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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 24/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2025, proposto da CA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 22083/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;
Rilevato che il ricorso non è assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso che – a prescindere dalla possibilità di riconoscere la validità del titolo professionale in possesso della parte appellante, anche se non ufficialmente riconosciuto dall’ordinamento dello stato membro dove è stato conseguito, questione oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – il Ministero ha comunque proceduto ad uno scrutinio comparativo fra il percorso formativo da lei seguito e quello richiesto dall’ordinamento italiano per il conseguimento della qualificazione professionale al cui riconoscimento la parte appellante aspira;
e che, la ridetta valutazione, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, rispetta i criteri dettati dall’Adunanza Plenaria n. 20 del 28 dicembre del 2022 giungendo a risultati che, nella parte in cui escludono in concreto detta equipollenza, si presentano congrui e logicamente coerenti con i dati tecnici e didattici rilevati da detto percorso che l’amministrazione ha proceduto a esaminare analiticamente;
considerato altresì che non sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato vertendosi, a tutto concedere, in questioni relative a danni economicamente ristorabili, e dunque risarcibili per equivalente;
ritenuto in definitiva che non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare e, ciò non di meno, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (Ricorso numero: 83/2025).
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO