minimo). Ne deriva che non sussistono i presunti vizi dedotti da parte attrice, posto che la contestazione relativa alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo può essere fatta valere solo davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alla carenza di legittimazione attiva e passiva (rectius di titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto controverso), dalla lettura del decreto ingiuntivo si desume che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dall'odierna opposta nei confronti dell'odierno opponente. Ne discende che le parti sono titolari dal lato attivo e passivo del rapporto controverso, mentre tutto quanto attiene alla successione nel diritto di credito mediante cessione in blocco avvenuta in precedenza può essere fatto valere solo davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, essa, limitatamente a quanto esaminabile in questa sede, è da considerarsi infondata atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso nel 2023. Tutte le altre questioni sollevate dall'opponente solo all'udienza del 20.02.2025, nonché all'udienza del 19 giugno 2025, sono da considerarsi tardive. 2 Si aggiunga, quanto alla tardiva eccezione di omessa mediazione sollevata all'udienza del 19 giugno 2025, che l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 esclude che la mediazione, prevista dal primo comma (obbligatoria) e dall'art. 5 quater (facoltativa) possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. In linea con l'orientamento maggioritario, si ritiene che non possa applicarsi la mediazione (sia obbligatoria, sia facoltativa) neanche alle opposizioni pre- esecutive. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.237,00 per compensi (valori medi, salvo la fase di trattazione/istruttoria liquidata ai minimi per mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , per essa, quale procuratrice, di nella causa civile iscritta Controparte_1 CP_2 al n. 3490/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Nola il 8.10.2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Ceriello in virtù di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
CF , e, per essa, quale procuratrice, CF Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Karen Raimondi, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.06.2025. Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 12.06.2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.678,24 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1389/2023 emesso dal Tribunale di Nola.
A tal fine lo stesso deduceva la genericità e indeterminatezza della somma intimata, la carenza di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione del diritto, l'illegittimità o indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora, l'applicazione di tassi usurari, l'anatocismo, l'indicazione in contratto di un tasso di interesse diverso da quello applicato, la previsione del cd. ammortamento alla francese, la mancata contestazione formale della decadenza dal beneficio del termine, l'omessa specifica indicazione in contratto del tasso di interesse, la mancata indicazione della tecnica mediante la quale era stato sviluppato il piano di ammortamento, nonché la violazione del principio di trasparenza dei contratti previsto dal TUB.
1 Costituitasi, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Eccepiva, in particolare, l'opposta che il credito vantato derivava dal saldo negativo di un conto corrente, con conseguente inconferenza di tutti i riferimenti al mutuo presenti nell'atto di citazione.
Il giudice, con provvedimento reso in data 12.03.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno 2025, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
In diritto, preme osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è invero stabile consacrazione operata dal diritto vivente, come questa Corte ha più volte enunciato, l'affermazione - della cui attendibilità peraltro non dubita neppure il ricorrente - secondo la quale in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è in facoltà del debitore opporre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14636/2017; Cass. 12911/2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025; Cass. 3277/2015; Cass. 2742/1999). Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, va rilevato che l'opposizione in esame è per lo più fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto far valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare l'eventuale inesistenza giuridica del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. Gli unici motivi di opposizione che possono essere fatti valere in questa sede sono la genericità e indeterminatezza della somma intimata, la carenza di legittimazione attiva e passiva e la prescrizione del diritto. Quanto alla genericità ed indeterminatezza della somma intimata, va rilevato che il precetto fa riferimento alla somma oggetto del decreto ingiuntivo con l'aggiunta delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e dei compensi del precetto (peraltro calcolati al minimo). Ne deriva che non sussistono i presunti vizi dedotti da parte attrice, posto che la contestazione relativa alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo può essere fatta valere solo davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto alla carenza di legittimazione attiva e passiva (rectius di titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto controverso), dalla lettura del decreto ingiuntivo si desume che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dall'odierna opposta nei confronti dell'odierno opponente. Ne discende che le parti sono titolari dal lato attivo e passivo del rapporto controverso, mentre tutto quanto attiene alla successione nel diritto di credito mediante cessione in blocco avvenuta in precedenza può essere fatto valere solo davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, essa, limitatamente a quanto esaminabile in questa sede, è da considerarsi infondata atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso nel 2023. Tutte le altre questioni sollevate dall'opponente solo all'udienza del 20.02.2025, nonché all'udienza del 19 giugno 2025, sono da considerarsi tardive. 2 Si aggiunga, quanto alla tardiva eccezione di omessa mediazione sollevata all'udienza del 19 giugno 2025, che l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 esclude che la mediazione, prevista dal primo comma (obbligatoria) e dall'art. 5 quater (facoltativa) possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata. In linea con l'orientamento maggioritario, si ritiene che non possa applicarsi la mediazione (sia obbligatoria, sia facoltativa) neanche alle opposizioni pre- esecutive. Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.237,00 per compensi (valori medi, salvo la fase di trattazione/istruttoria liquidata ai minimi per mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , per essa, quale procuratrice, di nella causa civile iscritta Controparte_1 CP_2 al n. 3490/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Nola il 8.10.2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
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