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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 2447/2020 pubblicata il 20/10/2020 dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, iscritto al n. 1897/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
, sito in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65, in persona dell'amministratore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Picillo (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Roma alla piazza Capranica n. 95, rappresentata e C.F._2
1 difesa dagli avv.ti Gennaro Melchiorre (C.F. ), Stefania Di Cresce (C.F. C.F._3
) e EL DA (C.F. ); C.F._4 C.F._5
Appellata
E
Controparte_3
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , con istanza datata 11/11/2003, ha aderito al “condono” deliberato dal Parte_1 [...]
con la decisione del C.C. n. 73 del 30/07/2003, per il pagamento agevolato dei canoni CP_3 delle acque reflue e di depurazione delle annualità dal 1993 al 1998, per un importo di € 10.970,00 da corrispondere in 4 rate con scadenza il 30/11/2003 – 29/02/2004 – 30/5/2004 – 30/9/2004.
Tuttavia, dopo aver corrisposto la prima rata, il non ha effettuato più alcun ulteriore Parte_1 pagamento e, pertanto, la in data 29/12/2009 ha notificato l'avviso di accertamento Controparte_4
n. 9002/2009/436 per il recupero dell'importo di € 13.407,00, comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni.
Il ha impugnato il predetto avviso di accertamento innanzi alla Commissione Parte_1
Tributaria Provinciale di Caserta eccependone il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi del recupero di somme derivanti da un riconoscimento del debito.
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 773/2010 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e il ha, pertanto, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere che, con la sentenza n. 2447/2020, ha rigettato la domanda ritenendo legittimo l'avviso di accertamento e non prescritto il diritto di credito.
La sentenza è stata impugnata dal secondo il quale il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'affermare la legittimità dell'avviso, in quanto il mancato pagamento delle rate di condono avrebbe determinato la decadenza dell'appellante dal beneficio concesso dal ed il ripristino CP_3 delle somme dovute originariamente, con la conseguente impossibilità di procedere alla riscossione coatta delle rate del condono. Inoltre, l'appellante ha ribadito l'eccezione di decadenza, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine triennale e non quello quinquennale considerato dal Tribunale.
Infine, il ha sostenuto che, in ogni caso, sulle somme oggetto di condono non Parte_1 sarebbero dovute le sanzioni, ma solo gli interessi legali.
2 La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, mentre CP_1 il è rimasto contumace. Controparte_3
Con il primo motivo di impugnazione il sostiene che il Tribunale avrebbe errato Parte_1 nell'affermare la legittimità dell'avviso, in quanto il mancato pagamento delle rate di condono avrebbe determinato la decadenza dell'appellante dal beneficio concesso dal ed il ripristino CP_3 delle somme dovute originariamente, con la conseguente impossibilità di procedere alla riscossione coatta delle rate del condono.
Il motivo è infondato in quanto, con l'adesione al condono, il si è obbligato al Parte_1 pagamento, in quattro rate e alle scadenze indicate, della somma concordata con il CP_3
Trattasi, pertanto, di un obbligo negoziale vincolante per il Condominio che il ha diritto di CP_3 riscuotere coattivamente. Da questo punto di vista, pertanto, l'avviso di accertamento inviato dalla
è legittimo. CP_1
Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha ribadito l'eccezione di decadenza, è infondato.
L'appellante ritiene applicabile alla fattispecie il termine triennale di decadenza, trattandosi di riscossione di un canone avente natura tributaria.
Il Collegio ritiene che nel caso in esame non possa farsi riferimento al termine triennale di decadenza previsto in materia di tributi, in quanto nel presente giudizio si è formato il giudicato sulla natura non tributaria delle somme oggetto dell'accertamento impugnato dal Parte_1
Infatti, innanzi alla Commissione Tributaria il ha eccepito il difetto di giurisdizione, Parte_1 trattandosi di richiesta di pagamento di una somma derivante da un proprio riconoscimento del debito e non di un tributo. La Commissione Tributaria, aderendo a tale difesa, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La decisione non è stata impugnata dalle parti, motivo per il quale deve ritenersi definitivamente accertato nel presente processo che le somme oggetto di causa non hanno natura tributaria. Ne consegue che non può applicarsi alla fattispecie il termine triennale di decadenza previsto in materia di tributi.
Con il terzo motivo di appello il ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1 non ha accertato che non erano dovute le somme richieste dalla a titolo di sanzioni. CP_1
Il motivo è fondato.
Con l'avviso di accertamento di cui si discute la ha chiesto al Condominio il CP_1 pagamento della somma di € 3.188,79 a titolo di sanzioni ex art. 13 D. Lgs. 471/1997 ed art. 16 D.
Lgs. 473/1997. Tali norme, tuttavia, si riferiscono esclusivamente al mancato pagamento di tributi
3 locali e non possono essere estese analogicamente anche ad altre ipotesi. Come già detto, nel caso in esame il giudizio ha ad oggetto il pagamento di somme derivanti da un riconoscimento di debito e non di un tributo, avendo l'appellata deciso di riscuotere le somme oggetto del condono e non il tributo sottostante. Ne consegue che la non ha diritto di chiedere il pagamento delle CP_1 sanzioni di cui alle norme sopra richiamate, ma solo della sorte capitale di € 7.070,92, degli interessi di € 3.141,76 e delle spese di notifica di € 5,88, per complessivi € 10.218,56.
Le considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'ultimo motivo di dell'appello e la riforma parziale la sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione che il Condominio appellante non è tenuto al pagamento dell'importo € 3.188,79 a titolo di sanzioni ex art. 13 D. Lgs.
471/1997 ed art. 16 D. Lgs. 473/1997.
In relazione al regolamento delle spese si precisa quanto segue.
All'esito del giudizio l'appellante risulta sostanzialmente soccombente, tenuto conto che l'importo delle somme richieste dall'appellata è stato solo parzialmente ridotto. Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'importo delle somme accertate giudizialmente (€ 10.218,56), liquidate, ai sensi del d.m. 147/2022, per il primo grado in € 2.540,00 per compensi ed € 381,00 per spese generali e per il secondo grado in € 3.500,00 per compensi ed € 525,00 per spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2447/2020 pubblicata il 20/10/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata dichiara non dovuta dal alla la somma di € 3.188,79 a titolo di sanzioni ex Parte_1 Controparte_1 art. 13 D. Lgs. 471/1997 ed art. 16 D. Lgs. 473/1997;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, per il primo grado in € 2.540,00 per compensi ed €
381,00 per spese generali e per il secondo grado in € 3.500,00 per compensi ed € 525,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 21.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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