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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5338/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 5338/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dell'Avv.to SEBASTIANO Parte_1
GASPARONE
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante in servizio alle dipendenze dello stesso resistente, CP_1 presso l'Istituto Comprensivo “VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE”, per l'anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto con decorrenza dal
04/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per nr. 18 ore settimanali, su posto sostegno psicofisico.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del
Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal
d.p.c.m. del 28 novembre 2016, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , (c.f.: Controparte_1
), in persona del pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 CP_3 via Trastevere n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia),
Milano, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo Parte_1 nominale di € 500,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta
Elettronica del Docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico
2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
, mediante accredito della predetta Controparte_1 somma sulla carta elettronica, con le medesime modalità con cui è stata
2 attribuita ai docenti a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condannare, infine, il Controparte_1
(c.f. ), in persona del pro-tempore, con sede in P.IVA_1 CP_3
Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia)
Milano, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”
2. Il , con le sue articolazioni Controparte_1 territoriali, si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in particolare eccependo la carenza di interesse nel ricorso del ricorrente a cagione della conclusione del rapporto di lavoro in qualità di docente con l'amministrazione scolastica in data 30/06/2025 e l'estinzione del diritto per gli anni trascorsi.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
3 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso
4 che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5 5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
6 La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che nell'anno scolastico per cui è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarico continuativo.
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (produzione del 09/12/2025) di essere stata assunta a tempo determinato nell'anno scolastico 2025/26 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
7 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto che la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile. Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in oggetto ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la
Carta in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
11. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
8 12. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per l'anno di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00
e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 320,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
10
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 5338/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dell'Avv.to SEBASTIANO Parte_1
GASPARONE
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante in servizio alle dipendenze dello stesso resistente, CP_1 presso l'Istituto Comprensivo “VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE”, per l'anno scolastico 2024/2025, in forza di contratto con decorrenza dal
04/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per nr. 18 ore settimanali, su posto sostegno psicofisico.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del
Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal
d.p.c.m. del 28 novembre 2016, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , (c.f.: Controparte_1
), in persona del pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 CP_3 via Trastevere n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia),
Milano, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo Parte_1 nominale di € 500,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta
Elettronica del Docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno scolastico
2024/2025 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
, mediante accredito della predetta Controparte_1 somma sulla carta elettronica, con le medesime modalità con cui è stata
2 attribuita ai docenti a tempo indeterminato, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condannare, infine, il Controparte_1
(c.f. ), in persona del pro-tempore, con sede in P.IVA_1 CP_3
Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia)
Milano, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”
2. Il , con le sue articolazioni Controparte_1 territoriali, si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in particolare eccependo la carenza di interesse nel ricorso del ricorrente a cagione della conclusione del rapporto di lavoro in qualità di docente con l'amministrazione scolastica in data 30/06/2025 e l'estinzione del diritto per gli anni trascorsi.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
3 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso
4 che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5 5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
6 La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che nell'anno scolastico per cui è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarico continuativo.
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Parte ricorrente ha altresì documentato (produzione del 09/12/2025) di essere stata assunta a tempo determinato nell'anno scolastico 2025/26 alle dipendenze del , il che consente di ritenere Controparte_1 integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
7 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto che la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile. Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in oggetto ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la
Carta in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
11. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
8 12. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per l'anno di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00
e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 320,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
9 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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