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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1154/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Rimini, Parte_1 C.F._1 difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via Adda n. 12, PEC:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 21.04.2024.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21.04.2024, l'Avv. ha chiesto Parte_1
l'annullamento del provvedimento del Tribunale di Rimini del 19.03.2024, notificatogli in data 08.04.2024, con il quale la Dott.ssa ha rigettato la sua domanda di liquidazione delle spese legali. A Controparte_2
pagina 1 di 5 riguardo il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d'ufficio del sig. nel CP_3 procedimento penale R.G.N.R. n. 5714/2010 - 2455/2011 R.G. GIP – 2414/2011 R.G.T. presso il Tribunale di Rimini. L'Avv. ha altresì dedotto di aver prestato la sua attività difensiva con riferimento alla Parte_1 fase di studio, a quella istruttoria e a quella decisoria, tanto in sede udienza preliminare, partecipando all'udienza del 27.09.2011, che in sede dibattimentale, partecipando alle udienze del 23.03.2012, 22.1.2012,
31.10.2013. Il ricorrente ha sottolineato che l'imputato in favore del quale ha prestato la sua attività difensiva, sin dall'inizio del procedimento penale, si è reso irreperibile ed è sempre stato dichiarato contumace nel corso del giudizio.
L'Avv. quindi, ha evidenziato, in primo luogo, che il sig. da certificazione Parte_1 CP_3
DAP non risulta detenuto nel territorio nazionale;
in secondo luogo, che l'ambasciata rumena in Italia ha dichiarato di non essere tenuta a fornire informazioni anagrafiche;
da ultimo, che il sig. non risulta CP_3 essere residente in Italia secondo le verifiche effettuate sul portale ANPR.
Parte ricorrente ha, quindi, riferito di aver presentato, in data 08.02.2024, istanza di liquidazione per le prestazioni professionali espletate, allegando gli atti processuali e la nota spese. Tale istanza è stata rigettata dalla Presidente della Sezione Penale, Dott.ssa la quale ha motivato la sua decisione Controparte_2 affermando che “la richiesta avanzata ai limiti della prescrizione non può trovare accoglimento, in quanto la condizione di irreperibilità dell'imputato è stata accertata solo dopo lunghissimo tempo dal momento in cui il creditore poteva richiedere il pagamento, senza che lo stesso abbia mai avanzato alcuna richiesta al debitore”. A tal riguardo, l'Avv. ha Parte_1 precisato che il termine di prescrizione per l'azione volta al recupero dei crediti professionali è di dieci anni, decorrenti dal momento della conclusione del procedimento coincidente con il deposito delle motivazioni.
Inoltre, parte ricorrente, ha evidenziato che la situazione di irreperibilità di fatto è coeva all'atto di identificazione e perdurante per l'intero procedimento.
Per le ragioni indicate, l'Avv. ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la Parte_1 liquidazione delle somme così come quantificate nella nota spese allegata all'istanza di liquidazione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso nei confronti del MI , ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica. Alla successiva udienza del 27 febbraio 2025 è stata preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa è stata trattenuta in decisione.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il provvedimento adottato dal Tribunale di Rimini con il quale è stata rigetta la sua istanza di liquidazione poiché il termine di prescrizione per il recupero dei crediti professionali è di dieci anni.
Con riferimento alla prescrizione l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione, quindi, è un mezzo pagina 2 di 5 con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). L'ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto;
e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. In ordine al termine di prescrizione questo è di regola stabilito in 10 anni con decorrenza dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.).
Con riferimento alla prescrizione dei diritti di credito derivanti da prestazioni professionali l'art. 2956
c.c., in deroga rispetto alla disciplina generale, prevede che si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Di conseguenza l'opera prestata da un avvocato in favore del suo cliente è soggetta ad un termine di prescrizione breve di 3 anni che opera in via presuntiva, essendo onere del creditore quello di provare di aver compiuto gli atti necessari al conseguimento delle somme che gli sono dovute in cambio della prestazione effettuata.
La giurisprudenza di Cassazione, in materia di spese di giustizia anticipate dall'erario, ha affermato che al diritto dei professionisti per compensi e rimborso spese si applica l'istituto della prescrizione estintiva, il cui termine ordinario è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. nonché la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. Le due prescrizioni possono essere concorrenti in ragione della loro differente natura (Cass. civ. sez. II, 2 settembre 1963, n. 2421). La stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ambito di applicazione della prescrizione ex art. 2956 c.c., ha affermato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia, il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura “ad litem”, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11145 del 4 luglio 2012). Pertanto, la Cassazione ha affermato che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. opera anche in caso di spese di giustizia poste a carico dell'erario e la loro operatività è esclusa soltanto in caso di contratto scritto intercorrente tra il cliente e il professionista.
In ordine alla possibilità del giudice di rilevare la eventuale sopravvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere dal professionista ex art. 2956 c.c., giova sottolineare che il momento liquidatorio e affidato al magistrato e allo stesso il Legislatore demanda di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagina 3 di 5 compenso: uno dei citati presupposti è che il credito sia stato richiesto, diligentemente, senza far decorrere quel lasso di tempo che legittima la presunzione prescrittiva.
Nel caso di specie deve essere confermato il provvedimento della Dott.ssa in quanto il CP_2 credito fatto valere da parte ricorrente si è prescritto, essendo decorso un tempo eccedente i tre anni dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere (data del deposito della sentenza 19.06.2014). A riguardo giova evidenziare che è stato lo stesso ricorrente ad aver affermato di aver provveduto soltanto in data 08.02.24 a presentare formale istanza di liquidazione, quindi ben oltre il termine di prescrizione ex art. 2956 c.c. La Dott.ssa quindi, ha correttamente negato la liquidazione del compenso all'odierno CP_2 ricorrente in quanto il diritto da lui fatto valere non solo era prossimo alla prescrizione ma era addirittura prescritto.
L'accertata prescrizione del credito comporta il rigetto del ricorso.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso ( Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
pagina 4 di 5 Si comunichi
Rimini, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1154/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Rimini, Parte_1 C.F._1 difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via Adda n. 12, PEC:
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 21.04.2024.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21.04.2024, l'Avv. ha chiesto Parte_1
l'annullamento del provvedimento del Tribunale di Rimini del 19.03.2024, notificatogli in data 08.04.2024, con il quale la Dott.ssa ha rigettato la sua domanda di liquidazione delle spese legali. A Controparte_2
pagina 1 di 5 riguardo il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d'ufficio del sig. nel CP_3 procedimento penale R.G.N.R. n. 5714/2010 - 2455/2011 R.G. GIP – 2414/2011 R.G.T. presso il Tribunale di Rimini. L'Avv. ha altresì dedotto di aver prestato la sua attività difensiva con riferimento alla Parte_1 fase di studio, a quella istruttoria e a quella decisoria, tanto in sede udienza preliminare, partecipando all'udienza del 27.09.2011, che in sede dibattimentale, partecipando alle udienze del 23.03.2012, 22.1.2012,
31.10.2013. Il ricorrente ha sottolineato che l'imputato in favore del quale ha prestato la sua attività difensiva, sin dall'inizio del procedimento penale, si è reso irreperibile ed è sempre stato dichiarato contumace nel corso del giudizio.
L'Avv. quindi, ha evidenziato, in primo luogo, che il sig. da certificazione Parte_1 CP_3
DAP non risulta detenuto nel territorio nazionale;
in secondo luogo, che l'ambasciata rumena in Italia ha dichiarato di non essere tenuta a fornire informazioni anagrafiche;
da ultimo, che il sig. non risulta CP_3 essere residente in Italia secondo le verifiche effettuate sul portale ANPR.
Parte ricorrente ha, quindi, riferito di aver presentato, in data 08.02.2024, istanza di liquidazione per le prestazioni professionali espletate, allegando gli atti processuali e la nota spese. Tale istanza è stata rigettata dalla Presidente della Sezione Penale, Dott.ssa la quale ha motivato la sua decisione Controparte_2 affermando che “la richiesta avanzata ai limiti della prescrizione non può trovare accoglimento, in quanto la condizione di irreperibilità dell'imputato è stata accertata solo dopo lunghissimo tempo dal momento in cui il creditore poteva richiedere il pagamento, senza che lo stesso abbia mai avanzato alcuna richiesta al debitore”. A tal riguardo, l'Avv. ha Parte_1 precisato che il termine di prescrizione per l'azione volta al recupero dei crediti professionali è di dieci anni, decorrenti dal momento della conclusione del procedimento coincidente con il deposito delle motivazioni.
Inoltre, parte ricorrente, ha evidenziato che la situazione di irreperibilità di fatto è coeva all'atto di identificazione e perdurante per l'intero procedimento.
Per le ragioni indicate, l'Avv. ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la Parte_1 liquidazione delle somme così come quantificate nella nota spese allegata all'istanza di liquidazione.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso nei confronti del MI , ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica. Alla successiva udienza del 27 febbraio 2025 è stata preliminarmente dichiarata la contumacia di parte resistente e la causa è stata trattenuta in decisione.
SUL RIGETTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il provvedimento adottato dal Tribunale di Rimini con il quale è stata rigetta la sua istanza di liquidazione poiché il termine di prescrizione per il recupero dei crediti professionali è di dieci anni.
Con riferimento alla prescrizione l'art. 2934 c.c. prevede che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione, quindi, è un mezzo pagina 2 di 5 con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). L'ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto;
e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. In ordine al termine di prescrizione questo è di regola stabilito in 10 anni con decorrenza dal giorno in cui si può far valere il diritto (art. 2935 c.c.).
Con riferimento alla prescrizione dei diritti di credito derivanti da prestazioni professionali l'art. 2956
c.c., in deroga rispetto alla disciplina generale, prevede che si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Di conseguenza l'opera prestata da un avvocato in favore del suo cliente è soggetta ad un termine di prescrizione breve di 3 anni che opera in via presuntiva, essendo onere del creditore quello di provare di aver compiuto gli atti necessari al conseguimento delle somme che gli sono dovute in cambio della prestazione effettuata.
La giurisprudenza di Cassazione, in materia di spese di giustizia anticipate dall'erario, ha affermato che al diritto dei professionisti per compensi e rimborso spese si applica l'istituto della prescrizione estintiva, il cui termine ordinario è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. nonché la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. Le due prescrizioni possono essere concorrenti in ragione della loro differente natura (Cass. civ. sez. II, 2 settembre 1963, n. 2421). La stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ambito di applicazione della prescrizione ex art. 2956 c.c., ha affermato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia, il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura “ad litem”, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11145 del 4 luglio 2012). Pertanto, la Cassazione ha affermato che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. opera anche in caso di spese di giustizia poste a carico dell'erario e la loro operatività è esclusa soltanto in caso di contratto scritto intercorrente tra il cliente e il professionista.
In ordine alla possibilità del giudice di rilevare la eventuale sopravvenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere dal professionista ex art. 2956 c.c., giova sottolineare che il momento liquidatorio e affidato al magistrato e allo stesso il Legislatore demanda di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagina 3 di 5 compenso: uno dei citati presupposti è che il credito sia stato richiesto, diligentemente, senza far decorrere quel lasso di tempo che legittima la presunzione prescrittiva.
Nel caso di specie deve essere confermato il provvedimento della Dott.ssa in quanto il CP_2 credito fatto valere da parte ricorrente si è prescritto, essendo decorso un tempo eccedente i tre anni dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere (data del deposito della sentenza 19.06.2014). A riguardo giova evidenziare che è stato lo stesso ricorrente ad aver affermato di aver provveduto soltanto in data 08.02.24 a presentare formale istanza di liquidazione, quindi ben oltre il termine di prescrizione ex art. 2956 c.c. La Dott.ssa quindi, ha correttamente negato la liquidazione del compenso all'odierno CP_2 ricorrente in quanto il diritto da lui fatto valere non solo era prossimo alla prescrizione ma era addirittura prescritto.
L'accertata prescrizione del credito comporta il rigetto del ricorso.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione di parte resistente ne giustifica la integrale compensazione nonostante il rigetto del ricorso.
A riguardo giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso ( Controparte_1
avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle
[...] spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
pagina 4 di 5 Si comunichi
Rimini, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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