Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1975, n. 638
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1976
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell' articolo 365 del codice penale e dell' articolo 4 del codice di procedura penale , l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanita'.
Nella denuncia devono essere indicati:
a) prenome e cognome, eta', domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;
b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si e' verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976