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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8112/2023 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
- Ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rapp. e difeso dall'avv. Marcellino Barletta
- Resistente -
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, la sig.ra , conveniva in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al riconoscimento Controparte_1
e alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD).
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente, con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per gli anni scolastici indicati in ricorso. Lamentava, altresì, la mancata corresponsione per tali annualità della Retribuzione
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001, e riservata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato e ai docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto al o al 30 giugno.
Deduceva, quindi, che tale normativa fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con la disciplina contenuta nella clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70.
Pertanto, chiedeva il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione personale docenti per i periodi di supplenza svolti, previa disapplicazione della suddetta normativa.
Si costitutiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva CP_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione;
nel merito, invece, contestava la fondatezza della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Difatti, poiché il primo atto interruttivo coincide con il deposito del presente ricorso avvenuta in data 21.9.2023, non può ritenersi prescritta la somma richiesta dal ricorrente in relazione gli anni scolastici dedotti in ricorso, posto che a tale data non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito si evidenzia quanto segue.
L'art. 7 CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. In particolare, al comma 3 è previsto che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (…)”.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non ha corrisposto al ricorrente l'emolumento in questione. CP_3
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del
31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.).
Con riguardo alle ragioni oggettive che da sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte chiarisce che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...” (OJ
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve ritenersi che il ricorrente, per le supplenze brevi e saltuarie, abbia reso una prestazione equivalente ed assimilabile a quella resa dai docenti sostituiti.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali la Professionale
Docenti è stata istituita.
In ragione di quanto motivato, la domanda va accolta con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione professionale docenti dovuta per gli i periodi indicati, da determinarsi nella misura derivante dall'applicazione dei criteri indicati dal Ccnl richiamato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Viviana Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di parte CP_3 ricorrente la somma da determinarsi sulla base dei parametri individuati dal Ccnl di riferimento, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n.
724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Taranto, 4 dicembre 2025
il Giudice dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8112/2023 RG per controversia in materia di lavoro
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
- Ricorrente -
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
Rapp. e difeso dall'avv. Marcellino Barletta
- Resistente -
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, la sig.ra , conveniva in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al riconoscimento Controparte_1
e alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD).
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di docente, con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per gli anni scolastici indicati in ricorso. Lamentava, altresì, la mancata corresponsione per tali annualità della Retribuzione
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001, e riservata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato e ai docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto al o al 30 giugno.
Deduceva, quindi, che tale normativa fosse in realtà discriminatoria, in quanto in palese contrasto con la disciplina contenuta nella clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 1999/70.
Pertanto, chiedeva il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione personale docenti per i periodi di supplenza svolti, previa disapplicazione della suddetta normativa.
Si costitutiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva CP_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione;
nel merito, invece, contestava la fondatezza della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Difatti, poiché il primo atto interruttivo coincide con il deposito del presente ricorso avvenuta in data 21.9.2023, non può ritenersi prescritta la somma richiesta dal ricorrente in relazione gli anni scolastici dedotti in ricorso, posto che a tale data non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito si evidenzia quanto segue.
L'art. 7 CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. In particolare, al comma 3 è previsto che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (…)”.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non ha corrisposto al ricorrente l'emolumento in questione. CP_3
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del
31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.).
Con riguardo alle ragioni oggettive che da sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte chiarisce che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...” (OJ
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve ritenersi che il ricorrente, per le supplenze brevi e saltuarie, abbia reso una prestazione equivalente ed assimilabile a quella resa dai docenti sostituiti.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali la Professionale
Docenti è stata istituita.
In ragione di quanto motivato, la domanda va accolta con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione professionale docenti dovuta per gli i periodi indicati, da determinarsi nella misura derivante dall'applicazione dei criteri indicati dal Ccnl richiamato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Viviana Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di parte CP_3 ricorrente la somma da determinarsi sulla base dei parametri individuati dal Ccnl di riferimento, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n.
724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 300,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Taranto, 4 dicembre 2025
il Giudice dott.ssa Viviana Di Palma