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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. AN Cabianca Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5813/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Marigonda, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Jesolo (VE) via Barracuda 5/1;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE) via Cesare Battiati n.10;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
INTERVENIENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
“1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza presso la madre, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
2) disporsi che il figlio minore AN starà: a) con il padre:
- un week-end a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il SI andrà a prenderlo a scuola Pt_1 al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina quado lo riaccompagnerà a scuola;
- la domenica pomeriggio (durante il week-end in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con se anche la notte e riportandolo a scuola il mattino successivo;
b) con la madre:
-a week-end alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
- ed inoltre starà con la madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì; c) durante le vacanze natalizie, disporsi che AN trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. d) durante le vacanze estive, disporsi che AN trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive nel periodo giugno-agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori;
3) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio AN mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima;
4) disporsi che le spese straordinarie siano regolate secondo il protocollo 20.09.2019 firmato tra il Presidente del Tribunale di Venezia e il Presidente del C.O.A. di Venezia denominato “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone”, articoli 15 (spese straordinarie) art. 16 (spese straordinarie) stabilendo che il padre partecipi nella misura del 50% a dette spese;
5) disporsi che l'assegno unico per i figli venga erogato interamente alla madre;
6) autorizzarsi i coniugi al rilascio e rinnovo del passaporto valido anche per l'estero.”
Il Procuratore di parte resistente ha così concluso:
“1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza presso la madre, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
2) disporsi che il figlio minore AN starà: a) con il padre: - un weekend a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il SI andrà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni, fino a lunedì mattina Pt_1 quando lo riaccompagnerà a scuola;
- la domenica pomeriggio (durante il weekend in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con sé anche la notte riportando la scuola il mattino successivo;
b) con la madre: - a weekend alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
- ed inoltre starà con la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì; c) Durante le vacanze natalizie, disporsi che AN trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; d) Durante le vacanze estive disporsi che AN trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di giugno - agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori;
3) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio AN mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di euro 1.963,50 (ovvero euro 1.700,00 rivalutati dal 2019 ad oggi), rivalutabili annualmente secondo gli aggiornamenti Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima;
4) prevedere che la retta annuale per l'Istituto Scolastico frequentato da AN presso Controparte_2 sia interamente corrisposta dal SI;
[...] Pt_1
5) prevedere che il SI rimborsi o sostenga in via diretta la quota del 50% dei seguenti esborsi si Pt_1 rendano necessari per il figlio di mese in mese: senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello dell'esibizione: a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi). Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo: f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a
€ 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e); k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori. 6) disporsi che il SI , entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponda a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente intestato alla SIa , la somma di Euro 1.501,50, (ovvero euro 1.300,00 rivalutati Controparte_1 dal 2019 ad oggi), a titolo di mantenimento della IG.ra (rivalutabile annualmente in base alle variazioni CP_1 degli indici ISTAT del costo della vita); Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo: “che sia emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.08.2022 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con il 05.06.2010 in San Donà di Piave (VE). Controparte_1
Esponeva: a) che dall'unione era nato il figlio AN in data 21.12.2009; b) che con decreto del 25.02.2019 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi sulla scorta della quale la casa coniugale sita in san Donà di Piave (VE), Corso Silvio Trentin, n. 37, di proprietà della società immobiliare
Po' di Levante S.A.S., veniva assegnata alla resistente quale collocataria della prole, veniva posto a carico di esso ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN per € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge nonché il pagamento del canone di locazione (€ 800,00) e delle spese condominiali relativi alla casa coniugale;
c) che sempre in sede di separazione era stato concordato che, nel caso in cui la IG.ra avesse lasciato la casa CP_1 coniugale e si fosse trasferita a vivere in altra abitazione, l'assegno di mantenimento per AN ed a carico del padre sarebbe aumentato ad € 1.700,00 e quello per il coniuge ad € 1.300,00; d) che successivamente alla separazione la resistente aveva acquistato un immobile in San Donà di Piave (VE) via Franklin, n. 4 per il prezzo di € 210.000,00, ivi trasferendosi assieme al figlio AN e nell'aprile 2022 altro immobile in Jesolo
(VE) per la somma di € 154.500,00; e) che la IG.ra aveva trovato anche una stabile occupazione CP_1 lavorativa a tempo indeterminato.
Chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio minore AN ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figlio come indicato nel ricorso;
la riduzione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 750,00 mensili in ragione delle mutate condizioni economiche dei genitori;
la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Domandava infine che nessun assegno divorzile fosse previsto in favore della coniuge.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 11.10.2022.
La resistente, ritualmente citata presso la nuova residenza, veniva dichiarata contumace e non compariva all'udienza presidenziale del 29.11.2022.
Il Presidente f.f. con ordinanza del 08.02.2023, a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza: a) confermava i provvedimenti già assunti dal Tribunale in sede di giudizio di separazione;
b) revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
c) disponeva l'applicazione del Protocollo Controparte_1 del Tribunale in materia di spese straordinarie.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento. Con memoria di costituzione depositata il 27.04.2023 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto in atti dal ricorrente e chiedendo: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affidamento del minore ai genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;
la regolazione dei tempi di permanenza della prole con il padre nei termini indicati con la memoria di costituzione;
la previsione dell'obbligo del padre-ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio per la somma di € 1.963,50 (pari all'importo previsto in sede di separazione oltre alla rivalutazione maturata), oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%; la previsione che la retta annuale per l'Istituto Scolastico frequentato dal minore fosse interamente posta a carico del padre;
l'obbligo a carico del IG. di corrispondere un assegno divorzile di ammontare parti Pt_1 ad € 1.501,50 mensili.
Con successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie e chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2734/2024, pubblicata il 29.07.2024, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con contestuale separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate in atti.
All'udienza del 24.09.2024, valutata in contraddittorio con le parti la percorribilità di una soluzione conciliativa della lite senza buon esito, il giudice istruttore si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza di data 07.10.2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.02.2025. Quindi, a tale ultima udienza, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Essendo stata già emessa, con sentenza n. 2734/2024 la statuizione relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , rileva il Collegio che le sole questioni da Parte_1 Controparte_1 decidere hanno ad oggetto l'affidamento del figlio AN, la regolamentazione del diritto di frequentazione dei genitori, la determinazione del contributo al mantenimento della prole eventualmente dovuto dal genitore non collocatario e la previsione di un assegno divorzile a favore della resistente.
Con riferimento anzitutto alla posizione del figlio AN, considerata la comune volontà delle parti ed avuto riguardo al fatto che non sono emersi elementi (successivi alla omologa della separazione) idonei a suggerire una deroga al modello ordinario di affidamento, deve essere confermato l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori e deve essere mantenuto il suo collocamento prevalente presso la madre.
In secondo luogo, in considerazione del fatto che non vi è contenzioso tra le parti rispetto al profilo del regime di frequentazione genitoriale, vanno interamente confermate le modalità di visita e la suddivisione dei tempi di permanenza che sono state previste in sede di giudizio di separazione con decreto del 25.02.2019 di questo
Tribunale ed alle quali le parti hanno fatto richiamo nelle rispettive conclusioni.
Va pertanto disposto che il minore AN starà: a) con il padre un weekend a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il IG. andrà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni, fino a lunedì Pt_1 mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
la domenica pomeriggio (durante il weekend in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con sé anche la notte riportando la scuola il mattino successivo;
b) con la madre a weekend alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
inoltre, il lunedì, il mercoledì, il venerdì.
Quanto al periodo delle ferie, va stabilito che AN, durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; infine, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di giugno - agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori.
Quanto alle domande di carattere più strettamente economico, occorre osservare che parte resistente ha chiesto che il contributo economico dovuto dal padre, quale genitore non collocatario, per il mantenimento del minore, già previsto in € 1.700,00 mensili, sia rideterminato nella maggior misura di € 1.963,50 (pari alla somma concordata in sede di omologa di separazione rivalutata all'attualità); il ricorrente, invece, ha domandato la riduzione dell'assegno ad € 750,00 mensili, in ragione del miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali della moglie rispetto a quelle sussistenti al momento della pronuncia di separazione.
Non è superfluo rammentare che sui genitori grava l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo.
I figli dunque anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse e capacità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue eIGenze in rapporto all'età. In questa prospettiva, è stato altresì chiarito – come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai ampiamente consolidato (Cass. n. 18187/2006; Cass. n. 16736/2011; Cass. n. 26060/2014) – che
“l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro eIGenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette eIGenze, tenuto conto che ciascun genitore è pur sempre tenuto a provvedere al sostentamento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e tenuto conto dei criteri delineati dall'art. 337-ter c.c.
Inoltre, è stato anche affermato che l'aumento delle eIGenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis: Cass. n. 400/2010).
Tanto chiarito in tesi generale, nel caso di specie è necessario ricostruire le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in guisa da determinare il contributo dovuto dal genitore non collocatario in maniera proporzionata alle rispettive capacità economiche e lavorative ed ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il Collegio che, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, il IG. è Presidente del ConIGlio di Pt_1
Amministrazione della “Lavanderia Industriale TO e Bene S.p.a.” nonché socio accomandatario della
“ ”, i cui conferimenti ammontano ad € Controparte_3
335.696,98, con numerosi immobili intestati (docc. 31 e 32 fasc. resistente);
Dalle dichiarazioni fiscali dimesse in atti emerge che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile (al lordo delle imposte) pari a complessivi € 112.244,00 per l'anno d'imposta 2018, € 145.425,00 per l'anno di imposta
2019, € 117.290,00 per l'anno di imposta 2020, ed € 113.378,00 per l'anno di imposta 2021.
Il predetto, poi, con la nota di deposito di data 14.10.2024, ha documentato di aver percepito redditi per complessivi € 116.418,00 per l'anno di imposta 2022 nonché € 120.000,00 per l'anno di imposta 2023. Risulta inoltre che il IG. è titolare di diversi cespiti immobiliari posti a reddito (cfr. a tal ultimo riguardo Pt_1 sempre le dichiarazioni fiscali in atti).
Per quanto concerne invece la posizione reddituale della resistente, mette conto osservare che all'epoca del matrimonio ella – precisamente dal 01.04.2009 al 31.05.2013 – lavorava, in qualità di operaia, con contratto a tempo indeterminato, presso la TO e Bene PA, società di cui, come esposto, il ricorrente è Presidente del ConIGlio di Amministrazione, oltre che legale rappresentante, percependo uno stipendio mensile di circa
1.200,00 euro (doc. 18 fasc. resistente). Successivamente, in data 01.06.2013, la IG.ra sottoscriveva CP_1 con la TO e Bene PA un contratto di prestazione d'opera continuata e continuativa, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00 (doc. 20 -buste paga) e veniva altresì inserita come conIGliera nel
ConIGlio di Amministrazione della società (si legge, infatti, testualmente nel verbale di assemblea ordinaria del giorno 22 maggio 2013 : “Lavanderia Industriale TO e Bene PA … delibera di determinare ai sensi dell'art. 31.1 dello Statuto Speciale, in cinque il numero dei componenti dl ConIGlio di Amministrazione e di nominare … , Controparte_1 nata a [...]à di Piave il 05.01.1985, CF domiciliata per la carica in Musile di Piave, presso C.F._3 la società, ConIGliere” – cfr. doc. 21). Tutt'ora ella è inserita nella compagine sociale della società del IG. , Pt_1 in qualità di ConIGliera.
La documentazione presente in atti attesta poi come la resistente abbia reperito un'altra occupazione nell'anno
2022 presso la ditta di TO LO BE che la assumeva in qualità di operaia, con mansione di addetta all'assemblaggio, con contratto a tempo determinato, con stipendio di € 1.200,00 (docc. 24 e 25); a far data poi dal 01.01.2023 ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, sempre come addetta all'assemblaggio, alle dipendenze della società C.P. Company S.r.l. (doc. 25).
Le dichiarazioni fiscali depositate in giudizio dimostrano come la predetta, dalla propria attività lavorativa, abbia tratto redditi lordi pari complessivamente ad € 22.069,00 per l'anno di imposta 2019, ad € 22.737,00 per l'anno di imposta 2020, ad € 23.969,00 per l'anno di imposta 2021 (docc. 26 e 35). Con nota di precisazione delle conclusioni la IG.ra ha poi allegato ulteriore documentazione fiscale che indica come la stessa CP_1 abbia percepito (al lordo delle imposte) € 37.056,00 per l'anno 2022, ed € 41.217,00 per l'anno 2023 (docc. 36
e 37).
La resistente, inoltre, ha allegato le buste paga relative al solo lavoro subordinato da essa prestato in favore della C.P. Company relative all'anno 2024, che comprovano entrate medie nette mensili variabili tra € 1.108,00 netti ed € 1.371,00 (doc. 35).
È altresì documentato che la stessa non sostiene oneri locativi, giacché risulta proprietaria dell'immobile in cui abita, sito in San Donà di Piave, via Rosalind Franklin n. 4; è proprietaria inoltre di un ulteriore bene immobile sito in Jesolo, via Paolo Sarpi n. 3.
Ebbene, alla luce dei dati e delle considerazioni che precedono, considerata dunque la capacità economica di entrambi i genitori come sopra rappresentata, in particolare delle notevoli risorse economiche del ricorrente, nonché tenuto conto dell'età del figlio AN e delle sue presumibili eIGenze di vita (sul tema cfr. Cass.
n. 400/2010), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio AN dovuto dal ricorrente quale genitore non collocatario nella misura mensile di euro 1.700,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, come da Protocollo in vigore del Tribunale.
D'altro canto, lo stesso IG. , con gli accordi raggiunti in sede di separazione si è obbligato a Pt_1 corrispondere a titolo di contributo economico al mantenimento della prole minore della somma di euro
1.700,00, importo che va ritenuto tuttora congruo alla luce delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente e considerato che successivamente alla omologa della separazione non si sono verificate sopravvenienze che hanno determinato un peggioramento delle sue capacità reddituali.
Osserva inoltre il Collegio che le spese della retta annuale per l'Istituto privato Scolastico frequentato da
AN presso non rientrano nel novero delle spese aventi carattere ordinario, Controparte_2 ricomprese in quanto tali nell'assegno di mantenimento, bensì costituiscono spese straordinarie come indicato chiaramente dal protocollo in uso al Tribunale che presuppongo l'accordo preventivo di entrambe le parti, sicché non può essere accolta la pretesa della resistente di porre dette spese, ex ante ed a prescindere da ogni accordo tra i genitori, a carico esclusivo del IG. , dovendo essere necessariamente concordate dalle Pt_1 parti.
Come richiesto dalla parte ricorrente, va disposto che l'assegno unico per figli a carico sia erogato, laddove spettante, esclusivamente alla madre-resistente.
Per quanto concerne, infine, i rapporti patrimoniali tra gli (ex) coniugi, mette conto osservare che la domanda con la quale la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Giova rammentare che in materia di assegno divorzile, con la pronuncia n. 11504 del 2017, la Suprema Corte ha sancito l'abbandono del precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal comma 6 dell'art. 5 delle legge n. 898/1970 (“dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”) andrebbe formulato in relazione al parametro del “tenore di vita”, ed ha stabilito che, in punto di an, l'assegno non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza va parametrato infatti non al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, bensì all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Con il successivo arresto delle Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018 è stato confermato il definitivo abbandono del criterio del “tenore di vita matrimoniale” e sono stati delineati, con alcuni elementi di novità rispetto alla pronuncia del 2017, i presupposti alla ricorrenza dei quali è possibile pervenire a riconoscere il diritto di percepire l'assegno divorzile.
Non ci si può esimere anzitutto dal rilevare come secondo l'orientamento della Suprema Corte, all'assegno divorzile debba attribuirsi una funzione composita, sia di natura assistenziale, laddove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisce l'indipendenza economica, sia di natura riequilibratrice, cioè compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti in presenza di un IGnificativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi dopo il divorzio, e quand'anche entrambi versino in situazione di autosufficienza economica.
Tale ultima funzione, in particolare, discende dalla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.; e tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In caso di domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, esso è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente e pertanto versi nell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato dall'uno all'altro coniuge, spostamento che, in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (Cass. n. 24250/2021).
Difatti, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare come detto, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, e per il sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge ha lo specifico onere di dimostrare in giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, in tal caso, restando assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021).
Per la decisione sulla fondatezza della domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio: si tratta di “un primo accertamento ineludibile rivolto ad entrambe le parti, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall'esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno”(v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 2018).
All'esito di tale preliminare accertamento possono emergere due distinte ipotesi. Nella prima può assumere ex sé rilievo l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, qualora la stessa non sia titolari di redditi propri. In tal caso, viene in evidenzia il profilo strettamente assistenziale dell'assegno e l'elemento dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità di procurarseli deve essere valutato con riferimento al contesto sociale del richiedente, che di regola è contraddistinto da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Nella seconda ipotesi, invece, possono emergere situazioni che, in ottica comparativa, sono connotate da una evidente sperequazione nella condizione patrimoniale delle parti. Nel qual caso, viene in evidenzia la funzione compensativa dell'assegno e si dovrà accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano riconducibili alle scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, valutate alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E', infatti, di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
V'è in ogni caso da considerare che, per quanto detto, l'assegno divorzile non può in ogni caso avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze;
diversamente ragionando si attribuirebbe al matrimonio una funzione del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, in spregio al dictum della Suprema Corte che ha censurato per quanto sopra evidenziato il criterio del tenore della vita matrimoniale.
D'altro canto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio, dando ingresso a non consentite locupletazioni ingiustificate.
Preme infine osservare che, rispetto alla ricostruzione ermeneutica della quale si è dato conto, sotto il profilo delle regole che governano il riparto dell'onere delle prova, grava sulla parte che domanda l'assegno divorzile la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento, involgendo necessariamente la prova il duplice profilo dello squilibrio economico e delle ragioni che lo hanno determinato. Ne deriva, pertanto, che colui che domanda l'assegno divorzile, essendo tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, deve dimostrare in giudizio l'inadeguatezza dei propri redditi tramite, la prova della sperequazione esistente tra il proprio reddito e quello del coniuge, profilo in ordine al quale possono intervenire anche i poteri ufficiosi del giudice;
deve inoltre essere oggetto di specifica allegazione e di prova il profilo causale, ossia la riconducibilità dell'inadeguatezza ai criteri posti dalla norma e, in particolare, alle scelte di vita matrimoniale, ma anche alle condizioni dei coniugi (e quindi al contesto sociale del richiedente), alla durata del matrimonio e alla loro età.
Nel solco tracciato da tutte le considerazioni che precedono, mette conto di rilevare come nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In primo luogo va debitamente osservato che la resistente, tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, percepisce (ed ha percepito in costanza di matrimonio) redditi che, seppur inferiori al coniuge, sono adeguati a garantirle i mezzi necessari per l'autosufficienza economica. E tanto basta per escludere le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile a contenuto assistenziale che presupporrebbe la dimostrazione, alla luce dei diversi criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge divorzile, che l'asserita inadeguatezza dei redditi e l'incapacità a procurarsi i mezzi di sussistenza necessari trovi una giustificazione nel contesto sociale della richiedente, “contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale;
circostanze invero non emerse in sede processuale”. Come peraltro evidenziato dal ricorrente nei propri atti difensivi, si è certamente verificato un miglioramento delle capacità reddituali della IG.ra rispetto all'epoca della pronuncia della separazione, considerato che al momento dell'accordo CP_1 economico di separazione (cfr. verbale febbraio 2019), il reddito netto mensile della stessa si attestava intono ad € 19.144,00, mentre dalle buste paga nonché dalle dichiarazioni fiscali agli atti relativi agli anni successivi, risulta che i redditi tratti dall'attività lavorativa siano stati di ammontare superiore.
Sotto il profilo perequativo, invece, vale osservare che non vi è prova che l'attuale differenza reddituale degli ex coniugi” sia da ascriversi sotto il profilo causale alle scelte di vita svolte in costanza di matrimonio e nemmeno emergono elementi per ritenere che vi sia stato un sacrificio da parte della resistente delle proprie aspettative professionali e reddituali per far fronte ai bisogni del nucleo familiare.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce unicamente una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - ovvero sull'elevata capacità economica di uno dei due (così: Cass. n. 22378/2021).
È necessario, piuttosto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali e reddituali sacrificate, e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente ha l'onere di provare in concreto (cfr. Cass. n. 29920/2022 nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583/2022; Cass. n. 38362/2021).
Ebbene, rileva il Collegio che non vi è prova che la resistente dopo aver contratto matrimonio con il ricorrente abbia rinunciato al proprio lavoro o a realistiche occasioni di lavoro oppure ancora (per scelte familiari) abbia sacrificato la propria carriera professionale. Per vero risulta il contrario.
La IG.ra dopo il matrimonio ha sempre continuato a svolgere la propria attività lavorativa come CP_1 dipendente nella Lavanderia Industriale TO e Bene PA della quale poi è divenuta ConIGliere di amministrazione, mentre nulla è stata allegato in merito ad eventuali rinunce ad aspettative professionali ovvero ad altre posizioni lavorative maggiormente remunerative al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
V'è pertanto da escludere che la differenza economico patrimoniale dei coniugi (pur presente) sia da correlarsi a sacrifici economici sostenuti dalla resistente in costanza di matrimonio e che si siano tradotti in un vantaggio patrimoniale per il ricorrente da riequilibrare con l'attribuzione di un assegno cin funzione compensativo- perequativa.
Nemmeno coglie nel segno l'assunto della IG.ra secondo cui ella avrebbe diritto a tale emolumento CP_1 per il fatto “di aver concorso ovvero contribuito alla formazione del patrimonio del ricorrente”. A dispetto di quanto adombrato dalla resistente in atti, la Lavanderia Industriale TO e Bene PA non è una ditta individuale o una impresa familiare del marito, bensì una società per azioni che costituisce soggetto dotato di personalità giuridica distinto dai soggetti che detengono le azioni e con una propria autonomia patrimoniale
“perfetta”; è poi circostanza documentale, per quanto già poc'anzi esposto, che per la sua attività di dipendente la resistente ha sempre percepito regolarmente lo stipendio, sicché la tesi veicolata in giudizio è priva di spessore, non essendovi prova – giova ribadirlo – che il divario reddituale e patrimoniale tra il marito e la moglie abbia avuto causa nelle scelte assunte dai coniugi nel corso della vita matrimoniale ovvero dall'apporto fornito dalla resistente alla conduzione familiare.
Per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della loro convergente volontà rispetto alla regolamentazione degli aspetti concernenti l'affidamento della prole, il regime di visita e frequentazione, e considerato rispetto alle ulteriori domande che sussiste una soccombenza del ricorrente rispetto alle pretese avanzate dalla controparte in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, mentre parte resistente è soccombente rispetto alla richiesta di attribuzione di un assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 5813/2022 R.G. promossa da Parte_1 contro , con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed eccezione respinta, Controparte_1 così provvede: - dispone l'affidamento condiviso del minore AN ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, ; Controparte_1
- dispone che il padre, , vedrà e terrà con sé il minore secondo il regime di frequentazione Parte_1 stabilito alla parte motiva della presente decisione;
- pone a carico del padre, , l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio AN Parte_1 mediante il versamento, in favore della madre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, di un assegno mensile nella misura di € 1.700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di
Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
- rigetta la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- dispone che l'assegno unico per figli a carico sia erogato, laddove spettante, esclusivamente alla madre,
; Controparte_1
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione civile del 12.06.2025.
Il giudice est. La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. AN Cabianca Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5813/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Marigonda, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Jesolo (VE) via Barracuda 5/1;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lorenzon, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE) via Cesare Battiati n.10;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
INTERVENIENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
“1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza presso la madre, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
2) disporsi che il figlio minore AN starà: a) con il padre:
- un week-end a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il SI andrà a prenderlo a scuola Pt_1 al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina quado lo riaccompagnerà a scuola;
- la domenica pomeriggio (durante il week-end in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con se anche la notte e riportandolo a scuola il mattino successivo;
b) con la madre:
-a week-end alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
- ed inoltre starà con la madre il lunedì, il mercoledì e il venerdì; c) durante le vacanze natalizie, disporsi che AN trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. d) durante le vacanze estive, disporsi che AN trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive nel periodo giugno-agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori;
3) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio AN mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima;
4) disporsi che le spese straordinarie siano regolate secondo il protocollo 20.09.2019 firmato tra il Presidente del Tribunale di Venezia e il Presidente del C.O.A. di Venezia denominato “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone”, articoli 15 (spese straordinarie) art. 16 (spese straordinarie) stabilendo che il padre partecipi nella misura del 50% a dette spese;
5) disporsi che l'assegno unico per i figli venga erogato interamente alla madre;
6) autorizzarsi i coniugi al rilascio e rinnovo del passaporto valido anche per l'estero.”
Il Procuratore di parte resistente ha così concluso:
“1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza presso la madre, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
2) disporsi che il figlio minore AN starà: a) con il padre: - un weekend a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il SI andrà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni, fino a lunedì mattina Pt_1 quando lo riaccompagnerà a scuola;
- la domenica pomeriggio (durante il weekend in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con sé anche la notte riportando la scuola il mattino successivo;
b) con la madre: - a weekend alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
- ed inoltre starà con la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì; c) Durante le vacanze natalizie, disporsi che AN trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; d) Durante le vacanze estive disporsi che AN trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di giugno - agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori;
3) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento del figlio AN mediante la corresponsione alla madre della somma mensile di euro 1.963,50 (ovvero euro 1.700,00 rivalutati dal 2019 ad oggi), rivalutabili annualmente secondo gli aggiornamenti Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima;
4) prevedere che la retta annuale per l'Istituto Scolastico frequentato da AN presso Controparte_2 sia interamente corrisposta dal SI;
[...] Pt_1
5) prevedere che il SI rimborsi o sostenga in via diretta la quota del 50% dei seguenti esborsi si Pt_1 rendano necessari per il figlio di mese in mese: senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello dell'esibizione: a) acquisto di farmaci prescritti;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale richieste dal medico di base;
b) spese dentistiche di cura;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto, spese protesiche;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio e materiale di corredo scolastico di inizio anno e libri scolastici richiesti durante l'anno, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad € 300,00 anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante l'anno scolastico (Baby-sitter) e durante le vacanze (es. centri estivi). Spese straordinarie previo accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione entro e non oltre la data di bonifico dell'assegno di mantenimento del mese successivo a quello del raggiunto accordo: f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) costi per il conseguimento della patente di guida;
i) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
j) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a
€ 300,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e); k) corsi universitari e/o postuniversitari presso strutture private;
l) il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori. 6) disporsi che il SI , entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponda a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente intestato alla SIa , la somma di Euro 1.501,50, (ovvero euro 1.300,00 rivalutati Controparte_1 dal 2019 ad oggi), a titolo di mantenimento della IG.ra (rivalutabile annualmente in base alle variazioni CP_1 degli indici ISTAT del costo della vita); Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo: “che sia emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.08.2022 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario contratto con il 05.06.2010 in San Donà di Piave (VE). Controparte_1
Esponeva: a) che dall'unione era nato il figlio AN in data 21.12.2009; b) che con decreto del 25.02.2019 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi sulla scorta della quale la casa coniugale sita in san Donà di Piave (VE), Corso Silvio Trentin, n. 37, di proprietà della società immobiliare
Po' di Levante S.A.S., veniva assegnata alla resistente quale collocataria della prole, veniva posto a carico di esso ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN per € 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge nonché il pagamento del canone di locazione (€ 800,00) e delle spese condominiali relativi alla casa coniugale;
c) che sempre in sede di separazione era stato concordato che, nel caso in cui la IG.ra avesse lasciato la casa CP_1 coniugale e si fosse trasferita a vivere in altra abitazione, l'assegno di mantenimento per AN ed a carico del padre sarebbe aumentato ad € 1.700,00 e quello per il coniuge ad € 1.300,00; d) che successivamente alla separazione la resistente aveva acquistato un immobile in San Donà di Piave (VE) via Franklin, n. 4 per il prezzo di € 210.000,00, ivi trasferendosi assieme al figlio AN e nell'aprile 2022 altro immobile in Jesolo
(VE) per la somma di € 154.500,00; e) che la IG.ra aveva trovato anche una stabile occupazione CP_1 lavorativa a tempo indeterminato.
Chiedeva pertanto l'affido condiviso del figlio minore AN ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figlio come indicato nel ricorso;
la riduzione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 750,00 mensili in ragione delle mutate condizioni economiche dei genitori;
la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Domandava infine che nessun assegno divorzile fosse previsto in favore della coniuge.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 11.10.2022.
La resistente, ritualmente citata presso la nuova residenza, veniva dichiarata contumace e non compariva all'udienza presidenziale del 29.11.2022.
Il Presidente f.f. con ordinanza del 08.02.2023, a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza: a) confermava i provvedimenti già assunti dal Tribunale in sede di giudizio di separazione;
b) revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
c) disponeva l'applicazione del Protocollo Controparte_1 del Tribunale in materia di spese straordinarie.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento. Con memoria di costituzione depositata il 27.04.2023 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto in atti dal ricorrente e chiedendo: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma dell'affidamento del minore ai genitori con sua collocazione prevalente presso la madre;
la regolazione dei tempi di permanenza della prole con il padre nei termini indicati con la memoria di costituzione;
la previsione dell'obbligo del padre-ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio per la somma di € 1.963,50 (pari all'importo previsto in sede di separazione oltre alla rivalutazione maturata), oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%; la previsione che la retta annuale per l'Istituto Scolastico frequentato dal minore fosse interamente posta a carico del padre;
l'obbligo a carico del IG. di corrispondere un assegno divorzile di ammontare parti Pt_1 ad € 1.501,50 mensili.
Con successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2024 le parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie e chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2734/2024, pubblicata il 29.07.2024, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con contestuale separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate in atti.
All'udienza del 24.09.2024, valutata in contraddittorio con le parti la percorribilità di una soluzione conciliativa della lite senza buon esito, il giudice istruttore si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza di data 07.10.2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.02.2025. Quindi, a tale ultima udienza, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Essendo stata già emessa, con sentenza n. 2734/2024 la statuizione relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , rileva il Collegio che le sole questioni da Parte_1 Controparte_1 decidere hanno ad oggetto l'affidamento del figlio AN, la regolamentazione del diritto di frequentazione dei genitori, la determinazione del contributo al mantenimento della prole eventualmente dovuto dal genitore non collocatario e la previsione di un assegno divorzile a favore della resistente.
Con riferimento anzitutto alla posizione del figlio AN, considerata la comune volontà delle parti ed avuto riguardo al fatto che non sono emersi elementi (successivi alla omologa della separazione) idonei a suggerire una deroga al modello ordinario di affidamento, deve essere confermato l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori e deve essere mantenuto il suo collocamento prevalente presso la madre.
In secondo luogo, in considerazione del fatto che non vi è contenzioso tra le parti rispetto al profilo del regime di frequentazione genitoriale, vanno interamente confermate le modalità di visita e la suddivisione dei tempi di permanenza che sono state previste in sede di giudizio di separazione con decreto del 25.02.2019 di questo
Tribunale ed alle quali le parti hanno fatto richiamo nelle rispettive conclusioni.
Va pertanto disposto che il minore AN starà: a) con il padre un weekend a settimane alternate, dal sabato pomeriggio, quando il IG. andrà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni, fino a lunedì Pt_1 mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
la domenica pomeriggio (durante il weekend in cui non sta con lui), il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, tenendolo con sé anche la notte riportando la scuola il mattino successivo;
b) con la madre a weekend alternati dal termine delle lezioni di venerdì fino alla domenica pomeriggio quando il padre andrà a prenderlo;
inoltre, il lunedì, il mercoledì, il venerdì.
Quanto al periodo delle ferie, va stabilito che AN, durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, mentre per il giorno di Natale e Capodanno starà, ad anni alterni, con ciascun genitore;
per le vacanze pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta, prevedendo che il figlio trascorra con ciascuno di loro metà delle vacanze, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; infine, durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di giugno - agosto di ogni anno previo accordo fra i genitori.
Quanto alle domande di carattere più strettamente economico, occorre osservare che parte resistente ha chiesto che il contributo economico dovuto dal padre, quale genitore non collocatario, per il mantenimento del minore, già previsto in € 1.700,00 mensili, sia rideterminato nella maggior misura di € 1.963,50 (pari alla somma concordata in sede di omologa di separazione rivalutata all'attualità); il ricorrente, invece, ha domandato la riduzione dell'assegno ad € 750,00 mensili, in ragione del miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali della moglie rispetto a quelle sussistenti al momento della pronuncia di separazione.
Non è superfluo rammentare che sui genitori grava l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo.
I figli dunque anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse e capacità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue eIGenze in rapporto all'età. In questa prospettiva, è stato altresì chiarito – come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai ampiamente consolidato (Cass. n. 18187/2006; Cass. n. 16736/2011; Cass. n. 26060/2014) – che
“l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro eIGenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette eIGenze, tenuto conto che ciascun genitore è pur sempre tenuto a provvedere al sostentamento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e tenuto conto dei criteri delineati dall'art. 337-ter c.c.
Inoltre, è stato anche affermato che l'aumento delle eIGenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis: Cass. n. 400/2010).
Tanto chiarito in tesi generale, nel caso di specie è necessario ricostruire le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in guisa da determinare il contributo dovuto dal genitore non collocatario in maniera proporzionata alle rispettive capacità economiche e lavorative ed ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il Collegio che, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, il IG. è Presidente del ConIGlio di Pt_1
Amministrazione della “Lavanderia Industriale TO e Bene S.p.a.” nonché socio accomandatario della
“ ”, i cui conferimenti ammontano ad € Controparte_3
335.696,98, con numerosi immobili intestati (docc. 31 e 32 fasc. resistente);
Dalle dichiarazioni fiscali dimesse in atti emerge che il ricorrente ha percepito un reddito imponibile (al lordo delle imposte) pari a complessivi € 112.244,00 per l'anno d'imposta 2018, € 145.425,00 per l'anno di imposta
2019, € 117.290,00 per l'anno di imposta 2020, ed € 113.378,00 per l'anno di imposta 2021.
Il predetto, poi, con la nota di deposito di data 14.10.2024, ha documentato di aver percepito redditi per complessivi € 116.418,00 per l'anno di imposta 2022 nonché € 120.000,00 per l'anno di imposta 2023. Risulta inoltre che il IG. è titolare di diversi cespiti immobiliari posti a reddito (cfr. a tal ultimo riguardo Pt_1 sempre le dichiarazioni fiscali in atti).
Per quanto concerne invece la posizione reddituale della resistente, mette conto osservare che all'epoca del matrimonio ella – precisamente dal 01.04.2009 al 31.05.2013 – lavorava, in qualità di operaia, con contratto a tempo indeterminato, presso la TO e Bene PA, società di cui, come esposto, il ricorrente è Presidente del ConIGlio di Amministrazione, oltre che legale rappresentante, percependo uno stipendio mensile di circa
1.200,00 euro (doc. 18 fasc. resistente). Successivamente, in data 01.06.2013, la IG.ra sottoscriveva CP_1 con la TO e Bene PA un contratto di prestazione d'opera continuata e continuativa, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00 (doc. 20 -buste paga) e veniva altresì inserita come conIGliera nel
ConIGlio di Amministrazione della società (si legge, infatti, testualmente nel verbale di assemblea ordinaria del giorno 22 maggio 2013 : “Lavanderia Industriale TO e Bene PA … delibera di determinare ai sensi dell'art. 31.1 dello Statuto Speciale, in cinque il numero dei componenti dl ConIGlio di Amministrazione e di nominare … , Controparte_1 nata a [...]à di Piave il 05.01.1985, CF domiciliata per la carica in Musile di Piave, presso C.F._3 la società, ConIGliere” – cfr. doc. 21). Tutt'ora ella è inserita nella compagine sociale della società del IG. , Pt_1 in qualità di ConIGliera.
La documentazione presente in atti attesta poi come la resistente abbia reperito un'altra occupazione nell'anno
2022 presso la ditta di TO LO BE che la assumeva in qualità di operaia, con mansione di addetta all'assemblaggio, con contratto a tempo determinato, con stipendio di € 1.200,00 (docc. 24 e 25); a far data poi dal 01.01.2023 ella è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, sempre come addetta all'assemblaggio, alle dipendenze della società C.P. Company S.r.l. (doc. 25).
Le dichiarazioni fiscali depositate in giudizio dimostrano come la predetta, dalla propria attività lavorativa, abbia tratto redditi lordi pari complessivamente ad € 22.069,00 per l'anno di imposta 2019, ad € 22.737,00 per l'anno di imposta 2020, ad € 23.969,00 per l'anno di imposta 2021 (docc. 26 e 35). Con nota di precisazione delle conclusioni la IG.ra ha poi allegato ulteriore documentazione fiscale che indica come la stessa CP_1 abbia percepito (al lordo delle imposte) € 37.056,00 per l'anno 2022, ed € 41.217,00 per l'anno 2023 (docc. 36
e 37).
La resistente, inoltre, ha allegato le buste paga relative al solo lavoro subordinato da essa prestato in favore della C.P. Company relative all'anno 2024, che comprovano entrate medie nette mensili variabili tra € 1.108,00 netti ed € 1.371,00 (doc. 35).
È altresì documentato che la stessa non sostiene oneri locativi, giacché risulta proprietaria dell'immobile in cui abita, sito in San Donà di Piave, via Rosalind Franklin n. 4; è proprietaria inoltre di un ulteriore bene immobile sito in Jesolo, via Paolo Sarpi n. 3.
Ebbene, alla luce dei dati e delle considerazioni che precedono, considerata dunque la capacità economica di entrambi i genitori come sopra rappresentata, in particolare delle notevoli risorse economiche del ricorrente, nonché tenuto conto dell'età del figlio AN e delle sue presumibili eIGenze di vita (sul tema cfr. Cass.
n. 400/2010), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ritiene il Collegio congruo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio AN dovuto dal ricorrente quale genitore non collocatario nella misura mensile di euro 1.700,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, come da Protocollo in vigore del Tribunale.
D'altro canto, lo stesso IG. , con gli accordi raggiunti in sede di separazione si è obbligato a Pt_1 corrispondere a titolo di contributo economico al mantenimento della prole minore della somma di euro
1.700,00, importo che va ritenuto tuttora congruo alla luce delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente e considerato che successivamente alla omologa della separazione non si sono verificate sopravvenienze che hanno determinato un peggioramento delle sue capacità reddituali.
Osserva inoltre il Collegio che le spese della retta annuale per l'Istituto privato Scolastico frequentato da
AN presso non rientrano nel novero delle spese aventi carattere ordinario, Controparte_2 ricomprese in quanto tali nell'assegno di mantenimento, bensì costituiscono spese straordinarie come indicato chiaramente dal protocollo in uso al Tribunale che presuppongo l'accordo preventivo di entrambe le parti, sicché non può essere accolta la pretesa della resistente di porre dette spese, ex ante ed a prescindere da ogni accordo tra i genitori, a carico esclusivo del IG. , dovendo essere necessariamente concordate dalle Pt_1 parti.
Come richiesto dalla parte ricorrente, va disposto che l'assegno unico per figli a carico sia erogato, laddove spettante, esclusivamente alla madre-resistente.
Per quanto concerne, infine, i rapporti patrimoniali tra gli (ex) coniugi, mette conto osservare che la domanda con la quale la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Giova rammentare che in materia di assegno divorzile, con la pronuncia n. 11504 del 2017, la Suprema Corte ha sancito l'abbandono del precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal comma 6 dell'art. 5 delle legge n. 898/1970 (“dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”) andrebbe formulato in relazione al parametro del “tenore di vita”, ed ha stabilito che, in punto di an, l'assegno non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza va parametrato infatti non al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, bensì all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Con il successivo arresto delle Sezioni Unite n. 18287 del 11.7.2018 è stato confermato il definitivo abbandono del criterio del “tenore di vita matrimoniale” e sono stati delineati, con alcuni elementi di novità rispetto alla pronuncia del 2017, i presupposti alla ricorrenza dei quali è possibile pervenire a riconoscere il diritto di percepire l'assegno divorzile.
Non ci si può esimere anzitutto dal rilevare come secondo l'orientamento della Suprema Corte, all'assegno divorzile debba attribuirsi una funzione composita, sia di natura assistenziale, laddove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisce l'indipendenza economica, sia di natura riequilibratrice, cioè compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti in presenza di un IGnificativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi dopo il divorzio, e quand'anche entrambi versino in situazione di autosufficienza economica.
Tale ultima funzione, in particolare, discende dalla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.; e tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In caso di domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, esso è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge richiedente non sia economicamente autosufficiente e pertanto versi nell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato dall'uno all'altro coniuge, spostamento che, in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (Cass. n. 24250/2021).
Difatti, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare come detto, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, e per il sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge ha lo specifico onere di dimostrare in giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, in tal caso, restando assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021).
Per la decisione sulla fondatezza della domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio: si tratta di “un primo accertamento ineludibile rivolto ad entrambe le parti, con la conseguenza che la conoscenza comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta dall'esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno”(v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 2018).
All'esito di tale preliminare accertamento possono emergere due distinte ipotesi. Nella prima può assumere ex sé rilievo l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, qualora la stessa non sia titolari di redditi propri. In tal caso, viene in evidenzia il profilo strettamente assistenziale dell'assegno e l'elemento dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità di procurarseli deve essere valutato con riferimento al contesto sociale del richiedente, che di regola è contraddistinto da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Nella seconda ipotesi, invece, possono emergere situazioni che, in ottica comparativa, sono connotate da una evidente sperequazione nella condizione patrimoniale delle parti. Nel qual caso, viene in evidenzia la funzione compensativa dell'assegno e si dovrà accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano riconducibili alle scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, valutate alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E', infatti, di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
V'è in ogni caso da considerare che, per quanto detto, l'assegno divorzile non può in ogni caso avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze;
diversamente ragionando si attribuirebbe al matrimonio una funzione del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, in spregio al dictum della Suprema Corte che ha censurato per quanto sopra evidenziato il criterio del tenore della vita matrimoniale.
D'altro canto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio, dando ingresso a non consentite locupletazioni ingiustificate.
Preme infine osservare che, rispetto alla ricostruzione ermeneutica della quale si è dato conto, sotto il profilo delle regole che governano il riparto dell'onere delle prova, grava sulla parte che domanda l'assegno divorzile la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per il suo riconoscimento, involgendo necessariamente la prova il duplice profilo dello squilibrio economico e delle ragioni che lo hanno determinato. Ne deriva, pertanto, che colui che domanda l'assegno divorzile, essendo tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, deve dimostrare in giudizio l'inadeguatezza dei propri redditi tramite, la prova della sperequazione esistente tra il proprio reddito e quello del coniuge, profilo in ordine al quale possono intervenire anche i poteri ufficiosi del giudice;
deve inoltre essere oggetto di specifica allegazione e di prova il profilo causale, ossia la riconducibilità dell'inadeguatezza ai criteri posti dalla norma e, in particolare, alle scelte di vita matrimoniale, ma anche alle condizioni dei coniugi (e quindi al contesto sociale del richiedente), alla durata del matrimonio e alla loro età.
Nel solco tracciato da tutte le considerazioni che precedono, mette conto di rilevare come nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In primo luogo va debitamente osservato che la resistente, tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, percepisce (ed ha percepito in costanza di matrimonio) redditi che, seppur inferiori al coniuge, sono adeguati a garantirle i mezzi necessari per l'autosufficienza economica. E tanto basta per escludere le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile a contenuto assistenziale che presupporrebbe la dimostrazione, alla luce dei diversi criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge divorzile, che l'asserita inadeguatezza dei redditi e l'incapacità a procurarsi i mezzi di sussistenza necessari trovi una giustificazione nel contesto sociale della richiedente, “contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale;
circostanze invero non emerse in sede processuale”. Come peraltro evidenziato dal ricorrente nei propri atti difensivi, si è certamente verificato un miglioramento delle capacità reddituali della IG.ra rispetto all'epoca della pronuncia della separazione, considerato che al momento dell'accordo CP_1 economico di separazione (cfr. verbale febbraio 2019), il reddito netto mensile della stessa si attestava intono ad € 19.144,00, mentre dalle buste paga nonché dalle dichiarazioni fiscali agli atti relativi agli anni successivi, risulta che i redditi tratti dall'attività lavorativa siano stati di ammontare superiore.
Sotto il profilo perequativo, invece, vale osservare che non vi è prova che l'attuale differenza reddituale degli ex coniugi” sia da ascriversi sotto il profilo causale alle scelte di vita svolte in costanza di matrimonio e nemmeno emergono elementi per ritenere che vi sia stato un sacrificio da parte della resistente delle proprie aspettative professionali e reddituali per far fronte ai bisogni del nucleo familiare.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce unicamente una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - ovvero sull'elevata capacità economica di uno dei due (così: Cass. n. 22378/2021).
È necessario, piuttosto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali e reddituali sacrificate, e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente ha l'onere di provare in concreto (cfr. Cass. n. 29920/2022 nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583/2022; Cass. n. 38362/2021).
Ebbene, rileva il Collegio che non vi è prova che la resistente dopo aver contratto matrimonio con il ricorrente abbia rinunciato al proprio lavoro o a realistiche occasioni di lavoro oppure ancora (per scelte familiari) abbia sacrificato la propria carriera professionale. Per vero risulta il contrario.
La IG.ra dopo il matrimonio ha sempre continuato a svolgere la propria attività lavorativa come CP_1 dipendente nella Lavanderia Industriale TO e Bene PA della quale poi è divenuta ConIGliere di amministrazione, mentre nulla è stata allegato in merito ad eventuali rinunce ad aspettative professionali ovvero ad altre posizioni lavorative maggiormente remunerative al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
V'è pertanto da escludere che la differenza economico patrimoniale dei coniugi (pur presente) sia da correlarsi a sacrifici economici sostenuti dalla resistente in costanza di matrimonio e che si siano tradotti in un vantaggio patrimoniale per il ricorrente da riequilibrare con l'attribuzione di un assegno cin funzione compensativo- perequativa.
Nemmeno coglie nel segno l'assunto della IG.ra secondo cui ella avrebbe diritto a tale emolumento CP_1 per il fatto “di aver concorso ovvero contribuito alla formazione del patrimonio del ricorrente”. A dispetto di quanto adombrato dalla resistente in atti, la Lavanderia Industriale TO e Bene PA non è una ditta individuale o una impresa familiare del marito, bensì una società per azioni che costituisce soggetto dotato di personalità giuridica distinto dai soggetti che detengono le azioni e con una propria autonomia patrimoniale
“perfetta”; è poi circostanza documentale, per quanto già poc'anzi esposto, che per la sua attività di dipendente la resistente ha sempre percepito regolarmente lo stipendio, sicché la tesi veicolata in giudizio è priva di spessore, non essendovi prova – giova ribadirlo – che il divario reddituale e patrimoniale tra il marito e la moglie abbia avuto causa nelle scelte assunte dai coniugi nel corso della vita matrimoniale ovvero dall'apporto fornito dalla resistente alla conduzione familiare.
Per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della loro convergente volontà rispetto alla regolamentazione degli aspetti concernenti l'affidamento della prole, il regime di visita e frequentazione, e considerato rispetto alle ulteriori domande che sussiste una soccombenza del ricorrente rispetto alle pretese avanzate dalla controparte in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, mentre parte resistente è soccombente rispetto alla richiesta di attribuzione di un assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 5813/2022 R.G. promossa da Parte_1 contro , con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed eccezione respinta, Controparte_1 così provvede: - dispone l'affidamento condiviso del minore AN ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, ; Controparte_1
- dispone che il padre, , vedrà e terrà con sé il minore secondo il regime di frequentazione Parte_1 stabilito alla parte motiva della presente decisione;
- pone a carico del padre, , l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio AN Parte_1 mediante il versamento, in favore della madre, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, di un assegno mensile nella misura di € 1.700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di
Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
- rigetta la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- dispone che l'assegno unico per figli a carico sia erogato, laddove spettante, esclusivamente alla madre,
; Controparte_1
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Venezia, così deciso nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione civile del 12.06.2025.
Il giudice est. La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero