Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/2024, n. 27772
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Sentenza 28 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 27 settembre 2024, riguardante un ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura di Asti. Il ricorrente sosteneva di essere familiare a carico di un cittadino italiano e contestava la decisione della Corte d'Appello di Torino, che aveva ritenuto non dimostrati i requisiti di convivenza e di "vivenza a carico". Le richieste delle parti vertevano sulla necessità di accertare se il ricorrente soddisfacesse i requisiti previsti dalla normativa italiana e dalla Direttiva 2004/38/CE.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che i requisiti di "vivenza a carico" e di convivenza sono alternativi e non cumulativi, e che la valutazione della convivenza deve essere effettuata in riferimento al paese di provenienza del richiedente. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione della norma deve essere coerente con la finalità agevolativa della direttiva europea, evidenziando che l'assenza di prova della convivenza nel paese di origine escludeva il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno. La sentenza ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui i requisiti devono essere interpretati in modo da garantire l'unità familiare senza discriminazioni.

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Massime1

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni altro familiare - qualunque sia la sua cittadinanza - del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.30 del 2007, i requisiti della "vivenza a carico" e della convivenza devono essere intesi come alternativi e non cumulativi, e anche la convivenza deve valutarsi con riferimento al paese di provenienza del richiedente, poiché la norma - che rientra tra le disposizioni di recepimento della direttiva 2004/38/CE - deve interpretarsi in base al suo contenuto testuale, ma in senso coerente e conforme alla ratio ispiratrice di detta direttiva, caratterizzata da una finalità "agevolativa" così come ricostruita dalla giurisprudenza euro-unitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/2024, n. 27772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27772
    Data del deposito : 28 ottobre 2024

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