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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, rimessa al Collegio all'udienza del 2.4.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di separazione;
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Venere IL del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 Venere IL del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso, -ricorrente - nonchè P.M. in sede - interventore ex lege -
Conclusioni: per le parti come da note scritte in sostituzione d'udienza del 2.4.2025; visto del PM. Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 3.2.2025, e Parte_1
hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di Parte_2 separazione di cui al decreto di omologazione cronol. n. 6584/2022 del 12/10/2022, pubblicato il 21/10/2022. In particolare, hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 12.9.1993 a CP_1 e di essersi separati consensualmente nel 2022, alle seguenti condizioni:
- affidamento congiunto della figlia minore, , con collocazione Persona_1 prevalente presso il padre, ferma restando la libertà della piccola di recarsi, per il tempo ed ogni qualvolta lo voglia, presso la madre [ndr: la figlia maggiore
[...]
avendo instaurato una convivenza more uxorio e la seconda figlia Per_2 Per_3 vivendo già con il papà];
- assegnazione della casa coniugale alla unitamente al mobilio;
il IL continuerà Pt_1 a vivere presso l'abitazione sita in c.da Filiciuzzo;
il canone di locazione dell'appartamento di via Donatello verrà percepito dal fino a quando non avrà Pt_1 terminato di pagare il finanziamento contratto per l'acquisto della Fiat Panda, successivamente sarà percepito dalla il magazzino annesso alla abitazione sita Pt_1 in c.da Filiciuzzo, sarà nella disponibilità di entrambi i coniugi e quando uno dei due avesse intenzione di utilizzarlo dovrà informare l'altro;
1 - la madre potrà vedere e tenere con sé la minore nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana, potrà vederla quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni della figlia;
durante le vacanze natalizie, la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle ragazze, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- il IL corrisponderà alla entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € Pt_1
300,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie e della figlia minore;
- entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie in misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate (più specificatamente, verranno ritenute spese straordinarie: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale);
- la rimarrà nel possesso dell'autovettura Fiat Panda;
Pt_1
- entrambi i coniugi prestano l'assenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro. Ciò premesso, i ricorrenti hanno dichiarato che, attualmente, la ha instaurato Pt_1 un rapporto di convivenza con un altro uomo e vi è accordo fra loro circa la riduzione
- da € 300/mese ad € 100/mese - dell'assegno di mantenimento versato dal IL alla
Pt_1 Con ordinanza riservata del 26.3.2025, il giudice delegato ha invitato le parti a chiarire se il nuovo assegno fra esse concordato si intendesse destinato al mantenimento del coniuge separato e della figlia minore ovvero solo Parte_1 Persona_4 ad uno degli aventi diritto. Con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, la difesa comune dei ricorrenti ha precisato che l'assegno di mantenimento concerne soltanto il coniuge, il IL provvedendo in modo diretto al mantenimento della figlia Persona_1
[...
in ragione del suo collocamento prevalente presso di lui. 2. Tutto ciò premesso, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto fra le parti e, ritenuto che esso non contrasti con l'ordine pubblico e l'interesse dei minori, procede a rendere esecutiva la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 6584/2022 del 21/10/2022 nel senso di prevedere la riduzione da € 300,00 ad € 100,00 dell'importo dell'assegno di mantenimento versato mensilmente dal IL in favore della Pt_1 Il carattere congiunto del ricorso esclude la soccombenza e la conseguente necessità di statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 6584/2022, pubblicato il 21/10/2022, nel senso di prevedere la riduzione da € 300,00 ed € 100,00 dell'importo dell'assegno versato mensilmente da a a titolo Parte_3 Parte_1 di mantenimento;
- nulla sulle spese. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2.4.2025. Il giudice est. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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