Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 5674
CASS
Sentenza 23 febbraio 2023

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Massime2

In materia di tasse di successione l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 5674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5674
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

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