Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5049/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale: Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CASARA VITTORIO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i SInori e Parte_1
il 03.07.2010 in Lavagno (VR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Parte_2
sopraccitato Comune – atto n.11 parte II – Serie A – Anno 2010 – in regime di separazione dei beni ed ordinando all'Ufficiale di Stato civile del suddetto comune l'annotazione dell'emanando
Provvedimento nel registro come previsto per legge.
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale, di proprietà della SI.ra - completa di arredi e Parte_2
corredi - sita a RO (VR) in Via G.G. Belli n.13 alla madre SI.ra , presso la quale Parte_2
il figlio minore risiederà, dandosi atto che il padre SI. l'ha già rilasciata asportando Parte_1
tutti i propri beni ed effetti personali.
3) Darsi atto che tutti gli arredi e i corredi attualmente presenti nella casa coniugale sita in RO
(VR) alla Via G.G. Belli n.13, rimangono in proprietà della SI.ra . Parte_2
4) Affidarsi il figlio minore della coppia, (di anni 14), ad entrambi i genitori che, come Persona_1
per legge, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relativi all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, saranno assunte dalla madre Parte_2
presso la quale il minore, , conserverà la residenza anagrafica ed il proprio
[...] Persona_1
prevalente domicilio.
Tra le parti verrà seguita la seguente calendarizzazione:
a) Il SI. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì di Parte_1 Per_1
ogni settimana dalle ore 18.00 fino all'indomani mattina (giovedì) con onere del suddetto Pt_1
di accompagnare il figlio a scuola.
[...]
pagina 2 di 6 b) Il SI. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé un fine settimana alternato, Parte_1
dal venerdì sera dalle ore 18.00 e nel caso in cui vada a scuola dall'uscita di scuola al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre.
c) Il SI. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé durante le ferie estive un Parte_1
periodo di 21 giorni (anche non consecutivi), con comunicazione reciproca tra i genitori, entro il 15
Maggio di ogni anno, della località prescelta per eventuali soggiorni.
d) Il SI. avrà poi il diritto-dovere di vedere e tenere con sé durante la metà delle Parte_1
vacanze natalizie e pasquali, includendovi ad anni alterni il giorno della festività e quindi:
dall'antivigilia di Natale al giorno 30 dicembre e dal giorno 30 dicembre all'Epifania compresa,
nonché dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua compreso e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
5) Porsi a carico del SI. , a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
minore – per vitto, spese di alloggio, spese di vestiario, calzature ed accessori - il versamento Per_1
alla madre dell'importo complessivo mensile di €350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2
bancario alle coordinate del conto corrente di quest'ultima ossia [...]
Banca Intesa San Paolo - Filiale di Viale del Lavoro.
6) Porsi a carico del SI. al 50% il pagamento delle spese straordinarie per il figlio Parte_1
[ossia le spese medico-sanitarie necessarie per il figlio non coperte dal Servizio Sanitario Per_1
nazionale, nonché tutte le altre diverse spese di carattere scolastico (tasse di iscrizione e frequenza,
acquisto libri e materiale d'inizio d'anno, mensa, doposcuola ed eventuale trasporto) necessarie per il figlio e previa esibizione delle ricevute di pagamento e/o scontrini fiscali, nonché di tutte le ulteriori spese straordinarie per il medesimo (attività ludico-ricreative, corsi extrascolastici, ripetizioni,
pagina 3 di 6 vacanze-studio, vacanze-divertimento, ecc.) purché previamente concordate tra i genitori] come da
Protocollo Famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di RO.
7) Darsi atto che le parti dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto non pretendono, rebus sic stantibus, alcuna forma di contributo al mantenimento personale durante la fase di divorzio, eccetto quanto sopra detto relativamente alla prole.
8) Darsi atto che l'autovettura Fiat Panda tg. EP 759 KN rimarrà di esclusiva proprietà della sig.ra già in uso alla stessa. Parte_2
9) Darsi atto che l'autovettura Jeep tg. FY 784 NL nonché i motoveicoli PH tg. DV 98866 e tg.
EP 30117 e Vespa Piaggio tg. RG 046126 rimarranno di esclusiva proprietà del SI. Parte_1
già in uso allo stesso.
10) Darsi atto che i coniugi hanno depositato unitamente al ricorso le loro rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché gli estratti conti degli ultimi tre anni nonché documentazione relativa agli immobili e relativa tabella beni immobili e mobili registrati.
11) I coniugi hanno già depositato altresì il piano genitoriale ex art.473 bis n.12 c.p.c. da loro sottoscritto da considerarsi parte integrante formale e sostanziale del presente atto.
12) Spese legali integralmente compensate.
13) I coniugi hanno già depositato il ricorso sottoscritto e chiedono venga emessa la Sentenza che dichiari l'Omologa del divorzio che consente di procedere direttamente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate tra le parti o prenda atto degli accordi intervenuti dalle parti.”
pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
RO che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne - Per_1
nato a [...] il [...] - e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa
[...]
alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al minore appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LAVAGNO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa e da un controllo d'Ufficio, la sentenza di separazione è passata in giudicato ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 5 di 6 Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime , tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LAVAGNO il
03/07/2010 tra e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
di stato civile del Comune di LAVAGNO (atto n.11 parte II – Serie A – Anno 2010),
prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LAVAGNO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in RO nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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