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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 3478/2022 del R.G.A.C.,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Savasta;
Parte_1
-attore-
E
e ; CP_1 Controparte_2
-convenuti contumaci-
Conclusioni della parte costituita come da verbale di udienza del 27.1.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, e Parte_1 CP_1
, allegando di essere proprietario di un fabbricato sito in Barletta alla via Controparte_2
Regina Margherita n. 244, riportato in catasto fabbricati al foglio 127, p.lla 6597, sub 1, il cui accesso è consentito attraverso una strada staccata dalla via principale di propria esclusiva proprietà. Allegava che sulla predetta strada insiste anche una palazzina, riportata nel catasto fabbricati di Barletta al foglio 127, p.lla 836, sub. 9, di proprietà di e , il cui accesso è consentito mediante una servitù di Controparte_2 CP_1 passaggio costituita sulla strada di proprietà dell'attore.
Argomentava che l'esistenza di tale servitù era stata accertata con sentenza del Tribunale di Bari, n. 1073 del 4.6.1964, depositata il 15.9.1964, divenuta definitiva in mancanza di impugnazione, resa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 2536/1962 tra Parte_2
[. [...]
- (danti causa e nonni dell'attore) e (dante causa
[...] Persona_1 Persona_2
e nonno degli odierni convenuti), nel quale quest'ultimo rivendicava la proprietà della stradetta. Il Tribunale di Bari dava atto della proprietà della stradetta, della larghezza di quattro metri, in capo ai , mentre a favore del solo della servitù di Parte_1 CP_1 passaggio sulla stessa stradetta, a vantaggio della proprietà di quest'ultimo. Gli atti di disposizione dei predetti immobili non avevano mai disposto diversamente rispetto a quanto statuito nella citata sentenza, sicché adduceva che (succedutosi Parte_1
a e ) allo stato attuale e per successivi acquisti era Parte_2 Persona_1 proprietario della stradetta su cui si affacciava il fabbricato di proprietà di
[...]
e (succedutisi a ), i quali, rispetto a detta strada, CP_2 CP_1 Persona_2 avevano unicamente il diritto di servitù di passaggio per poter accedere al loro immobile.
Riferiva che da qualche tempo gli odierni convenuti, che di solito utilizzavano la strada consentendo, comunque, il passaggio dei mezzi dell'attore, avevano iniziato ad occupare stabilmente la strada con automezzi di loro proprietà, ponendo in essere un eccesso di uso della servitù con evidente pregiudizio nei confronti dell'attore. Tale abuso della servitù costituiva un'illecita limitazione al diritto di proprietà dell'attore, che aveva prodotto anche un danno contra ius, tenuto conto che lo stesso di fatto non poteva disporre, Parte_1 anche nei limiti del peso gravante, della stradetta di sua esclusiva proprietà, non potendo, ad esempio, accedervi con mezzi propri, in quanto la stessa risultava puntualmente occupata dai mezzi dei convenuti, oltre al danno morale. E ciò in violazione del principio di carattere generale, di cui all'art. 1065 c.c., secondo cui la servitù deve essere esercitata in modo tale da arrecare il minor aggravio possibile al fondo servente.
Nonostante l'inviata diffida i convenuti perseguivano nei loro comportamenti;
il procedimento di mediazione obbligatoria era stato esperito con esito negativo.
Concludeva l'attore chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà della stradina di pertinenza al fabbricato sito in Barletta alla Via Regina Margherita, riportato in catasto fabbricati al fg. 127, p.lla 836, sub. 1, accertare e dichiarare che Controparte_2
e su tale stradina hanno solo diritto di passaggio, accertare e dichiarare CP_1
l'abuso della servitù di passaggio da parte dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al ripristino delle modalità di utilizzo della stradetta, limitando lo stesso al solo passaggio di mezzi, con condanna in via equitativa al pagamento del risarcimento del danno, in solido tra di loro, nella misura ritenuta di giustizia e, in caso di perdurante inadempimento, condannare in via equitativa i convenuti al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, oltre al pagamento delle spese di lite.
2 Instaurato il contraddittorio nessuno si costituiva per i convenuti, che all'udienza del
27.3.2023 erano dichiarati contumaci.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali;
all'udienza del 27.1.2025, subentrata la scrivente nel ruolo, la causa era trattenuta in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, della memoria conclusionale. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 29.3.2025.
* * * * * * *
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il propone esplicitamente domande che Parte_1 hanno natura petitoria: l'attore chiede che sia accertato il proprio diritto di proprietà della stradina di pertinenza al fabbricato sito in Barletta alla Via Regina Margherita riportato in catasto fabbricati al fg. 127, p.lla 836, sub. 1, nonché la mera servitù di passaggio sulla stessa dei convenuti;
chiede, poi, accertarsi l'abuso della servitù da parte dei convenuti, con le conseguenti pronunce ripristinatorie, risarcitorie e sanzionatorie.
È noto che l'onere probatorio nelle azioni di revindica è particolarmente gravoso, si parla di probatio diabolica, l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene. La questione investe uno degli elementi costitutivi della domanda, per cui la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, che prescinde dal comportamento processuale di controparte.
Nel caso di specie non può nemmeno discorrersi di non contestazione ex art. 115 c.p.c. essendo i convenuti rimasti contumaci, non essendosi costituiti in giudizio.
Anche volendo interpretare la richiesta esplicita di accertamento della titolarità dell'attore della proprietà della stradetta e della titolarità in capo ai convenuti di una mera servitù di passaggio sulla stessa quale mero presupposto della domanda risarcitoria, sul Parte_1 gravava l'onere di dimostrare l'effettiva titolarità, dal lato attivo e passivo, del rapporto dedotto in giudizio, che è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, senza che l'eventuale contumacia di controparte assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.
3 2951 del 16.2.2016 e succ. conf., ex plurimis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24375 dell'11.9.2024).
A sostegno della propria domanda il ha addotto di essere “proprietario di un Parte_1 fabbricato sito in Barletta alla via Regina Margherita n. 244 riportato in catasto fabbricati al foglio 127, p.lla 6597 sub 1 il cui accesso è consentito attraverso una strada staccata dalla via principale di esclusiva proprietà”; ha aggiunto che nella “sentenza del Tribunale di Bari, I sez. civile, n. 1073 del 04.06.1964 depositata il 15.09.1964 resa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 2536/1962 tra i sig.ri e Parte_3
… il Tribunale osservava che l'indagine interpretativa compiuta Persona_2 attraverso il coordinamento delle disposizioni contenute nel citato testamento «indicano nei , succeduti per successivi trasferimenti al , i proprietari Parte_1 Parte_4 della parte di terreno destinata a strada» (pag. 13)”.
Ha riportato che tale sentenza avesse acquistato autorità di cosa giudicata, non essendo mai stata impugnata;
benché nella copia prodotta non sia stato annotato il passaggio in giudicato, che, pertanto, non risulta dimostrato.
L'attore ha, poi, allegato che negli anni, per successivi trasferimenti, il fabbricato pervenne al (dante causa e nonno degli odierni convenuti) mentre il terreno ai Persona_2 coniugi e (danti causa e nonni dell'attore); gli atti di Parte_2 Persona_1 disposizione dei predetti immobili non avrebbero mai disposto diversamente rispetto a quanto statuito nella citata sentenza, sicché , succeduto a Parte_1 Parte_2
e , allo stato attuale e per successivi acquisti sarebbe proprietario
[...] Persona_1 della stradetta cui si affaccia il fabbricato di proprietà di e Controparte_2 CP_1
, succeduti a , i quali, rispetto a detta strada, avrebbero
[...] Persona_2 unicamente il diritto di servitù di passaggio per poter accedere al loro immobile.
Anche queste asserzioni dell'attore rimangono prive di supporto probatorio.
È bene precisare che, nelle proprie argomentazioni, parte attrice non fa puntuale riferimento al valore probatorio della documentazione copiosa, che pure ha prodotto. “… deve ribadirsi, in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento
4 processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2435 del 1°.2.2008).
“L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 dell'8.2.2018).
Nel caso di specie, per provare la propria titolarità della proprietà della stradetta (ma anche della servitù di passaggio dei convenuti), l'attore nell'atto introduttivo si limita a fare esplicito riferimento solo alla sentenza del Tribunale di Bari del 1964, genericamente adducendo che vi siano stati successivi passaggi di proprietà dalle parti di quel giudizio alle parti del presente giudizio, senza indicare specificamente tali passaggi.
All'uopo non sufficiente è neppure l'argomentazione dell'attore di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in cui afferma che, “dalla semplice lettura della documentazione in atti, pacifica è la sussistenza del diritto del di proprietà di tale stradina che Parte_1 conduce al fabbricato, pure in sua proprietà, in Barletta alla via Regina Margherita n. 244 riportato in catasto fabbricati al foglio 127, p.lla 6597 sub 1”.
Unico esplicito riferimento è nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in cui l'attore afferma “negli anni la stradina per cui è causa è pervenuta dapprima ai coniugi e (danti causa e nonni dell'attore) e da ultimo in Parte_2 Persona_1 proprietà esclusiva del con atto per Notaio del 06.06.2002 Parte_1 Per_3
(tutti atti prodotti nel fascicolo di parte)”. Con la comparsa conclusionale aggiunge “negli anni, per successivi trasferimenti, il fabbricato pervenne al (dante causa Persona_2
e nonno degli odierni convenuti), mentre il terreno ai coniugi e Parte_2 Per_1
, danti causa e nonni dell'attore, il quale a sua volta ha edificato su detto suolo un
[...] fabbricato”.
5 Ciò posto, leggendo l'atto pubblico del 2002, richiamato espressamente nella memoria istruttoria dal , risulta che (n. il 1°.7.1932) e Parte_1 Controparte_3 Parte_1
procedevano alla divisione consensuale dei beni ereditati dalla madre TR
. accettava, come propria quota, un piccolo fabbricato in Persona_1 TR
Barletta con accesso dal civico 244, già civico 242, di Via Regina Margherita, attraverso la stradina privata che sbocca su detta via, composto da piano cantinato o celliere della superficie di metri quadri centoquarantotto (mq. 148) circa, da due vani in piano terra e da tre vani in primo piano, il tutto confinante con stradina privata che si apre su Via
Regina Margherita, con zonetta di terreno destinata ad accesso, con il suolo assegnato a e con proprietà , in NCEU al foglio 127, particelle: 716, sub. 1, 2, 3 Controparte_3 CP_1
e 4. Nello stesso atto pubblico all'art. 3 si legge che “le quote in oggetto vengono assegnate nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, dipendenza, diritto, azione e ragione, servitù attiva e passiva, … I condividenti precisano che la più volte citata stradina privata che sbocca su via Regina
Margherita e precisamente tutti i diritti vantati dalla dante causa dei condividenti restano comuni solo alla quota attribuita a ed a quella attribuita a Parte_1 CP_3
mentre la quota di avrà sulla stessa solo il diritto di passaggio a
[...] TR piedi e con mezzi meccanici, che vi possano transitare”.
Tale proprietà da con lo stesso atto notarile era venduta all'attore. TR
Ecco che dall'atto risulta che non acquistava la proprietà della TR stradina (ammettendo che, in assenza di indicazioni catastali univoche, si discorra della stessa stradina di cui al presente giudizio) ma solo il diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici.
Nell'atto non si parla di altre stradette, né i dati catastali dei beni riferiti al CP_4
prima e al dopo corrispondono a quelli indicati nel presente
[...] Parte_1 giudizio sia per il bene di cui l'attore si afferma proprietario nell'incipit dell'atto di citazione
(fabbricato sito in Barletta alla via Regina Margherita n. 244 riportato in catasto fabbricati al foglio 127, p.lla 6597 sub 1) sia di quello di cui chiede dichiararsi il proprio diritto di proprietà (stradina di pertinenza al fabbricato sito in Barletta alla Via Regina Margherita riportato in catasto fabbricati al fg. 127, p.lla 836, sub. 1).
Con il successivo atto del 2013, l'attore acquistava da altro immobile, TR ovvero una zona di suolo edificatorio a Barletta in Catasto Terreni del Comune di Barletta al foglio 127, p.lla 842. Questo bene era pervenuto all'alienante giusta donazione di cui allo stesso atto da parte di del bene pervenuto a quest'ultimo giusta l'atto Controparte_3 di divisione del 2002. In quell'atto accettava come propria quota la zona di Controparte_3
6 suolo edificatorio a Barletta in catasto terreni del Comune di Barletta al foglio 127, p.lla
842. Nulla viene scritto nell'atto del 2013 in merito alla stradina privata che sbocca su via
Regina Margherita, che, comunque, in base all'atto del 2002 non era attribuita in piena proprietà al che non poteva, dunque, trasferirne la piena proprietà. CP_3
Peraltro, proprio prendendo a riferimento la sentenza del Tribunale di Bari del 1964, che riportava in motivazione la proprietà della stradina in capo a - Parte_2 Per_1
non è dimostrato come poi la proprietà sia stata trasmessa ai figli dalla sola
[...] Per_1
, con testamento, peraltro citato negli atti notarili del 2002 e 2013, ma non prodotto.
[...]
Gli atti di acquisto (successivi, per quello che rileva, alla sentenza del 1964, a cui fare riferimento secondo le allegazioni dell'attore) non permettono di accertare il trasferimento all'attore della proprietà esclusiva della stradina, sia perché nessun titolo trasferisce a la proprietà esclusiva della stessa, sia perché non è chiaro il bene di cui Parte_1
l'attore chiede l'accertamento della proprietà nelle conclusioni, in mancanza di indicazione univoca sia nelle allegazioni sia nelle produzioni documentali (“accertare e dichiarare il diritto di proprietà del sig. della stradina di pertinenza al fabbricato sito Parte_1 in Barletta alla Via Regina Margherita riportato in catasto fabbricati al fg. 127, p.lla 836, sub. 1”, fabbricato che forse corrisponde a quello che tardivamente, solo nella comparsa conclusionale, l'attore riferisce di aver edificato, ma di cui nulla è dimostrato in giudizio).
Si aggiunge che evidentemente la pronuncia di accertamento della proprietà della stradina in capo all'attore sarebbe stata strettamente connessa all'accertamento in capo ai convenuti del mero diritto di servitù di passaggio, come supra detto sia in relazione alla specifica conclusione del sia in relazione, comunque, all'accertamento della Parte_1 titolarità passiva del rapporto, finalizzato alle domande ripristinatorie e risarcitorie,
Ebbene, neppure dimostrato in giudizio è il diritto di servitù di passaggio sulla stradina da parte dei convenuti. Nessun atto e/o contratto è stato depositato a supporto della affermazione che i convenuti sono gli aventi causa di , che nella sentenza Persona_2 del Tribunale di Bari del 1964 era individuato come titolare del mero diritto di servitù di passaggio.
Evidentemente negli atti notarili rogati a mano risalenti ad un'epoca precedente alla sentenza citata (per quanto non puntualmente richiamati nelle allegazioni difensive) non può rinvenirsi alcun supporto probatorio. Nessun altro documento probatorio all'uopo risulta prodotto. Vista la contumacia dei convenuti neppure si può discorrere ex art. 115
c.p.c. di circostanze non contestate.
7 Non si discute nel presente giudizio di una mera molestia di fatto posta in essere dai convenuti (come pure riportata dai testi e raffigurata nelle fotografie prodotte), ma di un abuso dell'esercizio della servitù, che presuppone la titolarità di tale diritto in capo ai convenuti e, dunque, la proprietà in capo agli stessi del fondo dominante, non dimostrata.
I provvedimenti di condanna al ripristino delle modalità di utilizzo della stradetta e di risarcimento del danno per comportamento contra ius, evidentemente presuppongono oltre alla prova del diritto violato (mancante come già si è detto) anche la titolarità della posizione soggettiva dei convenuti, altrettanto priva di supporto probatorio.
Le domande dell'attore non possono, dunque, essere accolte.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, attesa la contumacia dei convenuti. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14.3.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e , ogni altra domanda,
[...] CP_1 Controparte_2 eccezione, difesa rigettata e/o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 26.4.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
8