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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili / scioglimento di matrimonio promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]16 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO (C.F. ), che lo rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
EUROPA 200 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VENE'
ANDREA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in POZZOLO FORMIGARO il 23/05/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
e residenza presso la madre in Genova, Corso Europa n. 200/9. 3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Aldo Manuzio 16 sc. A int. 2, di proprietà del marito, resta nella esclusiva disponibilità del Signor con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti Pt_1
avendo la signora già provveduto ad asportare i beni di Suo interesse con il consenso Pt_2
del Sig. Pt_1
Si dà atto che la moglie ha già rilasciato la casa coniugale.
4. Vista l'età di (prossima alla maggiore età), le frequentazioni dei genitori verranno Per_1
stabilite di volta in volta tenendo conto dei desiderata della figlia stessa considerando i suoi impegni di studio e ludici e gli impegni di lavoro dei genitori.
5. Considerato quanto pattuito al punto 4 che precede in tema frequentazioni, considerate altresì le rispettive risorse economiche, le Parti concordano di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta nei periodi di rispettiva competenza.
Inoltre, le Parti concordano di corrispondere direttamente a , a mezzo bonifico in una carta Per_1
prepagata intestata alla figlia e con delega di entrambi i genitori, l'importo di 100,00 euro mensili per ciascun genitore (per un totale di 200,00 euro), a titolo di “paghetta”, fino alla sua indipendenza economica, con rivalutazione Istat (indice base 30.5.2024) entro il giorno 5 di ogni mese.
I genitori concordano che tale importo di 100,00 euro per ciascun genitore ricomprenda le seguenti spese (pertanto non qualificabili quali spese straordinarie):
- abbigliamento ordinario;
- ricariche del cellulare;
- pranzi/cene effettuati fuori casa da;
Per_1
- spese ludiche in genere;
- uscite didattiche scolastiche giornaliere.
6. Le seguenti spese straordinarie per saranno sostenute dal Sig. e dalla Signora Per_1 Pt_1
al 50% ciascuno previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data Pt_2
15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato):
- spese mediche non coperte dal S.S.N. (qualora le spese mediche fossero incluse nell'assicurazione paterna i genitori si impegnano a suddividere al 50% l'eventuale “scoperto”).
Laddove la futura polizza sanitaria stipulata dalla Società Indra Con con la compagnia assicurativa dovesse prevedere che la figlia figuri nello stesso stato di famiglia del padre la Per_1
Signora dichiara sin d'ora di accettare il cambio di Pt_2
residenza della figlia presso la casa paterna. In difetto di cambio di residenza la madre si onere del pagamento delle spese sanitarie che sarebbero state coperte da detta polizza.
- spese scolastiche/universitarie (libri, iscrizioni/tasse, gite di più giorni, materiale didattico etc.);
- visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N.1;
- cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal S.S.N;
- cure dentistiche;
- occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista;
- spese per attività sportive (iscrizioni annuali, attrezzature);
- abbonamento annuale al trasporto pubblico;
- spese per il conseguimento della patente di guida.
7. La Signora si impegna a stipulare polizza “capo-famiglia” a sua cura e spese con Pt_2
copertura anche con riferimento alla figlia entro il 15 giugno 2024 ed a rinnovarla Per_1
annualmente sino all'indipendenza economica della figlia.
8. In ragione dell'autosufficienza economica, ciascuna delle Parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza corresponsione quindi di qualsivoglia contributo.
CP_ 1 Per tale voce e le successive tre (cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal;
cure dentistiche;
occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista) si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione.
9. Le Parti si impegnano a tenere il cane “Rocket” al 50% del tempo su base mensile, anche tenendo conto delle esigenze lavorative delle stesse e dell'affezione che ha nei Per_1
confronti del detto animale. Proprio in considerazione di ciò, i genitori si impegnano a far sì che l'animale segua la frequentazione di (ad eccezione delle vacanze fuori Genova di Per_1
nel caso in cui la destinazione non consentisse di portare il cane). Per_1
Le seguenti spese straordinarie del cane saranno divise al 50% ciascuno:
- visite mediche, vaccini, medicinali da banco;
- costi per polizza assicurativa per spese veterinarie da stipularsi entro il 15.07.2024;
- spese mediche sostenute per interventi chirurgici (si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione);
- spese di eventuali dog-sitter nel caso in cui nessuno dei coniugi sia disponibile a tenere il cane.
10. Le Parti si autorizzano l'un l'altra, rispettivamente e reciprocamente, al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti (per quanto dovesse occorrere visto l'art. 20 del decreto legge
69/2023), anche con riferimento a quelli della figlia minore fermo restando il consenso, di volta in volta, al suo espatrio.
11. Con il puntuale adempimento di quanto qui previsto le Parti si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo sebbene non espressamente qui menzionate anche in via transattiva (salvo la questione dell'autoveicolo Volskwagen targato EY970JN).
12. Le spese del presente giudizio si intendono compensate con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art.13, comma 8, della vigente legge professionale.
Dispone che con separata ordinanza la causa venga rimessa sul ruolo per il deposito da parte dei ricorrenti di note scritte ex art.127 ter cpc contenenti le condizioni del divorzio, decorso il termine di procedibilità della relativa domand Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale , dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 2, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili / scioglimento di matrimonio promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]16 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO (C.F. ), che lo rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
EUROPA 200 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VENE'
ANDREA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in POZZOLO FORMIGARO il 23/05/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
e residenza presso la madre in Genova, Corso Europa n. 200/9. 3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Aldo Manuzio 16 sc. A int. 2, di proprietà del marito, resta nella esclusiva disponibilità del Signor con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti Pt_1
avendo la signora già provveduto ad asportare i beni di Suo interesse con il consenso Pt_2
del Sig. Pt_1
Si dà atto che la moglie ha già rilasciato la casa coniugale.
4. Vista l'età di (prossima alla maggiore età), le frequentazioni dei genitori verranno Per_1
stabilite di volta in volta tenendo conto dei desiderata della figlia stessa considerando i suoi impegni di studio e ludici e gli impegni di lavoro dei genitori.
5. Considerato quanto pattuito al punto 4 che precede in tema frequentazioni, considerate altresì le rispettive risorse economiche, le Parti concordano di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta nei periodi di rispettiva competenza.
Inoltre, le Parti concordano di corrispondere direttamente a , a mezzo bonifico in una carta Per_1
prepagata intestata alla figlia e con delega di entrambi i genitori, l'importo di 100,00 euro mensili per ciascun genitore (per un totale di 200,00 euro), a titolo di “paghetta”, fino alla sua indipendenza economica, con rivalutazione Istat (indice base 30.5.2024) entro il giorno 5 di ogni mese.
I genitori concordano che tale importo di 100,00 euro per ciascun genitore ricomprenda le seguenti spese (pertanto non qualificabili quali spese straordinarie):
- abbigliamento ordinario;
- ricariche del cellulare;
- pranzi/cene effettuati fuori casa da;
Per_1
- spese ludiche in genere;
- uscite didattiche scolastiche giornaliere.
6. Le seguenti spese straordinarie per saranno sostenute dal Sig. e dalla Signora Per_1 Pt_1
al 50% ciascuno previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data Pt_2
15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato):
- spese mediche non coperte dal S.S.N. (qualora le spese mediche fossero incluse nell'assicurazione paterna i genitori si impegnano a suddividere al 50% l'eventuale “scoperto”).
Laddove la futura polizza sanitaria stipulata dalla Società Indra Con con la compagnia assicurativa dovesse prevedere che la figlia figuri nello stesso stato di famiglia del padre la Per_1
Signora dichiara sin d'ora di accettare il cambio di Pt_2
residenza della figlia presso la casa paterna. In difetto di cambio di residenza la madre si onere del pagamento delle spese sanitarie che sarebbero state coperte da detta polizza.
- spese scolastiche/universitarie (libri, iscrizioni/tasse, gite di più giorni, materiale didattico etc.);
- visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N.1;
- cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal S.S.N;
- cure dentistiche;
- occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista;
- spese per attività sportive (iscrizioni annuali, attrezzature);
- abbonamento annuale al trasporto pubblico;
- spese per il conseguimento della patente di guida.
7. La Signora si impegna a stipulare polizza “capo-famiglia” a sua cura e spese con Pt_2
copertura anche con riferimento alla figlia entro il 15 giugno 2024 ed a rinnovarla Per_1
annualmente sino all'indipendenza economica della figlia.
8. In ragione dell'autosufficienza economica, ciascuna delle Parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza corresponsione quindi di qualsivoglia contributo.
CP_ 1 Per tale voce e le successive tre (cure termali e trattamenti fisioterapici non coperti dal;
cure dentistiche;
occhiali/lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da uno specialista) si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione.
9. Le Parti si impegnano a tenere il cane “Rocket” al 50% del tempo su base mensile, anche tenendo conto delle esigenze lavorative delle stesse e dell'affezione che ha nei Per_1
confronti del detto animale. Proprio in considerazione di ciò, i genitori si impegnano a far sì che l'animale segua la frequentazione di (ad eccezione delle vacanze fuori Genova di Per_1
nel caso in cui la destinazione non consentisse di portare il cane). Per_1
Le seguenti spese straordinarie del cane saranno divise al 50% ciascuno:
- visite mediche, vaccini, medicinali da banco;
- costi per polizza assicurativa per spese veterinarie da stipularsi entro il 15.07.2024;
- spese mediche sostenute per interventi chirurgici (si considera solo la franchigia e/o “scoperto” qualora i costi siano rimborsati da una assicurazione);
- spese di eventuali dog-sitter nel caso in cui nessuno dei coniugi sia disponibile a tenere il cane.
10. Le Parti si autorizzano l'un l'altra, rispettivamente e reciprocamente, al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti (per quanto dovesse occorrere visto l'art. 20 del decreto legge
69/2023), anche con riferimento a quelli della figlia minore fermo restando il consenso, di volta in volta, al suo espatrio.
11. Con il puntuale adempimento di quanto qui previsto le Parti si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo sebbene non espressamente qui menzionate anche in via transattiva (salvo la questione dell'autoveicolo Volskwagen targato EY970JN).
12. Le spese del presente giudizio si intendono compensate con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art.13, comma 8, della vigente legge professionale.
Dispone che con separata ordinanza la causa venga rimessa sul ruolo per il deposito da parte dei ricorrenti di note scritte ex art.127 ter cpc contenenti le condizioni del divorzio, decorso il termine di procedibilità della relativa domand Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale , dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 2, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri