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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1961/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1961/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZINZI PAOLO e dell'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO ricorrente e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cavallo resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 parte ricorrente, premesso di aver stipulato numerosi contratti a termine alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del derivante dalla Controparte_1 reiterazione ingiustificata di contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati nella misura di dodici mensilità o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna della resistente alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive CP_3 derivanti dalla applicazione del C.C.N.L. applicabile ratione temporis. Con riserva liquidazione degli stessi in separato giudizio”. Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1 parziale del credito e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito del deposito delle note ex art 127 c.p.c. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione poiché il si è costituito tardivamente in giudizio;
in proposito, la Corte di Cassazione CP_1 chiarisce che, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17121/20; depositata il 13 agosto). Nel merito, il ricorso è fondato. In proposito si osserva come la direttiva 1999/70/CE (riconosciuta applicabile anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni da numerose sentenze della CGUE) e, in particolare, la clausola n. 5 e dal settimo “considerando”, disponga: "Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri… dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifiche di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c)il numero dei rinnovi dei suddetti contratti
o rapporti" e "… l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi…".
La giurisprudenza europea si è numerose volte pronunciata in materia, censurando, alla luce dell'interpretazione della clausola 5, la reiterazione indiscriminata dei contratti a tempo determinato (cfr. le sentenze CGUE 4 luglio 2006, in causa C-212/04, 26 ottobre 2012 in causa C-586/10, Kucuk, 23 Per_1 aprile 2009 in cause riunite da C-378 a C-380/07, ed altri). Per_2
Nella specifica materia del reclutamento del personale scolastico, la S.C. si era orientata nel senso che “la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. Lo speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza” (Cass. 10127/2012).
Fermo il divieto di conversione, con riferimento alla nozione di “norma equivalente” di cui alla direttiva europea ed allo specifico problema della mancata indizione di concorsi per molti anni (in contrasto con la cadenza triennale prevista dalla legge), la Corte Costituzionale, con ordinanza 207/2013, disponeva il rinvio alla CGUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, della seguenti questioni pregiudiziali: “se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n.124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) –i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti <>, dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, <<in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente ruolo>> disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento de ldanno”.
Con sentenza 26 novembre 2014 (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri) la CGUE statuiva che: ”la clausola 5, punto 1, Per_3 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
E' altresì intervenuto, successivamente alle pronunce sopra riportate, il legislatore, che, con la legge 107/2015, ha autorizzato il ad attuare un piano CP_3 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994, piano che coinvolge i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), L. 296/ 2006 (art. 1, co. 96). Dispone infine il comma 98 che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo tre fasi: a) i soggetti di cui al comma 96 sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D. Lgs. 297/1994; b) in deroga a quest'ultimo articolo, i soggetti di cui al comma 96 che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a); c) sempre in deroga al più volte citato art. 399, i soggetti di cui al comma 96, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa L. 107/2015. Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE le ragioni previste dall'art. 4 L. 124/1999 per il ricorso alla stipulazione di contratti a tempo determinato del personale docente (e del personale ATA, in forza del disposto dell'art. 4, comma 11) escludono la configurabilità di abusi nella reiterazione degli incarichi temporanei di cui al terzo comma (supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche) e di cui al secondo comma (supplenze annuali su vacanze di fatto), i primi perché sorretti da ragioni oggettive di carattere temporaneo e contingente (esigenza di garantire la continuità didattica in caso di assenze del personale dovute a ragioni non prevedibili nel corso dell'anno scolastico), i secondi, con durata sino al termine delle attività didattiche, perché anch'essi connotati da temporaneità (copertura di cattedre e posti non vacanti e che non presuppongono scopertura della pianta organica del singolo istituto scolastico, ossia su organico di fatto e non di diritto, in connessione con una pluralità di variabili).
A conclusioni diverse si deve invece giungere con riferimento ai contratti a tempo determinato riconducibili all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 4, poiché, attraverso il conferimento della supplenza annuale per la copertura di cattedre e posti, già compresi nella pianta organica, ma vacanti perché privi di titolare (ossia su organico di diritto), l'amministrazione scolastica soddisfa un'esigenza che, sebbene oggettiva, non è connotata dal carattere della temporaneità, segnatamente nel caso in cui il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili venga effettuato senza indicare tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali. In questo senso le circostanze di fatto costituite dall'aleatorietà dell'immissione in ruolo e della mancanza di termini per l'organizzazione delle procedure concorsuali rendono la normativa italiana in contrasto con quella europea come interpretata dalla CGUE, nella misura in cui sia esclusa qualsiasi possibilità, per il personale scolastico in questione, di ottenere il risarcimento del danno per la violazione del divieto di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015, secondo il quale “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso concreto, tenuto conto della mancata possibilità di conversione nel pubblico impiego e del fatto che l'illegittimità per contrasto con la normativa europea si realizza nel momento della reiterazione (e non della prima stipulazione) di contratto a tempo determinato per supplenza annuale su organico di diritto, al fine di calibrare la misura del risarcimento prevista dall'art. 32 cit., avuto anche riguardo ai parametri di valutazione ivi richiamati e, in particolare, alle dimensioni dell'amministrazione, si ritiene congruo il risarcimento pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita. Inoltre, posto che, secondo l'insegnamento della S.C. (v. in particolare Cass. 3027/2014), “in tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183
… non ha natura retributiva e su tale indennità non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato”, gli accessori sul credito del lavoratore (i soli interessi legali, trattandosi di datore di lavoro pubblico) decorrono dalla data della pronuncia di accoglimento della domanda. E', altresì, fondata la domanda di accertamento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio come per il personale di ruolo, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. L'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva la Corte che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa
o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre Persona_4
2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 ) Persona_5 Persona_6
Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Per le ragioni anti-discriminatorie sopra espresse, è dunque fondata la domanda diretta al riconoscimento del diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al CCNL di comparto riconosciuti al personale a tempo indeterminato;
la condanna in proposito non può che essere generica, stante l'esplicita riserva della ricorrente di quantificare gli incrementi stipendiali maturati nel corso del rapporto in sede di separato giudizio. Infatti, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio mediante il sistema della ricostruzione della carriera. La trasformazione del rapporto, invero, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, poiché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico. Al contrario il riconoscimento dell'anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare l'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, in quanto proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle funzioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, condanna il
[...]
al risarcimento del danno a favore della ricorrente nella misura di 5 Controparte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo;
- dichiara il diritto della ricorrente alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati e condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 stipendiali oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 17/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1961/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZINZI PAOLO e dell'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO ricorrente e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cavallo resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 parte ricorrente, premesso di aver stipulato numerosi contratti a termine alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del derivante dalla Controparte_1 reiterazione ingiustificata di contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati nella misura di dodici mensilità o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna della resistente alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive CP_3 derivanti dalla applicazione del C.C.N.L. applicabile ratione temporis. Con riserva liquidazione degli stessi in separato giudizio”. Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1 parziale del credito e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. La causa veniva istruita documentalmente e decisa all'esito del deposito delle note ex art 127 c.p.c. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione poiché il si è costituito tardivamente in giudizio;
in proposito, la Corte di Cassazione CP_1 chiarisce che, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17121/20; depositata il 13 agosto). Nel merito, il ricorso è fondato. In proposito si osserva come la direttiva 1999/70/CE (riconosciuta applicabile anche ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni da numerose sentenze della CGUE) e, in particolare, la clausola n. 5 e dal settimo “considerando”, disponga: "Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri… dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifiche di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c)il numero dei rinnovi dei suddetti contratti
o rapporti" e "… l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi…".
La giurisprudenza europea si è numerose volte pronunciata in materia, censurando, alla luce dell'interpretazione della clausola 5, la reiterazione indiscriminata dei contratti a tempo determinato (cfr. le sentenze CGUE 4 luglio 2006, in causa C-212/04, 26 ottobre 2012 in causa C-586/10, Kucuk, 23 Per_1 aprile 2009 in cause riunite da C-378 a C-380/07, ed altri). Per_2
Nella specifica materia del reclutamento del personale scolastico, la S.C. si era orientata nel senso che “la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. Lo speciale "corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui alla direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza” (Cass. 10127/2012).
Fermo il divieto di conversione, con riferimento alla nozione di “norma equivalente” di cui alla direttiva europea ed allo specifico problema della mancata indizione di concorsi per molti anni (in contrasto con la cadenza triennale prevista dalla legge), la Corte Costituzionale, con ordinanza 207/2013, disponeva il rinvio alla CGUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, della seguenti questioni pregiudiziali: “se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n.124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) –i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti <
se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il
Con sentenza 26 novembre 2014 (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, e altri) la CGUE statuiva che: ”la clausola 5, punto 1, Per_3 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
E' altresì intervenuto, successivamente alle pronunce sopra riportate, il legislatore, che, con la legge 107/2015, ha autorizzato il ad attuare un piano CP_3 straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994, piano che coinvolge i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), L. 296/ 2006 (art. 1, co. 96). Dispone infine il comma 98 che al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo tre fasi: a) i soggetti di cui al comma 96 sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D. Lgs. 297/1994; b) in deroga a quest'ultimo articolo, i soggetti di cui al comma 96 che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a); c) sempre in deroga al più volte citato art. 399, i soggetti di cui al comma 96, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa L. 107/2015. Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE le ragioni previste dall'art. 4 L. 124/1999 per il ricorso alla stipulazione di contratti a tempo determinato del personale docente (e del personale ATA, in forza del disposto dell'art. 4, comma 11) escludono la configurabilità di abusi nella reiterazione degli incarichi temporanei di cui al terzo comma (supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche) e di cui al secondo comma (supplenze annuali su vacanze di fatto), i primi perché sorretti da ragioni oggettive di carattere temporaneo e contingente (esigenza di garantire la continuità didattica in caso di assenze del personale dovute a ragioni non prevedibili nel corso dell'anno scolastico), i secondi, con durata sino al termine delle attività didattiche, perché anch'essi connotati da temporaneità (copertura di cattedre e posti non vacanti e che non presuppongono scopertura della pianta organica del singolo istituto scolastico, ossia su organico di fatto e non di diritto, in connessione con una pluralità di variabili).
A conclusioni diverse si deve invece giungere con riferimento ai contratti a tempo determinato riconducibili all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 4, poiché, attraverso il conferimento della supplenza annuale per la copertura di cattedre e posti, già compresi nella pianta organica, ma vacanti perché privi di titolare (ossia su organico di diritto), l'amministrazione scolastica soddisfa un'esigenza che, sebbene oggettiva, non è connotata dal carattere della temporaneità, segnatamente nel caso in cui il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili venga effettuato senza indicare tempi certi per l'espletamento delle procedure concorsuali. In questo senso le circostanze di fatto costituite dall'aleatorietà dell'immissione in ruolo e della mancanza di termini per l'organizzazione delle procedure concorsuali rendono la normativa italiana in contrasto con quella europea come interpretata dalla CGUE, nella misura in cui sia esclusa qualsiasi possibilità, per il personale scolastico in questione, di ottenere il risarcimento del danno per la violazione del divieto di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno risarcibile per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare il maggior pregiudizio subito, soccorrono i criteri dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 15/3/2016 n. 5072, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 183/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere sostituito, ratione temporis, dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015, secondo il quale “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso concreto, tenuto conto della mancata possibilità di conversione nel pubblico impiego e del fatto che l'illegittimità per contrasto con la normativa europea si realizza nel momento della reiterazione (e non della prima stipulazione) di contratto a tempo determinato per supplenza annuale su organico di diritto, al fine di calibrare la misura del risarcimento prevista dall'art. 32 cit., avuto anche riguardo ai parametri di valutazione ivi richiamati e, in particolare, alle dimensioni dell'amministrazione, si ritiene congruo il risarcimento pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita. Inoltre, posto che, secondo l'insegnamento della S.C. (v. in particolare Cass. 3027/2014), “in tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183
… non ha natura retributiva e su tale indennità non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato”, gli accessori sul credito del lavoratore (i soli interessi legali, trattandosi di datore di lavoro pubblico) decorrono dalla data della pronuncia di accoglimento della domanda. E', altresì, fondata la domanda di accertamento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio come per il personale di ruolo, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. L'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva la Corte che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa
o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre Persona_4
2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 ) Persona_5 Persona_6
Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Per le ragioni anti-discriminatorie sopra espresse, è dunque fondata la domanda diretta al riconoscimento del diritto a percepire gli incrementi stipendiali (c.d. gradoni) di cui al CCNL di comparto riconosciuti al personale a tempo indeterminato;
la condanna in proposito non può che essere generica, stante l'esplicita riserva della ricorrente di quantificare gli incrementi stipendiali maturati nel corso del rapporto in sede di separato giudizio. Infatti, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio mediante il sistema della ricostruzione della carriera. La trasformazione del rapporto, invero, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, poiché il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico. Al contrario il riconoscimento dell'anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare l'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, in quanto proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità delle funzioni svolte nelle due diverse fasi del rapporto. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, condanna il
[...]
al risarcimento del danno a favore della ricorrente nella misura di 5 Controparte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo;
- dichiara il diritto della ricorrente alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati e condanna il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 stipendiali oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, il 17/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti