Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 929/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Parte_1 C.F._1
Picone e Simona Grazia Fulco, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento datato 13.01.2023, chiedendo accertarsi che nulla è da lui dovuto e, per CP_1
l'effetto, condannarsi l' convenuto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_1
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atti di causa;
indi la causa
è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va premesso che, con provvedimento del 13.01.2023, l' chiedeva all'odierno ricorrente la CP_1 restituzione dell'importo di 11.626,54 euro “per somme indebitamente percepite sulla prestazione disoccupazione n. 230/2011”.
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), atteso che, per consolidata giurisprudenza, il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. (cfr. Cass., 13 aprile 1987, n.
3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
Ciò in quanto – in mancanza di prova in ordine alla notifica, da parte dell' , di atti interruttivi CP_1
del suddetto termine decennale - il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il mese di marzo 2011 e il mese di marzo 2012 risultava prescritto già alla data di redazione del provvedimento impugnato (13.01.2023).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l' non abbia il diritto di ripetere le somme CP_1
erogate e richieste con il provvedimento datato 13.01.2023 e che, pertanto, lo stesso debba essere condannato alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va quindi accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma di CP_1
11.626,54 erogata in favore di parte ricorrente nel periodo compreso tra il mese di marzo 2011 e il mese di marzo 2012 e, per l'effetto, condanna l'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo