Sentenza breve 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 25/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2026, proposto dal sig. De UI NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio n. 28;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona dei rispettivi Direttori pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
-della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 28.10.2025, fascicolo n. 2025/32738, documento n. 12220251460000020003, con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale in data 23.10.2025 presso il servizio di pubblicità immobiliare di Verona (nota n. 43483/7745) sugli immobili di proprietà del ricorrente, per un importo di € 831.424,96;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, traente origine da una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi per crediti di varia natura (contravvenzioni al Codice della Strada, diritti annuali di iscrizione in albi e registri camerali ovvero alla camera di commercio; tributi speciali catastali; prestazioni veterinarie; imposte per assunzioni di operai a tempo indeterminato, contributi invalidità, vecchiaia e superstiti, e per prelievi supplementari nel settore del latte non corrisposti).
Tale provvedimento risulterebbe afflittivo e pregiudizievole per il ricorrente, determinando un vincolo di indisponibilità giuridica sui suoi beni, pregiudicandone gravemente la libera circolazione e la possibilità di utilizzarli come garanzia per l’accesso al credito.
Viene contestata anche la cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021, relativa ai prelievi latte sulle consegne delle annate lattiere 1996/1997, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008.
2. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “ 1. Sulla prescrizione del credito relativo al prelievo supplementare sul latte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per estinzione del credito presupposto; 2. Sul difetto di notifica della cartella di pagamento n. 12220210016356251501. Violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza del presupposto della previa notifica del titolo esecutivo; 3. Sui vizi formali della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 7 L. 212/2000. Difetto di motivazione” .
In estrema sintesi, secondo la tesi del ricorrente l'Amministrazione avrebbe iscritto ipoteca nonostante l’estinzione del credito per prescrizione. La cartella presupposta non sarebbe stata notificata al ricorrente. E l’iscrizione ipotecaria difetterebbe di una compiuta motivazione.
3. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si sono costituite in giudizio depositando copiosa documentazione.
4. All’udienza camerale del 12.2.2026 il Collegio, previa espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., ha rilevato, ex art. 73, comma 3°, del cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
La causa è stata indi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in effetti inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nella parte relativa all’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre invece è irricevibile per tardività l’impugnativa della cartella di pagamento.
6. Relativamente all’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 28.10.2025, fascicolo n. 2025/32738, documento n. 12220251460000020003, il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d), del cod. proc. amm, può fare rinvio a suoi precedenti conformi (le sentenze della Sezione n. 489/2025, n. 139/2025 e n. 2998/2024), riguardanti questioni analoghe a quella qui in discussione, a mezzo dei quali ha già avuto modo di chiarire che:
-la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), del cod. proc. amm., investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali o delle intimazioni di pagamento, ma non investe anche la fase esecutiva ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318);
-l’iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato alla fase esecutiva, in quanto inquadrabile fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito;
-di conseguenza esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione degli atti di iscrizione ipotecaria, atteso che i medesimi si collocano più propriamente nella fase esecutiva dei crediti relativa all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e come tali restano attratti alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. anche la pronuncia del Tribunale n. 1995/2023).
Conclusivamente, l’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
7. Le contestazioni della cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021 sono invece irricevibili per tardività.
Le Amministrazioni intimate hanno infatti prodotto in giudizio la prova di ricevimento della detta cartella, regolarmente consegnata il giorno 27.9.2021.
Le contestazioni della cartella di pagamento sollevate con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 12.1.2026, sono pertanto tardive.
8. In conclusione, la domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre la domanda di annullamento della cartella di pagamento è irricevibile per tardività.
9. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti attesa la peculiarità della controversia e la sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara la domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria, meglio in epigrafe indicata, inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, salva la riassunzione del giudizio avanti al Giudice Ordinario, entro i termini di legge e con la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo tempestivamente riassunto dinanzi alla competente Autorità giudiziaria;
2) dichiara la domanda di annullamento della cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata, irricevibile per tardività;
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
RA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AV | Ida OL |
IL SEGRETARIO