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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 1109/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Andrea Cannata Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato
avente ad oggetto: indennizzo ex L. 210/1992
premesso che
- ha dedotto di avere, con domanda del 31.12.2019, Parte_1
richiesto l'indennizzo ex L. 210/1992 per danno irreversibile subito in conseguenza della trasfusione di sangue ricevuta nel 1985 in occasione di ricovero ospedaliero;
che la competente Commissione Medica, se da un lato ha riconosciuto la tempestività della domanda e la sussistenza di
1 una epatopatia cronica HCV causalmente riconducibile alla emotrasfusione, dall'altro ha inopinatamente escluso trattarsi di patologia ascrivibile ad una delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. n.
834/1981;
- la ricorrente, ciò posto, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1
pagamento dei benefici economici contemplati dalla legge sopra richiamata;
- il ha ribadito che la patologia non è ascrivibile ad Controparte_1
alcuna categoria tabellare, in ragione dello stato di quiescenza della malattia e, dunque, dell'assenza di sintomi e pregiudizi attuali che inficino la capacità reddituale del soggetto;
- nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. medico-legale, al fine di accertare la riconducibilità della epatopatia ad una delle categorie tabellate;
rilevato che
- il consulente nominato, dott. , ha esposto che i casi di Persona_1
effettiva quiescenza della epatite di tipo C sono piuttosto rari, in considerazione del continuo lavoro fibrotico ed invalidante delle epatopatie croniche HCV correlate e della frequente normalizzazione degli indici di citolisi;
difatti, una consistente percentuale di soggetti HCV
positivi sviluppa una irreversibile fibrosi, destinata ad evolversi in cirrosi,
sicché il virus, pur negativizzato a seguito di trattamento specifico,
comunque è responsabile di lesioni permanenti all'organo epatico,
dunque di menomazione permanente alla integrità fisica meritevole di apprezzamento, che va ricondotta per analogia a patologie tabellate
(quali la “gastrite cronica”, la “colecistite cronica”) e, segnatamente,
2 ascrivibile alla ottava categoria della tabella A;
- nel caso di specie, l'esame Fibroscan eseguito di recente testimonia che la ricorrente rientra proprio tra quei soggetti la cui epatopatia è
degenerata in fibrosi e steatosi epatica;
- infatti, il referto ecografico del 17.3.2025 riporta un punteggio METAVIR
F4 (indicativo di una fibrosi severa-cirrosi epatica) ed un grado S3
(severo) di steatosi diffusa;
- l'epatite contratta dalla ricorrente, quindi, è tutt'altro che in stato di quiescenza, presentando invece pregiudizi attuali meritevoli di indennizzo;
- le conclusioni tecniche sopra compendiate, e così pure le risposte date alle osservazioni mosse dal consulente del , devono CP_1
condividersi integralmente, risultando immuni da errori o vizi logici o tecnici, fondate su adeguato esame della documentazione clinica in atti,
nonché sorrette da chiara, pertinente e convincente motivazione e neppure smentite da plausibili osservazioni;
- per le ragioni di cui innanzi, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire i benefici di cui alla L. 210/1992, il cui pagamento, nella misura e con la decorrenza di legge (primo giorno del mese successivo alla domanda), va posto a carico del e maggiorato dei Controparte_1
soli interessi sino al soddisfo;
- le spese di lite, incluse quelle relative alla disposta C.T.U., seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
3 1) dichiara il diritto di a percepire i benefici di cui alla Legge Parte_1
210/1992 per epatopatia cronica correlata a trasfusione di emoderivati,
patologia ascrivibile alla ottava categoria della tabella A allegata al
D.P.R. 834/1981;
2) per l'effetto, condanna il al relativo pagamento, Controparte_1
nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi sino al dì del soddisfo;
3) condanna il a rifondere le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al
15%, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone a carico del le spese relative alla C.T.U., Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 22.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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