TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1800/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania nella persona del
Gop Dott.ssa Giovanna Marai Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1800/2017 , proposto da:
Dott. (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Nuoro il 28 agosto 1949 e residente in [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di Pt_2 Pa
con sede legale in Nuoro nella via Straullu n. 35 , rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Aldo Luchi
- Ricorrente -
contro
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Amministratore Straordinario Dott. con sede legale in , in CP_3 CP_2 via Nanni 17/19 , rappresentata e difesa dai funzionari delegati Dott.ssa
Giulia Soru e Dott. Massimo Rodighiero Resistente in punto a Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Pagina 1 Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione , regolarmente notificato , il Dott. , ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 143/I/2016 emessa il 28.06.2017 e notificata il 12.7.2017 con la quale il dirigente del Settore 9 Sviluppo e ambiente Nord – Est della provincia di , Zona Olbia – CP_1 CP_2
Tempio , Dott.ssa , ingiungeva alla società Persona_1 Pt_2 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo
[...] di €. 3.000, oltre €. 6.00,00per spese di notifica e amministrative , per la presunta violazione della norma di cui all'art. 133 c.1 del D. Lgs 152/2006 per il superamento dei valori limite di emissione fissati per il parametro di
Escherichia Coli dalla tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del predetto decreto , e contestata con il verbale ARPA n. 9751/2013, con riferimento al depuratore comunale di GO CI , loc. LA PA .
Ha dedotto : 1) la nullità per omessa individuazione del trasgressore nella persona del Dott. ; 2): violazione dell'art. 3 della legge Parte_4
689/81 per erronea individuazione del trasgressore;
3): violazione di legge ed eccesso di potere , mancato riconoscimento dello stato di necessità; 4): violazione di legge ed eccesso di potere . Ha chiesto pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e nel merito il suo annullamento .
Si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto Controparte_4 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività dell'opposizione . Deve essere disattesa e dunque rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa individuazione del trasgressore nella persona del Dott. , formulata da parte ricorrente , posto che è Parte_4 stato documentalmente provato anche in altro giudizio che Parte_2 con atto Notaio in Cagliari del 24.06.2008 , abbia Persona_2 conferito a procura speciale “ affinché in nome e per conto Parte_4 della società compia i seguenti atti:…..5) rappresentare la società nelle procedure per richiedere l'autorizzazione allo scarico, per gli impianti societari”. Pur tenendo conto dell'ampiezza della procura concretamente rilasciata in favore di ( con possibilità di incassare crediti , provvedere Parte_4 all'assunzione , alla gestione ed amministrazione del personale, nominare i responsabili dei processi dei gestori tipici , stipulare contratti con impegno di spesa per l'ente), deve escludersi che detta procura possa essere considerata alla stregua di una delega di funzioni con conseguente trasferimento in capo a degli obblighi ordinariamente Parte_4
Pagina 2 facenti capo al titolare dell'attività , ovverossia al legale rappresentante dell'ente. Pur se in ambito diverso, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare che la delega di funzioni deve comportare il trasferimento di obbligazioni in capo al delegato , deve riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, deve essere espressa ed effettiva , non equivoca e deve essere effettuata in favore di un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione , gestione , controllo e spesa (corte di Cassazione Sez. Un. Sent. N. 38343 del 24.4.2014 in un caso peraltro totalmente diverso). La delega di funzioni , in altri termini, deve essere strutturata in maniera tale da comportare il trasferimento ad altro soggetto in via esclusiva delle facoltà e delle obbligazioni delegate. Dagli atti di causa , per contro, risulta il rilascio di una mera procura speciale ( ovverossia attribuzione del potere di rappresentanza dell'ente), non accompagnato da un chiaro ed inequivoco trasferimento di funzioni nel senso appena illustrato. Di talchè deve escludersi che possa essere qualificato come Parte_4 trasgressore. Nel merito l'opponente ha rilevato che i campionamenti sui quali si fonda l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, sono stai effettuati in condizioni climatiche eccezionali e ha dedotto che fin dal 22 febbraio 2013 e fino al 5 marzo 2013 si erano abbattute piogge insistenti provocando un sovraccarico delle immissioni di acque reflue bianche nell'impianto di depurazione , che avevano portato all'interno dell'impianto sostanze organiche conseguenti al dilavamento. Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a titolo di Sono stati Parte_2 concessi alle parti i termini 183 6 comma c.p.c. La Consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e integrata altresì dalle osservazioni dei CT , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate ha rilevato che : sul quesito n. 1 : “Accerti il CTU se il campionamento
Pagina 3 con metodo medio ponderale nell'arco delle 24 ore sia omeno sovrapponibile, quanto a qualità e rappresentatività del campione, a quello medio composito o a quello istantaneo” , è pervenuta alla conclusione che : Il campionamento medio composito, ponderato o meno, prevede che il parametro da analizzare possa variare all'interno dell'effluente durante un arco temporale definito e quindi prevede la raccolta di sottocampioni istantanei a intervalli regolari durante il succitato arco temporale….e che in base alle norme IRSA 6010, la metodologia descritta per il campionamento microbiologico prevede l'uso di bottiglie ad immersione idonee per i campionamenti istantanei pertanto il campionamento istantaneo è quello corretto per determinare l'Escherichia coli.” In ordine al quesito n. 2): “ se il risultato analitico del parametro Escherichia Coli possa essere alterato da piogge cadute nei giorni precedenti”, la CTU ha concluso “che gli eventi meteorologici occorsi in prossimità del campionamento non siano stati di intensità tale da alterare il risultato analitico. Vero è infatti che “nei 10 giorni precedenti il campionamento microbiologico ARPAS (giorno di campionamento incluso) la piovosità cumulata è stata pari a 66 mm, corrispondenti al 14% della piovosità media annua” e che dall' analisi dei dati pluviometrici, non è emersa alcuna anomalia che possa aver determinato un vizio nei campioni.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto : conferma l'Ordinanza Ingiunzione n° 143/I/2017 emessa il 28 giugno 2017 dal del CP_5
Settore della Provincia di Zona Controparte_6 CP_1 omogenea nei confronti di pari all'importo CP_2 Parte_2 di €. 3.000,00, pari al minimo della sanzione edittale prevista dall'art.133, c.1 del D.Lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale), più euro 6,00 di spese di notifica;
Condanna la società (C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp. te p.t. con sede legale in Nuoro nella via Straullu n° 35, a rimborsare alla , Zona omogenea di Olbia – Tempio CP_1 CP_1
(C.F. ) , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. Amministratore Straordinario Dott. le spese di lite che si CP_7 liquidano in €. 2.430,00 per compensi , oltre IVA , CPA e 15% per spese generali come per legge;
Pone definitivamente a carico della società attrice le spese di CTU così come già liquidate con separato decreto . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 31 maggio 2025 .
Pagina 4 Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
Pagina 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
Il Giudice Unico del Tribunale di Tempio Pausania nella persona del
Gop Dott.ssa Giovanna Marai Sulas , ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1800/2017 , proposto da:
Dott. (C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Nuoro il 28 agosto 1949 e residente in [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di Pt_2 Pa
con sede legale in Nuoro nella via Straullu n. 35 , rappresentato
[...]
e difeso dall'Avv. Aldo Luchi
- Ricorrente -
contro
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Amministratore Straordinario Dott. con sede legale in , in CP_3 CP_2 via Nanni 17/19 , rappresentata e difesa dai funzionari delegati Dott.ssa
Giulia Soru e Dott. Massimo Rodighiero Resistente in punto a Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa;
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con omissione dello “svolgimento del processo” , salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione .
Pagina 1 Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione , regolarmente notificato , il Dott. , ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 143/I/2016 emessa il 28.06.2017 e notificata il 12.7.2017 con la quale il dirigente del Settore 9 Sviluppo e ambiente Nord – Est della provincia di , Zona Olbia – CP_1 CP_2
Tempio , Dott.ssa , ingiungeva alla società Persona_1 Pt_2 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo
[...] di €. 3.000, oltre €. 6.00,00per spese di notifica e amministrative , per la presunta violazione della norma di cui all'art. 133 c.1 del D. Lgs 152/2006 per il superamento dei valori limite di emissione fissati per il parametro di
Escherichia Coli dalla tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del predetto decreto , e contestata con il verbale ARPA n. 9751/2013, con riferimento al depuratore comunale di GO CI , loc. LA PA .
Ha dedotto : 1) la nullità per omessa individuazione del trasgressore nella persona del Dott. ; 2): violazione dell'art. 3 della legge Parte_4
689/81 per erronea individuazione del trasgressore;
3): violazione di legge ed eccesso di potere , mancato riconoscimento dello stato di necessità; 4): violazione di legge ed eccesso di potere . Ha chiesto pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e nel merito il suo annullamento .
Si è costituita in giudizio la , la quale ha chiesto Controparte_4 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività dell'opposizione . Deve essere disattesa e dunque rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa individuazione del trasgressore nella persona del Dott. , formulata da parte ricorrente , posto che è Parte_4 stato documentalmente provato anche in altro giudizio che Parte_2 con atto Notaio in Cagliari del 24.06.2008 , abbia Persona_2 conferito a procura speciale “ affinché in nome e per conto Parte_4 della società compia i seguenti atti:…..5) rappresentare la società nelle procedure per richiedere l'autorizzazione allo scarico, per gli impianti societari”. Pur tenendo conto dell'ampiezza della procura concretamente rilasciata in favore di ( con possibilità di incassare crediti , provvedere Parte_4 all'assunzione , alla gestione ed amministrazione del personale, nominare i responsabili dei processi dei gestori tipici , stipulare contratti con impegno di spesa per l'ente), deve escludersi che detta procura possa essere considerata alla stregua di una delega di funzioni con conseguente trasferimento in capo a degli obblighi ordinariamente Parte_4
Pagina 2 facenti capo al titolare dell'attività , ovverossia al legale rappresentante dell'ente. Pur se in ambito diverso, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare che la delega di funzioni deve comportare il trasferimento di obbligazioni in capo al delegato , deve riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, deve essere espressa ed effettiva , non equivoca e deve essere effettuata in favore di un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione , gestione , controllo e spesa (corte di Cassazione Sez. Un. Sent. N. 38343 del 24.4.2014 in un caso peraltro totalmente diverso). La delega di funzioni , in altri termini, deve essere strutturata in maniera tale da comportare il trasferimento ad altro soggetto in via esclusiva delle facoltà e delle obbligazioni delegate. Dagli atti di causa , per contro, risulta il rilascio di una mera procura speciale ( ovverossia attribuzione del potere di rappresentanza dell'ente), non accompagnato da un chiaro ed inequivoco trasferimento di funzioni nel senso appena illustrato. Di talchè deve escludersi che possa essere qualificato come Parte_4 trasgressore. Nel merito l'opponente ha rilevato che i campionamenti sui quali si fonda l'Ordinanza Ingiunzione impugnata, sono stai effettuati in condizioni climatiche eccezionali e ha dedotto che fin dal 22 febbraio 2013 e fino al 5 marzo 2013 si erano abbattute piogge insistenti provocando un sovraccarico delle immissioni di acque reflue bianche nell'impianto di depurazione , che avevano portato all'interno dell'impianto sostanze organiche conseguenti al dilavamento. Sono stati concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie. La causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU e sulle conclusioni delle parti è stata decisa con termini ex art. 190 cpc. Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Appare preliminarmente opportuno osservare che la pretesa avanzata dall'utente è qualificabile come domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da a titolo di Sono stati Parte_2 concessi alle parti i termini 183 6 comma c.p.c. La Consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e integrata altresì dalle osservazioni dei CT , le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate ha rilevato che : sul quesito n. 1 : “Accerti il CTU se il campionamento
Pagina 3 con metodo medio ponderale nell'arco delle 24 ore sia omeno sovrapponibile, quanto a qualità e rappresentatività del campione, a quello medio composito o a quello istantaneo” , è pervenuta alla conclusione che : Il campionamento medio composito, ponderato o meno, prevede che il parametro da analizzare possa variare all'interno dell'effluente durante un arco temporale definito e quindi prevede la raccolta di sottocampioni istantanei a intervalli regolari durante il succitato arco temporale….e che in base alle norme IRSA 6010, la metodologia descritta per il campionamento microbiologico prevede l'uso di bottiglie ad immersione idonee per i campionamenti istantanei pertanto il campionamento istantaneo è quello corretto per determinare l'Escherichia coli.” In ordine al quesito n. 2): “ se il risultato analitico del parametro Escherichia Coli possa essere alterato da piogge cadute nei giorni precedenti”, la CTU ha concluso “che gli eventi meteorologici occorsi in prossimità del campionamento non siano stati di intensità tale da alterare il risultato analitico. Vero è infatti che “nei 10 giorni precedenti il campionamento microbiologico ARPAS (giorno di campionamento incluso) la piovosità cumulata è stata pari a 66 mm, corrispondenti al 14% della piovosità media annua” e che dall' analisi dei dati pluviometrici, non è emersa alcuna anomalia che possa aver determinato un vizio nei campioni.”
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto : conferma l'Ordinanza Ingiunzione n° 143/I/2017 emessa il 28 giugno 2017 dal del CP_5
Settore della Provincia di Zona Controparte_6 CP_1 omogenea nei confronti di pari all'importo CP_2 Parte_2 di €. 3.000,00, pari al minimo della sanzione edittale prevista dall'art.133, c.1 del D.Lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale), più euro 6,00 di spese di notifica;
Condanna la società (C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp. te p.t. con sede legale in Nuoro nella via Straullu n° 35, a rimborsare alla , Zona omogenea di Olbia – Tempio CP_1 CP_1
(C.F. ) , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t. Amministratore Straordinario Dott. le spese di lite che si CP_7 liquidano in €. 2.430,00 per compensi , oltre IVA , CPA e 15% per spese generali come per legge;
Pone definitivamente a carico della società attrice le spese di CTU così come già liquidate con separato decreto . Così deciso in Tempio Pausania il giorno 31 maggio 2025 .
Pagina 4 Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
Pagina 5