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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 12741/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, dall'avv. BALBO DANIELA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso,
[...] P.IVA_2 giusta procura in atti, dagli avv.ti dall'avv. BOLDRINI MARCO e dall'avv. DI PAOLA NUNZIO
TI US
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IA ON
CONVENUTI
OGGETTO: ripetizione indebito
All'udienza del 28.10.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premessi i contratti di appalto sottoscritti con Parte_2 [...]
e con Controparte_2 Controparte_1 per l'esecuzione del I e del II lotto dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale di Acireale, riferiva che essendo quest'ultima società subentrata nella realizzazione delle pagina 1 di 5 opere senza soluzione di continuità rispetto a e non Controparte_2 avendo la Direzione dei lavori provveduto a redigere uno stato di consistenza al momento del cambio di appaltatore, si era verificata una situazione di incertezza nella contabilità, evidenziatasi nel momento in cui, a seguito di vicende che avevano condotto alla sospensione dei lavori ed alla nomina di nuovo
Direttore dei lavori nella persona dell'ing. quest'ultimo aveva rilevato una CP_3 contabilizzazione dei lavori fino al SAL 24 del 30.11.2017 errata in eccesso;
richiamando quanto affermato poi nella relazione contabile eseguita dall'ing. , affermava di aver corrisposto Persona_1 alla convenuta ed a somme in eccesso per complessivi € Controparte_2
656.883,51, senza tuttavia che fosse possibile ricavare in quale ammontare fossero stati riconosciuti a ciascuna delle due imprese importi superiori a quelli realmente eseguiti. Riferendo che nessuna delle due imprese aveva offerto elementi utili per ricostruire la corrispondenza dei pagamenti ai lavori eseguiti, chiedeva condannare e Controparte_2 [...]
in solido fra loro (ma contenendo la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1 nella misura di € 412.176,89, pari all'importo complessivo dei pagamenti ricevuti), al pagamento in proprio favore della somma di € 656.883,51 oltre IVA ed interessi ex art. 1284 IV comma cc, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e CP_1 Controparte_1 CP_1 [...]
eccependo fra l'altro ed in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Controparte_2
Catania in ragione della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nei rispettivi contratti.
Ritenuta la preliminare fondatezza di tale eccezione, le parti venivano dunque invitate a discutere sul punto e veniva fissata udienza ex art. 281 sexies cpc;
tuttavia Controparte_2 rinunziava all'eccezione, mentre Controparte_1 CP_1 insisteva nella stessa.
La causa veniva dunque assunta in riserva.
Il procedimento viene parzialmente deciso con la presente sentenza non definitiva tra parte attrice e mentre viene rimesso sul ruolo Controparte_1 CP_1 sulla domanda svolta dall'attrice nei confronti di Controparte_2
Si legge nel contratto sottoscritto tra le parti, all'art. 25: “ qualsiasi controversia tra le parti relativa o comunque inerente o derivante dal presente contratto, compresa la sua risoluzione, sarà deferita ad
Arbitrato amministrato, con sede a Ravenna, rituale e secondo il diritto italiano e applicandosi le norme del Codice di Procedura Civile italiano…gli arbitri decideranno in via rituale, come si è detto, secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale ( art. 816 e seguenti)”. pagina 2 di 5 Il tenore delle espressioni adoperate dalle parti rende evidente la volontà di fare riferimento ad un arbitrato rituale “ … Va, inoltre, rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la differenza fra i due istituti sta in ciò: che, mentre nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825
c.p.c., nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento della determinazione contrattuale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà
(cfr. Cass. n. 18973/2023, Cass. n. 25927/2022, Cass. n. 42049/2021, Cass. n. 21059/2019, Cass. n.
7189/2019, Cass. n. 23629/2015). È stato, al riguardo, precisato che non costituiscono elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale ed escludere quello rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o nella veste di amichevoli compositori -non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (arg. ex art. 822, comma
1, c.p.c.)-, nè la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell'inappellabilità - ipotizzabile anche rispetto al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.-, né tantomeno la previsione dell'esonero degli arbitri dall'osservanza di "formalità di procedura" -anch'essa non incompatibile con
l'arbitrato rituale, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 816-bis, comma 1, c.p.c.-, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine a una "controversia" (cfr. Cass. 4315/2023, Cass. n.
21059/2019, Cass. n. 10805/2014, Cass. n. 16425/2009, Cass. n. 24059/2006, Cass. n.
2531/2005, Cass. 7520/2001, Cass. n. 833/1999).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 112/2024).
L'eccezione proposta dalla parte convenuta pone la risoluzione di una questione di competenza e non di giurisdizione, come affermato da consolidata ed autorevole giurisprudenza: "in presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda". (Cassazione civile, sez. un., 23 febbraio 2000, n. 15 e nello stesso senso Cass. N 112/2024 cit : “ … la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153/2013, è ormai stabilmente orientata nel senso che l'eccezione di arbitrato rituale debba ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali. Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, il massimo consesso nomofilattico ha ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse Sezioni Unite con pagina 3 di 5 sentenza n. 527/2000, affermando che "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza". Il principio è stato poi ripreso dalla sentenza n. 23176/2015, la quale ha precisato che
"anche prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza", e quindi ribadito nelle successive pronunce (cfr., ex ceteris, Cass. n.
16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n. 21924/2018)”).
L'eccezione è peraltro tempestiva ed onera il giudice di esaminare la clausola compromissoria di cui la parte intende valersi. Difatti, anche "l'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario, qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria, materialmente annessa al contratto, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Pertanto, nel caso in cui la questione di incompetenza sia proposta non agli arbitri, ma al giudice ordinario che una delle parti abbia adito nonostante la sussistenza di un patto compromissorio, il giudice ordinario, di fronte all'eccezione di arbitrato, deve accertare la validità o meno della clausola compromissoria, considerata nei suoi effetti processuali, come strumento preclusivo o meno della competenza del giudice ordinario, e deve dichiarare la competenza degli arbitri in caso di ritenuta validità della clausola, ovvero affermare la propria competenza in caso contrario" (Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 1998, n. 11294).
Orbene, nel caso che occupa, anzitutto, la clausola è inserita in un contratto di appalto del 12.5.2027 redatto per iscritto e non pone problemi di interpretazione, avendo le parti chiaramente manifestato la propria volontà contrattuale di deferire ad un collegio di arbitri qualsiasi controversia relativa o comunque inerente o derivante dal contratto;
esse hanno altresì definito la natura dell'arbitrato di che trattasi (rituale) e non è revocabile in dubbio che la pretesa creditoria della società attrice derivi dall' esecuzione del contratto.
Ne deriva la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e la conseguente applicabilità alla controversia in oggetto dell'art. 25 del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile pagina 4 di 5 alle controversie di valore indeterminato e tenuto conto del fatto che la controversia è stata decisa su questione di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di per essere competenti Controparte_1 CP_1 gli arbitri;
- Condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 CP_1 procedimento liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento tra l'attrice e . Controparte_4
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Giudice
( Dott.ssa Gaia Di Bella )
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 12741/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso, dall'avv. BALBO DANIELA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso,
[...] P.IVA_2 giusta procura in atti, dagli avv.ti dall'avv. BOLDRINI MARCO e dall'avv. DI PAOLA NUNZIO
TI US
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IA ON
CONVENUTI
OGGETTO: ripetizione indebito
All'udienza del 28.10.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premessi i contratti di appalto sottoscritti con Parte_2 [...]
e con Controparte_2 Controparte_1 per l'esecuzione del I e del II lotto dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale di Acireale, riferiva che essendo quest'ultima società subentrata nella realizzazione delle pagina 1 di 5 opere senza soluzione di continuità rispetto a e non Controparte_2 avendo la Direzione dei lavori provveduto a redigere uno stato di consistenza al momento del cambio di appaltatore, si era verificata una situazione di incertezza nella contabilità, evidenziatasi nel momento in cui, a seguito di vicende che avevano condotto alla sospensione dei lavori ed alla nomina di nuovo
Direttore dei lavori nella persona dell'ing. quest'ultimo aveva rilevato una CP_3 contabilizzazione dei lavori fino al SAL 24 del 30.11.2017 errata in eccesso;
richiamando quanto affermato poi nella relazione contabile eseguita dall'ing. , affermava di aver corrisposto Persona_1 alla convenuta ed a somme in eccesso per complessivi € Controparte_2
656.883,51, senza tuttavia che fosse possibile ricavare in quale ammontare fossero stati riconosciuti a ciascuna delle due imprese importi superiori a quelli realmente eseguiti. Riferendo che nessuna delle due imprese aveva offerto elementi utili per ricostruire la corrispondenza dei pagamenti ai lavori eseguiti, chiedeva condannare e Controparte_2 [...]
in solido fra loro (ma contenendo la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1 nella misura di € 412.176,89, pari all'importo complessivo dei pagamenti ricevuti), al pagamento in proprio favore della somma di € 656.883,51 oltre IVA ed interessi ex art. 1284 IV comma cc, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e CP_1 Controparte_1 CP_1 [...]
eccependo fra l'altro ed in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Controparte_2
Catania in ragione della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nei rispettivi contratti.
Ritenuta la preliminare fondatezza di tale eccezione, le parti venivano dunque invitate a discutere sul punto e veniva fissata udienza ex art. 281 sexies cpc;
tuttavia Controparte_2 rinunziava all'eccezione, mentre Controparte_1 CP_1 insisteva nella stessa.
La causa veniva dunque assunta in riserva.
Il procedimento viene parzialmente deciso con la presente sentenza non definitiva tra parte attrice e mentre viene rimesso sul ruolo Controparte_1 CP_1 sulla domanda svolta dall'attrice nei confronti di Controparte_2
Si legge nel contratto sottoscritto tra le parti, all'art. 25: “ qualsiasi controversia tra le parti relativa o comunque inerente o derivante dal presente contratto, compresa la sua risoluzione, sarà deferita ad
Arbitrato amministrato, con sede a Ravenna, rituale e secondo il diritto italiano e applicandosi le norme del Codice di Procedura Civile italiano…gli arbitri decideranno in via rituale, come si è detto, secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale ( art. 816 e seguenti)”. pagina 2 di 5 Il tenore delle espressioni adoperate dalle parti rende evidente la volontà di fare riferimento ad un arbitrato rituale “ … Va, inoltre, rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la differenza fra i due istituti sta in ciò: che, mentre nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825
c.p.c., nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento della determinazione contrattuale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà
(cfr. Cass. n. 18973/2023, Cass. n. 25927/2022, Cass. n. 42049/2021, Cass. n. 21059/2019, Cass. n.
7189/2019, Cass. n. 23629/2015). È stato, al riguardo, precisato che non costituiscono elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale ed escludere quello rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o nella veste di amichevoli compositori -non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (arg. ex art. 822, comma
1, c.p.c.)-, nè la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell'inappellabilità - ipotizzabile anche rispetto al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.-, né tantomeno la previsione dell'esonero degli arbitri dall'osservanza di "formalità di procedura" -anch'essa non incompatibile con
l'arbitrato rituale, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 816-bis, comma 1, c.p.c.-, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine a una "controversia" (cfr. Cass. 4315/2023, Cass. n.
21059/2019, Cass. n. 10805/2014, Cass. n. 16425/2009, Cass. n. 24059/2006, Cass. n.
2531/2005, Cass. 7520/2001, Cass. n. 833/1999).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 112/2024).
L'eccezione proposta dalla parte convenuta pone la risoluzione di una questione di competenza e non di giurisdizione, come affermato da consolidata ed autorevole giurisprudenza: "in presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda". (Cassazione civile, sez. un., 23 febbraio 2000, n. 15 e nello stesso senso Cass. N 112/2024 cit : “ … la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153/2013, è ormai stabilmente orientata nel senso che l'eccezione di arbitrato rituale debba ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali. Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, il massimo consesso nomofilattico ha ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse Sezioni Unite con pagina 3 di 5 sentenza n. 527/2000, affermando che "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza". Il principio è stato poi ripreso dalla sentenza n. 23176/2015, la quale ha precisato che
"anche prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza", e quindi ribadito nelle successive pronunce (cfr., ex ceteris, Cass. n.
16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n. 21924/2018)”).
L'eccezione è peraltro tempestiva ed onera il giudice di esaminare la clausola compromissoria di cui la parte intende valersi. Difatti, anche "l'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario, qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria, materialmente annessa al contratto, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Pertanto, nel caso in cui la questione di incompetenza sia proposta non agli arbitri, ma al giudice ordinario che una delle parti abbia adito nonostante la sussistenza di un patto compromissorio, il giudice ordinario, di fronte all'eccezione di arbitrato, deve accertare la validità o meno della clausola compromissoria, considerata nei suoi effetti processuali, come strumento preclusivo o meno della competenza del giudice ordinario, e deve dichiarare la competenza degli arbitri in caso di ritenuta validità della clausola, ovvero affermare la propria competenza in caso contrario" (Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 1998, n. 11294).
Orbene, nel caso che occupa, anzitutto, la clausola è inserita in un contratto di appalto del 12.5.2027 redatto per iscritto e non pone problemi di interpretazione, avendo le parti chiaramente manifestato la propria volontà contrattuale di deferire ad un collegio di arbitri qualsiasi controversia relativa o comunque inerente o derivante dal contratto;
esse hanno altresì definito la natura dell'arbitrato di che trattasi (rituale) e non è revocabile in dubbio che la pretesa creditoria della società attrice derivi dall' esecuzione del contratto.
Ne deriva la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e la conseguente applicabilità alla controversia in oggetto dell'art. 25 del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile pagina 4 di 5 alle controversie di valore indeterminato e tenuto conto del fatto che la controversia è stata decisa su questione di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di per essere competenti Controparte_1 CP_1 gli arbitri;
- Condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 CP_1 procedimento liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento tra l'attrice e . Controparte_4
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Giudice
( Dott.ssa Gaia Di Bella )
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