Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 10/04/2026, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2026, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MA Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Belcuore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 364 del 10.12.2025, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Poggiomarino ha ordinato al Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno la rimozione, con la massima urgenza, di rifiuti speciali pericolosi depositati presso una strada sterrata, in territorio comunale, costeggiante il fiume Sarno, nonché lo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge, comunicandone il compimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (codice dell’ambiente) e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con cui il Comune di Poggiomarino ha ordinato alla Regione Campania (oltre che al Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno) la rimozione, con la massima urgenza, di rifiuti speciali pericolosi (vernici, solventi e relativi residui) depositati presso una strada sterrata, in territorio comunale, nei pressi del ponte che separa i Comuni di Poggiomarino e San Valentino Torio, precisamente sulla destra idraulica del fiume Sarno.
La legittimazione passiva della Regione Campania è stata motivata con la proprietà dell’area appartenente al demanio pubblico dello Stato, amministrazione delle bonifiche, rappresentata dall’Ufficio del genio civile della Regione Campania.
Parte ricorrente ha affidato il ricorso a diversi motivi di diritto con i quali deduce, in sintesi, la propria carenza di legittimazione passiva, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituito il Comune che si oppone all’accoglimento del ricorso.
Resiste in giudizio anche il Consorzio che eccepisce la cessata materia del contendere in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato integralmente annullato dal T.A.R. con sentenza n. 1499 del 2.3.2026 in accoglimento di un distinto gravame proposto dall’ente cointeressato.
All’udienza camerale del 24.3.2026 fissata per l’esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti presenti, ritenuti sussistenti i presupposti di legge.
Preliminarmente, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., venendo in rilievo un provvedimento che impone autonomi obblighi a carico di più enti destinatari (Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e Regione Campania) con la conseguenza che l’accoglimento del gravame proposto da uno dei soggetti obbligati, con effetti delimitati alla parte ricorrente, non estende i propri effetti in favore dell’amministrazione (nella specie, Regione Campania) parimenti tenuta allo svolgimento delle attività di bonifica. Difatti, deve essere generalmente escluso che gli effetti di una pronuncia demolitoria si estendano ai cointeressati che non abbiano partecipato al giudizio, impugnando il provvedimento, trattandosi di un limite soggettivo che, peraltro, può soffrire alcune eccezioni - nella fattispecie insussistenti - in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto; in particolare, l’indivisibilità degli effetti dell’eventuale giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 2019; sez. VII, n. 1490 del 2025).
Nel merito, il ricorso è fondato.
E’ illegittimo il ricorso allo strumento dell’ordinanza extra ordinem ex art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
Come noto, l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente costituisce manifestazione di un potere eccezionale e presuppone la necessità di provvedere con immediatezza ed urgenza in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari.
Non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847).
Nel caso specifico, per il tramite di una ordinanza contingibile e urgente si è determinato, peraltro unilateralmente, un assetto delle competenze che ha di fatto escluso l’organo che l’ha adottata dallo svolgimento di funzioni proprie; secondo l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 2395/2024), infatti, compete al Comune la raccolta dei rifiuti urbani intendendosi per tali i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (art. 183, comma 1, lett. ‘b-ter’, e comma 4, del codice dell’ambiente), come nel caso in esame. Si vuol dire, in altri termini, che l’utilizzo di uno strumento eccezionale non può, in una ottica di responsabilizzazione degli organi tecnici e politici, essere esteso alla soluzione di controversie istituzionali che prescindono dall’esercizio delle proprie competenze.
E’ altresì illegittima l’adozione del provvedimento ex art. 192 del codice dell’ambiente.
Nell’attuale quadro normativo regolante la materia de qua, delineato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, di attuazione della legge delega n. 59 del 1997, mentre la titolarità dei beni demaniali è rimasta all’amministrazione finanziaria (e per essa all’Agenzia del demanio), alle Regioni e ai Comuni sono state affidate una parte delle relative funzioni amministrative (art. 86), con particolare riferimento al rilascio delle concessioni, all’uso e alla tutela dei beni stessi, escluse quelle espressamente rimaste in capo allo Stato per ragioni di tutela dell’interesse nazionale.
Si è pertanto delineata una tendenziale separazione tra titolarità/proprietà dei beni demaniali, che è rimasta statale, e gestione dei beni stessi che per alcune funzioni, quelle che più direttamente interessano l’ambito locale, è stata affidata alle Regioni e ai Comuni che sono da considerare detentori qualificati dei beni demaniali.
Posto che nel novero delle funzioni delegate rientra la gestione dei beni demaniali, si pone il problema di stabilire se su tali enti incomba l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, qualora siano stati abbandonati rifiuti.
La disciplina di tale fattispecie si rinviene nell’art. 192 del D.Lgs. n.152 del 2006, improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, secondo cui “1. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E’ altresì vietata l’immissione di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Nel caso specifico la Regione non assume la qualità né di responsabile dell’illecito sversamento, né di titolare del bene (che spetta all’Agenzia del demanio); essa riveste solo la qualità di gestore del demanio idrico.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 1879 del 2026), l’art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998, così come modificato dall’articolo 52 della L. n. 388/2000, stabilisce che la gestione del demanio idrico è affidata alle Regioni e agli enti locali competenti per territorio.
Il successivo articolo 89 individua, con maggiore dettaglio, quali sono le specifiche funzioni in materia di gestione del demanio idrico trasferite alle Regioni.
In particolare, il comma 1, lettere c), d) e f), del citato art. 89, attribuisce alle Regioni i compiti relativi a:
- polizia idraulica e pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti su opere o interventi, anche al di fuori dell’area demaniale, qualora incidano sul regime dei corsi d’acqua (lett. c);
- concessioni per l’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua (lett. d);
- concessioni di pertinenze idrauliche e aree fluviali, anche ai sensi dell’articolo 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37 (lett. f).
Dal tenore letterale di tali disposizioni si desume che non rientrano nel relativo campo di applicazione i compiti di rimozione dei rifiuti rinvenuti sui terreni appartenenti al demanio statale.
Si è pertanto delineata una tendenziale separazione tra titolarità/proprietà dei beni demaniali, che è rimasta statale, e gestione di alcune funzioni dei beni stessi (in particolare, quelle che più direttamente interessano l’ambito locale), la quale è stata affidata alle Regioni e ai Comuni.
Ne consegue che la pulizia dei beni demaniali oggetto dello scarico incontrollato di rifiuti attiene alla gestione “materiale” e non amministrativa di detti beni (riferendosi quest’ultima all’attività di regolamentazione di tali beni, svolta dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi) e deve, quindi, considerarsi estranea all’oggetto della delega attribuita dallo Stato alle Regioni.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La natura delle questioni esaminate ed il rilievo pubblicistico degli interessi di cui sono portatrici le parti costituite giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AN Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di TA | MA UZ |
IL SEGRETARIO