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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 5.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5112/2024 R.G.L., avente a oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti avvisi di addebito”,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
l'Avv. Salvatore Castrogiovanni;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria
IA BA e LI ZZ;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Debora Maria Pettinato;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 28.5.2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021215675/000 e avverso i
1 seguenti e sottostanti avvisi di addebito (unitamente ad altri atti), aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive: CP_1
1) n. 59320180006055772000;
2) n. 59320180007544782000;
3) n. 59320180010266349000;
4) n. 59320190000397820000;
5) n. 59320190000668126000;
6) n. 59320190001434160000;
7) n. 59320190001823346000;
8) n. 59320190002377205000;
9) n. 59320190005710443000;
10) n. 59320190005710544000;
11) n. 59320190007308831000;
12) n. 59320190009917275000;
13) n. 59320200000486654000;
14) n. 59320220004471767000.
Deduce la “Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti - Nullità degli avvisi di pagamento impugnati per la loro omessa notifica – Illegittimità, improcedibilità e inammissibilità della esecuzione forzata preannunciata e minacciata con l'atto di intimazione di pagamento impugnato” e la
“prescrizione delle obbligazioni contributive sottese all'intimazione di pagamento
29320249021215675/000 per il decorso del termine quinquennale previsto dalla L.
335/1995”.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si costituita in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…previa Controparte_3 declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo ad Controparte_3
, e salvo differente richiesta dell'ente titolare del credito, Dichiarare
[...] inammissibile il ricorso o, in subordine, volerlo rigettare perché infondato. Condannare la società contribuente alle spese di lite da volersi distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2024, si è altresì costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “…- Dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere per il parziale stralcio relativo all'AVA sotteso all'intimazione opposta di cui alla specifica indicazione contenuta nella relazione istruttoria versata in atti; - Nel
2 merito in via principale, per il rimanente credito, ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
- Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto dello sgravio medio tempore intervenuto come chiarito nella relazione istruttoria doc. n. 1.
In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
. In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a Controparte_4 controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito di competenza ivi citato, ovvero nella CP_1 somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. ➢ con espressa riserva di procedere nei confronti dell' in separato giudizio o con l'apposita azione di Controparte_5 discarico per la tutela dei diritti di credito dell'Istituto. Vinte le spese…”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 5.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Preliminarmente, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo,
3 dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui
4 all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. 17978/2008;
e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, mentre l' , costituito in giudizio, ha allegato l'avvenuta regolare CP_1 notifica degli stessi, producendo le relative relate di notifica. CP_ In particolare, dalla documentazione prodotta in atti dall' emerge che tutti avvisi di addebito opposti sono stati regolarmente notificati a parte ricorrente e non sono stati opposti entro il termine di 40 giorni, stabilito ex art. 24 D.lgs. 46/1999 a pena di inammissibilità.
2.6. Innanzitutto, dalla predetta documentazione si evince che gli avvisi di addebito n. 59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n. 59320180010266349000, n.
59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n. 59320190001434160000, n.
59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n. 59320190005710443000, n.
59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n. 59320220004471767000 (nn. 1-
11 e 14 della superiore elencazione) sono stati notificati a parte ricorrente a mezzo pec – rispettivamente – in data 14.9.2018, 04.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019,
12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019, 31.7.2019, 31.7.2019, 29.10.2019, 29.9.2022 (cfr. incontestate ricevute di consegna prodotte dall' tramite file eml). CP_1
Sul punto, a fronte delle inconfutate ricevute telematiche di accettazione e consegna in atti, va inoltre disattesa la generica contestazione attorea secondo cui “…l' con la CP_1
5 produzione documentale versata in atti non ha dato prova della loro notifica, ritenuto che nessuno dei documenti allegati alle pec versate in atti dall' come doc. n. 2 è CP_1 sottoscritto digitalmente” (cfr., da ultimo, note dell'11.9.2025, dell'11.11.2025 e del
4.12.2025).
Nel caso in esame, invero, la società opponente non ha specificamente contestato né
l'effettiva ricezione delle pec in esame presso la propria casella di posta elettronica, né il contenuto delle stesse e l'integrità degli avvisi di addebito ivi allegati (comunque risultanti dalle stesse ricevute di consegna in atti), essendosi sul punto limitata a eccepire la mera omessa sottoscrizione digitale degli avvisi di addebito in questione, che tuttavia non appare ex se idonea a inficiare la regolarità della notificazione in esame.
A fronte di ciò, non appare neppure decisiva la giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, peraltro concernente la – differente
– ipotesi di disconoscimento della paternità dell'atto da parte dello stesso soggetto a cui è stato imputato (cfr., in particolare, C. Cass. 32165/2023), mentre nella specie la paternità e l'integrità degli avvisi di addebito de quibus non risultano specificamente contestate né CP_ dall' previdenziale che li ha emessi né dalla stessa parte opponente.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha osservato che “…L'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC e quindi inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata
(..) della contribuente che l'ha regolarmente ricevuta in data 11 ottobre 2018 (sub doc. all CP_ 1 fascicolo . La notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973 che rinvia, sul punto, al D.P.R. 11.2.2005 n. 68 il cui art.
3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del D.P.R. citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro l'interposizione di uno
o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti
(mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio
6 da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente.
È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17 […]” (Tribunale Roma sez. lav., 16/12/2020, n.8839).
Con precipuo riguardo alla asserita inesistenza della “…notifica dell'avviso in questione avvenuto a mezzo PEC, in quanto tale mezzo di notifica non garantisce la certezza della conoscenza legale dell'atto e, inoltre, l'atto notificato non recava la firma…”, inoltre, può richiamarsi quanto da ultimo evidenziato e ribadito dalla Suprema
Corte: «…1. Con il primo motivo, rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.", l' Controparte_3 censura il rilievo di inesistenza della notificazione a mezzo PEC e afferma che, laddove invece si ritenesse nulla e non inesistente la notifica della intimazione di pagamento in oggetto, essa risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c., in quanto la società ne venne a conoscenza in tempo utile, impugnandola nei termini di legge ed allegandola al ricorso introduttivo.
2. Con il secondo motivo, rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del
D.P.R. 602/73, come integrato dall'art. 38, comma 4, del D.L. 31/5/10 n. 78, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.", la ricorrente deduce che la disciplina normativa sul punto, ed in particolare l'art. 26 D.P.R. 602/73, prevede che la prova della trasmissione tramite PEC e della consegna nella casella del destinatario costituiscano la prova dell'invio e della ricezione dell'atto, senza che si rendano necessarie ulteriori formalità.
2.1. Sotto altro profilo, sostiene che la CTR avrebbe errato nel presupporre che l'atto esattoriale notificato alla società fosse una copia dell'originale predisposto in formato cartaceo e osserva che l'atto esattoriale allegato al messaggio PEC ricevuto dalla contribuente costituiva l'originale e non una copia foto-riprodotta dell'atto, sì che non era necessaria alcuna sottoscrizione con firma digitale o attestazione di conformità.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono.
3.1. In primo luogo, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato, in tema, che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il
7 raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U.
18/04/2016, n. 7665).
3.2. Per quanto attiene alla seconda doglianza sollevata, con cui si censura il rilievo del difetto di riferibilità dell'atto al mittente che ha effettuato la notifica a mezzo PEC, si osserva quanto segue, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023).
3.3. Non risponde ai principi di legge l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'atto inviato attraverso PEC non è idoneo a garantire l'autore dello stesso, ove privo di attestazione di conformità all'originale ovvero di firma digitale.
3.4. Va premesso che la notifica della cartella di pagamento può poi avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
"copia informatica") (cfr. Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020,
n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402; v., di recente, anche Cass. 28/12/2023, n. 36265).
3.5. È importante, inoltre, ricordare che l'art. 1, lett. f), del D.P.R. n. 68 del 2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art.
1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235 -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
3.6. A seguire, come già chiarito da questa Corte, non è necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 - "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (cfr. Cass. n. 21328 del
5/10/2020; Cass. n. 35541 del 19/12/2023; Cass. n. 36265 del 28/12/2023).
8
3.7. Nel caso in esame l'odierna controricorrente, originaria ricorrente, non ha, nel corso del processo, disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale che la contribuente assume essere stato formato su supporto analogico, in possesso dell'Amministrazione. E tanto è sufficiente per l'accoglimento della doglianza dell'Agenzia ricorrente. […]» (cfr. C.
Cass., sez. trib., 19720/2025).
In tal senso, in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(cfr. C. Cass. 19327/2024; cfr. altresì C. Cass. 35541/2023 e C. Cass. 31605/2019).
Alla luce delle superiori considerazioni e in difetto di specifica e dettagliata contestazione attorea sia della conformità e integrità degli avvisi di addebito allegati alle pec sia dell'effettiva ricezione di tali pec, gli avvisi di addebito opposti devono reputarsi correttamente notificati nelle suindicate date risultanti dalle ricevute telematiche di accettazione e consegna in atti (id est: avvisi di addebito nn.
1-11 e 14 della superiore elencazione).
2.7. Parimenti, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
59320190009917275000 (n. 12 della superiore elencazione) è stato regolarmente notificato in data 10.2.2020 mediante consegna al soggetto indicato nell'incontestata attestazione di consegna in atti (cfr. doc. n. 2 dell' , nonché ordinanza emessa sul punto in data CP_1
18.11.2025 e note ex art. 127 ter c.p.c. di parte ricorrente del 4.12.2025).
Infine, dalla documentazione in atti risulta che anche l'avviso di addebito n.
59320200000486654000 (n. 13 della superiore elencazione) è stato correttamente notificato alla società opponente in data 28.4.2020 per compiuta giacenza, in difetto di
9 specifiche e tempestive contestazioni della predetta parte sul punto (cfr. attestazione di consegna, doc. n. 2 dell' ). CP_1
2.8. Da quanto detto discende che, diversamente da quanto genericamente eccepito da parte ricorrente, tutti i suindicati avvisi di addebito opposti devono ritenersi correttamente notificati alla predetta parte – rispettivamente – in data 14.9.2018,
04.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019, 12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019, 31.7.2019,
31.7.2019, 29.10.2019, 10.2.2020, 28.4.2020 e 29.9.2022.
2.9. Ciò posto, poiché il ricorso è stato depositato in data 28.5.2024, deve ritenersi inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito n.
59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n. 59320180010266349000, n.
59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n. 59320190001434160000, n.
59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n. 59320190005710443000, n.
59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n. 59320190009917275000, n.
59320200000486654000 e n. 59320220004471767000 (nn.
1-14 della superiore elencazione), poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs.
46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617
c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999).
In definitiva, alla stregua di quanto esposto e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (sub specie di prescrizione antecedente e di omessa notifica).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito e stante il carattere assorbente, va esaminato e rigettato il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di e, per converso, la legittimazione passiva dell' CP_7 CP_1 quale ente impositore.
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_3
10 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_4 quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al già citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995, anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
11 proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle anzidette date di notificazione degli avvisi di addebito in esame (id est: rispettivamente
14.9.2018, 4.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019, 12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019,
31.7.2019, 31.7.2019, 29.10.2019, 10.2.2020, 28.4.2020 e 29.9.2022), tenuto conto della dedotta e inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 21.5.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 28.5.2024.
3.7. A tal fine, occorre tenere della sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.8. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica – al più presto – dell'avviso di
12 addebito n. 59320180006055772000 in data 14.9.2018, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 21.5.2024.
Ed invero, tenuto conto dell'anzidetta sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni, l'intimazione di pagamento opposta notificata – siccome inconfutato – in data
21.5.2024 ha tempestivamente interrotto la prescrizione con riguardo a tutti gli avvisi di addebito (notificati dal 14.9.2018 in poi).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando la notifica dell'avviso di addebito n. 59320180006055772000 in data 14.9.2018, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 14.9.2023 risulta differita al 21.7.2024, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento del 21.5.2024 (ciò, a fortiori, riguarda anche gli ulteriori avvisi di addebiti oggetto della presente opposizione, notificati in date successive).
3.9. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione successiva formulata da parte ricorrente con riguardo a tutti gli avvisi di addebito opposti.
3.10. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, sicché anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.11. Va, in conclusione, rigettata l'opposizione proposta avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (id est: n. 59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n.
59320180010266349000, n. 59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n.
59320190001434160000, n. 59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n.
59320190005710443000, n. 59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n.
59320190009917275000, n. 59320200000486654000 e n. 59320220004471767000).
3.12. Stante l'anzidetta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati, va infine disattesa l'ulteriore censura attorea concernente la asserita “Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti”.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente e distratte ex art. 93 c.p.c. – per la parte corrispondente – in favore del procuratore di . CP_7
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione per la parte corrispondente in favore del procuratore di . CP_7
Catania, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 5.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5112/2024 R.G.L., avente a oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti avvisi di addebito”,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
l'Avv. Salvatore Castrogiovanni;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con gli Avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria
IA BA e LI ZZ;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con l'Avv. Debora Maria Pettinato;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 28.5.2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021215675/000 e avverso i
1 seguenti e sottostanti avvisi di addebito (unitamente ad altri atti), aventi a oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive: CP_1
1) n. 59320180006055772000;
2) n. 59320180007544782000;
3) n. 59320180010266349000;
4) n. 59320190000397820000;
5) n. 59320190000668126000;
6) n. 59320190001434160000;
7) n. 59320190001823346000;
8) n. 59320190002377205000;
9) n. 59320190005710443000;
10) n. 59320190005710544000;
11) n. 59320190007308831000;
12) n. 59320190009917275000;
13) n. 59320200000486654000;
14) n. 59320220004471767000.
Deduce la “Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti - Nullità degli avvisi di pagamento impugnati per la loro omessa notifica – Illegittimità, improcedibilità e inammissibilità della esecuzione forzata preannunciata e minacciata con l'atto di intimazione di pagamento impugnato” e la
“prescrizione delle obbligazioni contributive sottese all'intimazione di pagamento
29320249021215675/000 per il decorso del termine quinquennale previsto dalla L.
335/1995”.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2024, si costituita in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…previa Controparte_3 declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo ad Controparte_3
, e salvo differente richiesta dell'ente titolare del credito, Dichiarare
[...] inammissibile il ricorso o, in subordine, volerlo rigettare perché infondato. Condannare la società contribuente alle spese di lite da volersi distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.10.2024, si è altresì costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “…- Dichiarare cessata la materia CP_1 del contendere per il parziale stralcio relativo all'AVA sotteso all'intimazione opposta di cui alla specifica indicazione contenuta nella relazione istruttoria versata in atti; - Nel
2 merito in via principale, per il rimanente credito, ritenere e dichiarare inammissibile
l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
- Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio. In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto dello sgravio medio tempore intervenuto come chiarito nella relazione istruttoria doc. n. 1.
In via ancora più subordinata, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
. In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a Controparte_4 controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito di competenza ivi citato, ovvero nella CP_1 somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. ➢ con espressa riserva di procedere nei confronti dell' in separato giudizio o con l'apposita azione di Controparte_5 discarico per la tutela dei diritti di credito dell'Istituto. Vinte le spese…”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 5.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
2.1. Preliminarmente, va esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
2.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo,
3 dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
2.3. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del
1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui
4 all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012
(cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
2.4. In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. 17978/2008;
e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
2.5. Ciò premesso, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, mentre l' , costituito in giudizio, ha allegato l'avvenuta regolare CP_1 notifica degli stessi, producendo le relative relate di notifica. CP_ In particolare, dalla documentazione prodotta in atti dall' emerge che tutti avvisi di addebito opposti sono stati regolarmente notificati a parte ricorrente e non sono stati opposti entro il termine di 40 giorni, stabilito ex art. 24 D.lgs. 46/1999 a pena di inammissibilità.
2.6. Innanzitutto, dalla predetta documentazione si evince che gli avvisi di addebito n. 59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n. 59320180010266349000, n.
59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n. 59320190001434160000, n.
59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n. 59320190005710443000, n.
59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n. 59320220004471767000 (nn. 1-
11 e 14 della superiore elencazione) sono stati notificati a parte ricorrente a mezzo pec – rispettivamente – in data 14.9.2018, 04.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019,
12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019, 31.7.2019, 31.7.2019, 29.10.2019, 29.9.2022 (cfr. incontestate ricevute di consegna prodotte dall' tramite file eml). CP_1
Sul punto, a fronte delle inconfutate ricevute telematiche di accettazione e consegna in atti, va inoltre disattesa la generica contestazione attorea secondo cui “…l' con la CP_1
5 produzione documentale versata in atti non ha dato prova della loro notifica, ritenuto che nessuno dei documenti allegati alle pec versate in atti dall' come doc. n. 2 è CP_1 sottoscritto digitalmente” (cfr., da ultimo, note dell'11.9.2025, dell'11.11.2025 e del
4.12.2025).
Nel caso in esame, invero, la società opponente non ha specificamente contestato né
l'effettiva ricezione delle pec in esame presso la propria casella di posta elettronica, né il contenuto delle stesse e l'integrità degli avvisi di addebito ivi allegati (comunque risultanti dalle stesse ricevute di consegna in atti), essendosi sul punto limitata a eccepire la mera omessa sottoscrizione digitale degli avvisi di addebito in questione, che tuttavia non appare ex se idonea a inficiare la regolarità della notificazione in esame.
A fronte di ciò, non appare neppure decisiva la giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte ricorrente nei propri scritti difensivi, peraltro concernente la – differente
– ipotesi di disconoscimento della paternità dell'atto da parte dello stesso soggetto a cui è stato imputato (cfr., in particolare, C. Cass. 32165/2023), mentre nella specie la paternità e l'integrità degli avvisi di addebito de quibus non risultano specificamente contestate né CP_ dall' previdenziale che li ha emessi né dalla stessa parte opponente.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha osservato che “…L'avviso di addebito è stato notificato a mezzo PEC e quindi inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata
(..) della contribuente che l'ha regolarmente ricevuta in data 11 ottobre 2018 (sub doc. all CP_ 1 fascicolo . La notifica è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 D.P.R. 602/1973 che rinvia, sul punto, al D.P.R. 11.2.2005 n. 68 il cui art.
3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6 del D.P.R. citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro l'interposizione di uno
o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti
(mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio
6 da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente.
È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17 […]” (Tribunale Roma sez. lav., 16/12/2020, n.8839).
Con precipuo riguardo alla asserita inesistenza della “…notifica dell'avviso in questione avvenuto a mezzo PEC, in quanto tale mezzo di notifica non garantisce la certezza della conoscenza legale dell'atto e, inoltre, l'atto notificato non recava la firma…”, inoltre, può richiamarsi quanto da ultimo evidenziato e ribadito dalla Suprema
Corte: «…1. Con il primo motivo, rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.", l' Controparte_3 censura il rilievo di inesistenza della notificazione a mezzo PEC e afferma che, laddove invece si ritenesse nulla e non inesistente la notifica della intimazione di pagamento in oggetto, essa risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156
c.p.c., in quanto la società ne venne a conoscenza in tempo utile, impugnandola nei termini di legge ed allegandola al ricorso introduttivo.
2. Con il secondo motivo, rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del
D.P.R. 602/73, come integrato dall'art. 38, comma 4, del D.L. 31/5/10 n. 78, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.", la ricorrente deduce che la disciplina normativa sul punto, ed in particolare l'art. 26 D.P.R. 602/73, prevede che la prova della trasmissione tramite PEC e della consegna nella casella del destinatario costituiscano la prova dell'invio e della ricezione dell'atto, senza che si rendano necessarie ulteriori formalità.
2.1. Sotto altro profilo, sostiene che la CTR avrebbe errato nel presupporre che l'atto esattoriale notificato alla società fosse una copia dell'originale predisposto in formato cartaceo e osserva che l'atto esattoriale allegato al messaggio PEC ricevuto dalla contribuente costituiva l'originale e non una copia foto-riprodotta dell'atto, sì che non era necessaria alcuna sottoscrizione con firma digitale o attestazione di conformità.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono.
3.1. In primo luogo, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato, in tema, che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il
7 raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U.
18/04/2016, n. 7665).
3.2. Per quanto attiene alla seconda doglianza sollevata, con cui si censura il rilievo del difetto di riferibilità dell'atto al mittente che ha effettuato la notifica a mezzo PEC, si osserva quanto segue, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023).
3.3. Non risponde ai principi di legge l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'atto inviato attraverso PEC non è idoneo a garantire l'autore dello stesso, ove privo di attestazione di conformità all'originale ovvero di firma digitale.
3.4. Va premesso che la notifica della cartella di pagamento può poi avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.
"copia informatica") (cfr. Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020,
n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402; v., di recente, anche Cass. 28/12/2023, n. 36265).
3.5. È importante, inoltre, ricordare che l'art. 1, lett. f), del D.P.R. n. 68 del 2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati". La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce "copia per immagine su supporto informatico di documento analogico" come "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico", mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art.
1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235 -, nel definire il "duplicato informatico" parla di "documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
3.6. A seguire, come già chiarito da questa Corte, non è necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 - "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (cfr. Cass. n. 21328 del
5/10/2020; Cass. n. 35541 del 19/12/2023; Cass. n. 36265 del 28/12/2023).
8
3.7. Nel caso in esame l'odierna controricorrente, originaria ricorrente, non ha, nel corso del processo, disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale che la contribuente assume essere stato formato su supporto analogico, in possesso dell'Amministrazione. E tanto è sufficiente per l'accoglimento della doglianza dell'Agenzia ricorrente. […]» (cfr. C.
Cass., sez. trib., 19720/2025).
In tal senso, in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo
l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”
(cfr. C. Cass. 19327/2024; cfr. altresì C. Cass. 35541/2023 e C. Cass. 31605/2019).
Alla luce delle superiori considerazioni e in difetto di specifica e dettagliata contestazione attorea sia della conformità e integrità degli avvisi di addebito allegati alle pec sia dell'effettiva ricezione di tali pec, gli avvisi di addebito opposti devono reputarsi correttamente notificati nelle suindicate date risultanti dalle ricevute telematiche di accettazione e consegna in atti (id est: avvisi di addebito nn.
1-11 e 14 della superiore elencazione).
2.7. Parimenti, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
59320190009917275000 (n. 12 della superiore elencazione) è stato regolarmente notificato in data 10.2.2020 mediante consegna al soggetto indicato nell'incontestata attestazione di consegna in atti (cfr. doc. n. 2 dell' , nonché ordinanza emessa sul punto in data CP_1
18.11.2025 e note ex art. 127 ter c.p.c. di parte ricorrente del 4.12.2025).
Infine, dalla documentazione in atti risulta che anche l'avviso di addebito n.
59320200000486654000 (n. 13 della superiore elencazione) è stato correttamente notificato alla società opponente in data 28.4.2020 per compiuta giacenza, in difetto di
9 specifiche e tempestive contestazioni della predetta parte sul punto (cfr. attestazione di consegna, doc. n. 2 dell' ). CP_1
2.8. Da quanto detto discende che, diversamente da quanto genericamente eccepito da parte ricorrente, tutti i suindicati avvisi di addebito opposti devono ritenersi correttamente notificati alla predetta parte – rispettivamente – in data 14.9.2018,
04.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019, 12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019, 31.7.2019,
31.7.2019, 29.10.2019, 10.2.2020, 28.4.2020 e 29.9.2022.
2.9. Ciò posto, poiché il ricorso è stato depositato in data 28.5.2024, deve ritenersi inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito n.
59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n. 59320180010266349000, n.
59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n. 59320190001434160000, n.
59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n. 59320190005710443000, n.
59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n. 59320190009917275000, n.
59320200000486654000 e n. 59320220004471767000 (nn.
1-14 della superiore elencazione), poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs.
46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617
c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999).
In definitiva, alla stregua di quanto esposto e assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (sub specie di prescrizione antecedente e di omessa notifica).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, nel merito e stante il carattere assorbente, va esaminato e rigettato il motivo di opposizione – all'esecuzione – relativo all'intervenuta estinzione del credito per prescrizione successiva.
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
3.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di e, per converso, la legittimazione passiva dell' CP_7 CP_1 quale ente impositore.
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_3
10 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_4 quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., in particolare, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. - est. dott.ssa
P. Mirenda).
3.3. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
3.4. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
3.5. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al già citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995, anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
11 proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
3.6. Nella specie, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle anzidette date di notificazione degli avvisi di addebito in esame (id est: rispettivamente
14.9.2018, 4.12.2018, 11.1.2019, 14.2.2019, 27.2.2019, 12.4.2019, 11.5.2019, 13.6.2019,
31.7.2019, 31.7.2019, 29.10.2019, 10.2.2020, 28.4.2020 e 29.9.2022), tenuto conto della dedotta e inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 21.5.2024 e del deposito dell'odierno ricorso in data 28.5.2024.
3.7. A tal fine, occorre tenere della sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2
D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
3.8. Ebbene, considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID”, nella specie nessuna prescrizione risulta maturata dalla notifica – al più presto – dell'avviso di
12 addebito n. 59320180006055772000 in data 14.9.2018, stante la tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 21.5.2024.
Ed invero, tenuto conto dell'anzidetta sospensione dei termini di prescrizione per
311 giorni, l'intimazione di pagamento opposta notificata – siccome inconfutato – in data
21.5.2024 ha tempestivamente interrotto la prescrizione con riguardo a tutti gli avvisi di addebito (notificati dal 14.9.2018 in poi).
In particolare, in forza dei suindicati periodi di sospensione (id est: 129 giorni dal
23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021) e considerando la notifica dell'avviso di addebito n. 59320180006055772000 in data 14.9.2018, l'originaria scadenza del termine prescrizionale del 14.9.2023 risulta differita al 21.7.2024, sicché anche con riguardo al predetto avviso di addebito risulta tempestiva la inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento del 21.5.2024 (ciò, a fortiori, riguarda anche gli ulteriori avvisi di addebiti oggetto della presente opposizione, notificati in date successive).
3.9. Sulla base di quanto esposto, va quindi disattesa l'eccezione di prescrizione successiva formulata da parte ricorrente con riguardo a tutti gli avvisi di addebito opposti.
3.10. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, sicché anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
3.11. Va, in conclusione, rigettata l'opposizione proposta avverso tutti gli avvisi di addebito impugnati (id est: n. 59320180006055772000, n. 59320180007544782000, n.
59320180010266349000, n. 59320190000397820000, n. 59320190000668126000, n.
59320190001434160000, n. 59320190001823346000, n. 59320190002377205000, n.
59320190005710443000, n. 59320190005710544000, n. 59320190007308831000, n.
59320190009917275000, n. 59320200000486654000 e n. 59320220004471767000).
3.12. Stante l'anzidetta regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito impugnati, va infine disattesa l'ulteriore censura attorea concernente la asserita “Nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti”.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte ricorrente e distratte ex art. 93 c.p.c. – per la parte corrispondente – in favore del procuratore di . CP_7
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione per la parte corrispondente in favore del procuratore di . CP_7
Catania, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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