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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Francesca Maria Mammone Consigliere
Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1854/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona, presso lo studio dei quali in Milano, Via Cesare Battisti n. 23, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa CP P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Moiraghi, presso lo studio del quale in Milano, Via CP_2
Passione n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4287/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.04.2024.
CONCLUSIONI PER
Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte perché infondata in fatto che in diritto;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l' , in persona del legale rappresentante, CP a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di € 7.275,08 (già al netto dello scoperto contrattuale del 10%), o la diversa somma che è risultata dovuta, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Audi A5”, targata FG200AK, nell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
3) condannare parte appellata alla rivalsa delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
In via istruttoria. A. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di , oppure, nei confronti dello CP [...]
corrente in Monza, Via Puglia n. 15, l'acquisizione della perizia e dei relativi Controparte_3 fotogrammi effettuati sul veicolo “Audi A5”, targato FG200AK, a seguito della denuncia dell'evento per cui è causa.
* * * * * B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che alla data del 24.05.2021, la vettura “Audi A5”, targata FG200AK, risultava ripristinata in ogni sua parte dei danni subiti nell'atto vandalico occorso in data 25.11.2020, come da doc. 10 di parte attrice che mi viene rammostrato;
2. vero che è un collaboratore dello incaricato da Testimone_1 Controparte_3 CP della stima dei danni subiti dal veicolo “Audi A5”, targato FG200AK, sia nell'evento occorso in data 25.11.2021 che in quello per cui è causa.
Si indicano come testi:
- perito , residente in [...], sul cap. 3; Testimone_2
- , domiciliato in Monza, Via Puglia n. 15, sul cap. 4; Testimone_1
- , domiciliato in Zelo Buon Persico (LO), Via Fermi n. 18, sul cap.
4. Testimone_3
* * * * *
C. Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde quantificare i costi di ripristino dei danni subiti dalla vettura “Audi A5”, targata FG200AK, in occasione della grandine dell'08.07.2021, indagine che dovrà riguardare la tecnica tradizionale per le ragioni sopra esposte.
CONCLUSIONI PER
CP
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso Parte_1 la sentenza del giudice del Tribunale di Milano n. 4287/2024 pubblicata il 18 aprile 2024 e non notificata, con integrale sua conferma. Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio e con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvedeva: CP
a. rigettava la domanda;
b. condannava la società attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali che liquidava nella somma di euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condannava la società al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 237,00. CP
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in avanti, per brevità, ”) conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.275,08 (al netto dello CP
scoperto contrattuale del 10%), oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione monetaria, dichiarando di agire quale cessionaria del credito di , proprietaria Controparte_4 dell'autovettura Audi A5 targata FG200AK, danneggiata nel sinistro occorso in data 8.07.2021 e assicurata con la CP
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice deduceva che:
- l'autovettura Audi A5 targata FG200AK era di proprietà di , la quale aveva Controparte_4
stipulato con un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto a copertura, tra CP
gli altri, dei danni derivanti da eventi atmosferici;
- in data 8.07.2021, alle ore 16:00 circa, il veicolo, concesso in utilizzo al marito della signora
[...]
, AD IE, era colpito da una violenta grandinata mentre percorreva Via Giulio Natta, CP_4 nell'abitato di Milano;
- provvedeva a denunciare l'evento alla propria compagnia di assicurazioni;
Controparte_4
- per il ripristino dei danni alla carrozzeria era occorsa la somma di € 8.083,43;
- aveva ceduto all' il proprio credito risarcitorio;
Controparte_4 Parte_1
- l' chiedeva pertanto ad l'integrale rimborso dei costi della riparazione del Parte_1 CP
veicolo assicurato, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della compagnia di assicurazioni;
- la causa era stata preceduta da un tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in CP capo all'Autofficina e contestando nel merito tutte le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Milano, preliminarmente rigettata, poiché ritenuta infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all' sollevata da parte convenuta, rigettava altresì la domanda Parte_1
pagina 3 di 8 attorea, per non avere l' fornito la prova del sinistro e, segnatamente, della sua verificazione Parte_1 secondo le modalità denunciate, atteso che, laddove l'unico teste indicato sul punto dichiarava che il veicolo oggetto di causa sarebbe stato colpito dalla grandinata mentre era parcheggiato nel Comune di
ZZ NI (PV), l'attrice avrebbe diversamente sempre sostenuto che l'evento atmosferico aveva interessato il veicolo mentre lo stesso si trovava a Milano, in utilizzo a AD IE che ivi si sarebbe trovato a percorrere Via Giulio Natta.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame l' , affidandosi a un unico e Parte_1 articolato motivo d'appello.
Segnatamente, parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata dall' nei confronti di in ragione delle divergenze, in punto Parte_1 CP
di luogo di verificazione del sinistro, tra la dichiarazione resa dal teste e la ricostruzione Tes_4
dei fatti prospettata dalla società attrice.
Invero, la rilevata diversità del luogo del sinistro tra il fatto denunciato nell'atto di citazione e quello accertato all'esito dell'istruttoria sarebbe inconcludente, atteso che, pur essendo emersa una differente località, ciò non avrebbe modificato la domanda principale, non risultando in alcun modo mutato né il petitum, sempre configurabile nell'indennizzo richiesto, né la causa petendi, sempre individuabile nel contratto di assicurazione che era stato stipulato tra l'assicurato (cedente) e CP
Del resto, prosegue parte appellante, la conformazione dell'uno e dell'altro abitato non avrebbe alcun rilievo ai fini della compatibilità dell'evento naturale occorso con i danni lamentati, dal momento che, trattandosi di grandine, la tipologia dell'evento sarebbe la medesima indipendentemente dalla località, manifestandosi detta precipitazione atmosferica sempre con le stesse modalità.
Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare che la società attrice non ha fornito la prova del sinistro, atteso che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato coinciderebbe con l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza;
circostanza con riferimento alla quale l'odierna appellante avrebbe invero pienamente assolto al proprio onere probatorio, a nulla valendo le generiche contestazioni formulate dalla compagnia assicuratrice.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quando ex adverso dedotto e CP
argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 12.12.2024, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 24.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.04.2025.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
Le doglianze dell'appellante si appuntano essenzialmente sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda d'indennizzo per i danni subiti dalla vettura Audi A5 targata FG200AK, proposta dall' , quale cessionaria del credito, nei Parte_1
confronti di in ragione delle divergenze emerse, in punto di luogo di verificazione del CP
sinistro, tra la dichiarazione resa dal teste escusso e la ricostruzione dei fatti prospettata Tes_4 dalla società attrice, le quali divergenze, di per sé sole, consentirebbero di escludere che l' Parte_1 abbia efficacemente assolto all'onere di fornire la prova del sinistro e, precisamente, della sua verificazione secondo le modalità denunciate.
Così sunteggiate le ragioni del gravame, appare anzitutto dirimente rilevare che il primo Giudice ha ritenuto di valorizzare, quale unico elemento di crisi della versione offerta dal danneggiato, tale da inficiare la stessa allegazione del fatto costitutivo posto alla base della domanda d'indennizzo – che cesserebbe perciò di essere credibile – l'errore sulla esatta localizzazione del luogo in cui si è verificato il sinistro, assurto invero a elemento di contraddizione idoneo, di per sé solo, a privare di verosimiglianza la ricostruzione fattuale offerta dalla società attrice.
Ebbene, secondo l'opinione di questa Corte, l'argomento speso in questo senso dal Giudice di prime cure non può essere condiviso, atteso che l'errore in cui è incorsa l' odierna appellante si Parte_1
giova di una piana e razionale spiegazione, tale da escluderne il carattere contradittorio erroneamente ritenuto sussistente nella sentenza gravata.
Invero, risulta per tabulas che il contratto di cessione del credito, sottoscritto tra la cedente
[...]
, proprietaria del veicolo colpito dall'evento grandinigeno e assicurato con Controparte_4 CP
, e la cessionaria collochi il luogo di verificazione del sinistro
[...] Parte_1
in Via Giulio Natta a Milano, anziché nella omonima via di ZZ NI (PV) (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado ), rendendo così del tutto verosimile che l'odierna appellante – in qualità, Parte_1 per l'appunto, di cessionaria del credito e perciò di soggetto non direttamente coinvolto nell'evento – abbia formulato la propria prospettazione dei fatti facendo ragionevole affidamento sulla correttezza della località ivi indicata.
E quanto all'errore della titolare della polizza nell'indicare il luogo dell'evento, questo può essere il frutto di una mera confusione (ZZ NI è Comune prossimo a Milano) e non comunque, di per sé, tale da inficiare la credibilità del relato.
pagina 5 di 8 Tanto più che la prova dell'evento si ricava poi stabilmente dalle fotografie in atti e dalla deposizione del testimone escusso.
Escluso dunque il carattere contradittorio dell'errore, meramente materiale, relativo all'esatta ubicazione del luogo del sinistro – che, come tale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non può assurgere a indizio d'inverosimiglianza della ricostruzione fattuale offerta dall'odierna appellante – la domanda d'indennizzo proposta dall' , in qualità di cessionaria del credito, Parte_1
nei confronti di deve essere accolta, risultando invero pienamente assolto, nel caso di CP specie, l'onere probatorio gravante in capo all'assicurato.
Premesso infatti che tra i rischi assicurati dalla polizza di cui è causa sono pacificamente ricompresi i danni cagionati da eventi atmosferici, tanto la verificazione dell'evento grandinigeno quanto i danni ad esso conseguiti al veicolo assicurato risultano ampiamente provati attraverso la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall' , le cui risultanze sono state altresì confermate, quanto Parte_1
alla loro attinenza alle circostanze descritte dalla società attrice odierna appellante, dal teste Tes_4
il quale, escusso all'udienza del 23.02.2023, dopo aver precisato “che la vettura di cui al
[...] capitolo era parcheggiata in Via Giulio Natta, in ZZ NI (PV), l'ultimo paese prima di Milano al momento della grandinata. Lavoro nello stesso stabile del proprietario della vettura e anche la mia moto era parcheggiata nello stesso parcheggio. Finita la grandinata pressoché tutti, una ventina/trentina di persone, ci siamo recati nel parcheggio per constatare i danni. So che la vettura di cui al capitolo è di proprietà della moglie del sig. IE AD, che lavora nello stesso stabile in cui lavoro io, come manutentore”, dichiarava: “Confermo, riconosco i danni riportati dalla vettura come dalle fotografie che mi si rammostrano e preciso che pressoché tutte le vetture parcheggiate avevano danni simili” (cfr. Tribunale di Milano, verbale udienza del 23.02.2023).
Accertata dunque la fondatezza della domanda d'indennizzo proposta dall' , in qualità di Parte_1 cessionaria del credito, nei confronti di un rilievo a parte merita l'eccezione sollevata in CP
via subordinata dalla compagnia assicuratrice in punto di quantum.
A dire di al fine di riparare i danni occorsi alla vettura assicurata, l' avrebbe CP Parte_1
fatto ricorso a un costoso lavoro di riverniciatura integrale del veicolo, laddove sarebbe stata
«sufficiente la più economica e semplice sollevazione delle introflessioni della carrozzeria mediante la ventosa detta “levabolli”».
Ebbene, detta contestazione appare priva di pregio in quanto del tutto generica, atteso che, al fine di ottenere una rideterminazione per difetto del quantum debeatur, la compagnia avrebbe dovuto provare che la tecnica alternativa dalla stessa suggerita non soltanto fosse più economica di quella adottata dall' , ma fosse altresì, e prima ancora, altrettanto idonea alla reintegrazione del danno. Parte_1
pagina 6 di 8 In assenza di una tale, specifica, allegazione, detta eccezione deve essere respinta, con la conseguenza che, in accoglimento del gravame interposto dall' , deve essere condannata a Parte_1 CP
corrispondere alla società appellante, quale cessionaria del credito, la somma pari a € 7.275,08 (già al netto dello scoperto contrattuale del 10%) quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura Audi
A5 targata FG200AK nell'evento denunciato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione, da calcolarsi non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria in materia di assicurazione contro i danni, la
Corte non ha motivo di discostarsi dall'applicazione del principio di diritto, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16229/2023; Cass. civ., sez. III, n. 15868/2015; Cass. civ., sez. III, n. 10488/2009).
A far data dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo l'odierna appellante ha infine diritto a ottenere il riconoscimento degli interessi nella misura prevista dall'art. 1248, c. 4, c.c., in quanto nel caso di specie la fonte dell'obbligazione ha natura contrattuale (contratto d'assicurazione)
e non risulta che le parti abbiano determinato la misura degli interessi, così che questa deve intendersi regolata dall'art. 1284, c. 4, c.c., con saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale riforma della sentenza gravata anche in punto di spese di lite, le quali, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante, Avv. Diego Monteleone, devono essere poste interamente a carico della parte soccombente per ambedue i gradi di giudizio. CP
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4287/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.04.2024 e, per l'effetto, in parziale
pagina 7 di 8 riforma della stessa, condanna a corrispondere ad CP Parte_1
quale cessionaria del credito, la somma di € 7.275,08, quale indennizzo dovuto per
[...]
i danni subiti dalla vettura “Audi A5” targata FG200AK, a seguito dell'evento atmosferico occorso in data 08.07.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare ad le spese di lite di CP Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
a) quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Diego Monteleone;
b) quanto al secondo grado, in complessivi € 3.150,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Diego Monteleone.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24.04.2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Francesca Maria Mammone Consigliere
Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1854/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona, presso lo studio dei quali in Milano, Via Cesare Battisti n. 23, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa CP P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Moiraghi, presso lo studio del quale in Milano, Via CP_2
Passione n. 8, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 4287/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.04.2024.
CONCLUSIONI PER
Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da controparte perché infondata in fatto che in diritto;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l' , in persona del legale rappresentante, CP a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di € 7.275,08 (già al netto dello scoperto contrattuale del 10%), o la diversa somma che è risultata dovuta, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Audi A5”, targata FG200AK, nell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
3) condannare parte appellata alla rivalsa delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.
In via istruttoria. A. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di , oppure, nei confronti dello CP [...]
corrente in Monza, Via Puglia n. 15, l'acquisizione della perizia e dei relativi Controparte_3 fotogrammi effettuati sul veicolo “Audi A5”, targato FG200AK, a seguito della denuncia dell'evento per cui è causa.
* * * * * B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che alla data del 24.05.2021, la vettura “Audi A5”, targata FG200AK, risultava ripristinata in ogni sua parte dei danni subiti nell'atto vandalico occorso in data 25.11.2020, come da doc. 10 di parte attrice che mi viene rammostrato;
2. vero che è un collaboratore dello incaricato da Testimone_1 Controparte_3 CP della stima dei danni subiti dal veicolo “Audi A5”, targato FG200AK, sia nell'evento occorso in data 25.11.2021 che in quello per cui è causa.
Si indicano come testi:
- perito , residente in [...], sul cap. 3; Testimone_2
- , domiciliato in Monza, Via Puglia n. 15, sul cap. 4; Testimone_1
- , domiciliato in Zelo Buon Persico (LO), Via Fermi n. 18, sul cap.
4. Testimone_3
* * * * *
C. Disporsi, occorrendo, CTU meccanica onde quantificare i costi di ripristino dei danni subiti dalla vettura “Audi A5”, targata FG200AK, in occasione della grandine dell'08.07.2021, indagine che dovrà riguardare la tecnica tradizionale per le ragioni sopra esposte.
CONCLUSIONI PER
CP
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis, così G I U D I C A R E
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso Parte_1 la sentenza del giudice del Tribunale di Milano n. 4287/2024 pubblicata il 18 aprile 2024 e non notificata, con integrale sua conferma. Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio e con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. nella misura indicata in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvedeva: CP
a. rigettava la domanda;
b. condannava la società attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali che liquidava nella somma di euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condannava la società al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 237,00. CP
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
(d'ora in avanti, per brevità, ”) conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 7.275,08 (al netto dello CP
scoperto contrattuale del 10%), oltre interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. e rivalutazione monetaria, dichiarando di agire quale cessionaria del credito di , proprietaria Controparte_4 dell'autovettura Audi A5 targata FG200AK, danneggiata nel sinistro occorso in data 8.07.2021 e assicurata con la CP
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice deduceva che:
- l'autovettura Audi A5 targata FG200AK era di proprietà di , la quale aveva Controparte_4
stipulato con un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto a copertura, tra CP
gli altri, dei danni derivanti da eventi atmosferici;
- in data 8.07.2021, alle ore 16:00 circa, il veicolo, concesso in utilizzo al marito della signora
[...]
, AD IE, era colpito da una violenta grandinata mentre percorreva Via Giulio Natta, CP_4 nell'abitato di Milano;
- provvedeva a denunciare l'evento alla propria compagnia di assicurazioni;
Controparte_4
- per il ripristino dei danni alla carrozzeria era occorsa la somma di € 8.083,43;
- aveva ceduto all' il proprio credito risarcitorio;
Controparte_4 Parte_1
- l' chiedeva pertanto ad l'integrale rimborso dei costi della riparazione del Parte_1 CP
veicolo assicurato, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della compagnia di assicurazioni;
- la causa era stata preceduta da un tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in CP capo all'Autofficina e contestando nel merito tutte le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Milano, preliminarmente rigettata, poiché ritenuta infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all' sollevata da parte convenuta, rigettava altresì la domanda Parte_1
pagina 3 di 8 attorea, per non avere l' fornito la prova del sinistro e, segnatamente, della sua verificazione Parte_1 secondo le modalità denunciate, atteso che, laddove l'unico teste indicato sul punto dichiarava che il veicolo oggetto di causa sarebbe stato colpito dalla grandinata mentre era parcheggiato nel Comune di
ZZ NI (PV), l'attrice avrebbe diversamente sempre sostenuto che l'evento atmosferico aveva interessato il veicolo mentre lo stesso si trovava a Milano, in utilizzo a AD IE che ivi si sarebbe trovato a percorrere Via Giulio Natta.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame l' , affidandosi a un unico e Parte_1 articolato motivo d'appello.
Segnatamente, parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata dall' nei confronti di in ragione delle divergenze, in punto Parte_1 CP
di luogo di verificazione del sinistro, tra la dichiarazione resa dal teste e la ricostruzione Tes_4
dei fatti prospettata dalla società attrice.
Invero, la rilevata diversità del luogo del sinistro tra il fatto denunciato nell'atto di citazione e quello accertato all'esito dell'istruttoria sarebbe inconcludente, atteso che, pur essendo emersa una differente località, ciò non avrebbe modificato la domanda principale, non risultando in alcun modo mutato né il petitum, sempre configurabile nell'indennizzo richiesto, né la causa petendi, sempre individuabile nel contratto di assicurazione che era stato stipulato tra l'assicurato (cedente) e CP
Del resto, prosegue parte appellante, la conformazione dell'uno e dell'altro abitato non avrebbe alcun rilievo ai fini della compatibilità dell'evento naturale occorso con i danni lamentati, dal momento che, trattandosi di grandine, la tipologia dell'evento sarebbe la medesima indipendentemente dalla località, manifestandosi detta precipitazione atmosferica sempre con le stesse modalità.
Conseguentemente, il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare che la società attrice non ha fornito la prova del sinistro, atteso che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni e avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato coinciderebbe con l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza;
circostanza con riferimento alla quale l'odierna appellante avrebbe invero pienamente assolto al proprio onere probatorio, a nulla valendo le generiche contestazioni formulate dalla compagnia assicuratrice.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quando ex adverso dedotto e CP
argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 12.12.2024, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 24.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.04.2025.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
Le doglianze dell'appellante si appuntano essenzialmente sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda d'indennizzo per i danni subiti dalla vettura Audi A5 targata FG200AK, proposta dall' , quale cessionaria del credito, nei Parte_1
confronti di in ragione delle divergenze emerse, in punto di luogo di verificazione del CP
sinistro, tra la dichiarazione resa dal teste escusso e la ricostruzione dei fatti prospettata Tes_4 dalla società attrice, le quali divergenze, di per sé sole, consentirebbero di escludere che l' Parte_1 abbia efficacemente assolto all'onere di fornire la prova del sinistro e, precisamente, della sua verificazione secondo le modalità denunciate.
Così sunteggiate le ragioni del gravame, appare anzitutto dirimente rilevare che il primo Giudice ha ritenuto di valorizzare, quale unico elemento di crisi della versione offerta dal danneggiato, tale da inficiare la stessa allegazione del fatto costitutivo posto alla base della domanda d'indennizzo – che cesserebbe perciò di essere credibile – l'errore sulla esatta localizzazione del luogo in cui si è verificato il sinistro, assurto invero a elemento di contraddizione idoneo, di per sé solo, a privare di verosimiglianza la ricostruzione fattuale offerta dalla società attrice.
Ebbene, secondo l'opinione di questa Corte, l'argomento speso in questo senso dal Giudice di prime cure non può essere condiviso, atteso che l'errore in cui è incorsa l' odierna appellante si Parte_1
giova di una piana e razionale spiegazione, tale da escluderne il carattere contradittorio erroneamente ritenuto sussistente nella sentenza gravata.
Invero, risulta per tabulas che il contratto di cessione del credito, sottoscritto tra la cedente
[...]
, proprietaria del veicolo colpito dall'evento grandinigeno e assicurato con Controparte_4 CP
, e la cessionaria collochi il luogo di verificazione del sinistro
[...] Parte_1
in Via Giulio Natta a Milano, anziché nella omonima via di ZZ NI (PV) (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado ), rendendo così del tutto verosimile che l'odierna appellante – in qualità, Parte_1 per l'appunto, di cessionaria del credito e perciò di soggetto non direttamente coinvolto nell'evento – abbia formulato la propria prospettazione dei fatti facendo ragionevole affidamento sulla correttezza della località ivi indicata.
E quanto all'errore della titolare della polizza nell'indicare il luogo dell'evento, questo può essere il frutto di una mera confusione (ZZ NI è Comune prossimo a Milano) e non comunque, di per sé, tale da inficiare la credibilità del relato.
pagina 5 di 8 Tanto più che la prova dell'evento si ricava poi stabilmente dalle fotografie in atti e dalla deposizione del testimone escusso.
Escluso dunque il carattere contradittorio dell'errore, meramente materiale, relativo all'esatta ubicazione del luogo del sinistro – che, come tale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non può assurgere a indizio d'inverosimiglianza della ricostruzione fattuale offerta dall'odierna appellante – la domanda d'indennizzo proposta dall' , in qualità di cessionaria del credito, Parte_1
nei confronti di deve essere accolta, risultando invero pienamente assolto, nel caso di CP specie, l'onere probatorio gravante in capo all'assicurato.
Premesso infatti che tra i rischi assicurati dalla polizza di cui è causa sono pacificamente ricompresi i danni cagionati da eventi atmosferici, tanto la verificazione dell'evento grandinigeno quanto i danni ad esso conseguiti al veicolo assicurato risultano ampiamente provati attraverso la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall' , le cui risultanze sono state altresì confermate, quanto Parte_1
alla loro attinenza alle circostanze descritte dalla società attrice odierna appellante, dal teste Tes_4
il quale, escusso all'udienza del 23.02.2023, dopo aver precisato “che la vettura di cui al
[...] capitolo era parcheggiata in Via Giulio Natta, in ZZ NI (PV), l'ultimo paese prima di Milano al momento della grandinata. Lavoro nello stesso stabile del proprietario della vettura e anche la mia moto era parcheggiata nello stesso parcheggio. Finita la grandinata pressoché tutti, una ventina/trentina di persone, ci siamo recati nel parcheggio per constatare i danni. So che la vettura di cui al capitolo è di proprietà della moglie del sig. IE AD, che lavora nello stesso stabile in cui lavoro io, come manutentore”, dichiarava: “Confermo, riconosco i danni riportati dalla vettura come dalle fotografie che mi si rammostrano e preciso che pressoché tutte le vetture parcheggiate avevano danni simili” (cfr. Tribunale di Milano, verbale udienza del 23.02.2023).
Accertata dunque la fondatezza della domanda d'indennizzo proposta dall' , in qualità di Parte_1 cessionaria del credito, nei confronti di un rilievo a parte merita l'eccezione sollevata in CP
via subordinata dalla compagnia assicuratrice in punto di quantum.
A dire di al fine di riparare i danni occorsi alla vettura assicurata, l' avrebbe CP Parte_1
fatto ricorso a un costoso lavoro di riverniciatura integrale del veicolo, laddove sarebbe stata
«sufficiente la più economica e semplice sollevazione delle introflessioni della carrozzeria mediante la ventosa detta “levabolli”».
Ebbene, detta contestazione appare priva di pregio in quanto del tutto generica, atteso che, al fine di ottenere una rideterminazione per difetto del quantum debeatur, la compagnia avrebbe dovuto provare che la tecnica alternativa dalla stessa suggerita non soltanto fosse più economica di quella adottata dall' , ma fosse altresì, e prima ancora, altrettanto idonea alla reintegrazione del danno. Parte_1
pagina 6 di 8 In assenza di una tale, specifica, allegazione, detta eccezione deve essere respinta, con la conseguenza che, in accoglimento del gravame interposto dall' , deve essere condannata a Parte_1 CP
corrispondere alla società appellante, quale cessionaria del credito, la somma pari a € 7.275,08 (già al netto dello scoperto contrattuale del 10%) quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura Audi
A5 targata FG200AK nell'evento denunciato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione, da calcolarsi non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria in materia di assicurazione contro i danni, la
Corte non ha motivo di discostarsi dall'applicazione del principio di diritto, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16229/2023; Cass. civ., sez. III, n. 15868/2015; Cass. civ., sez. III, n. 10488/2009).
A far data dalla proposizione della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo l'odierna appellante ha infine diritto a ottenere il riconoscimento degli interessi nella misura prevista dall'art. 1248, c. 4, c.c., in quanto nel caso di specie la fonte dell'obbligazione ha natura contrattuale (contratto d'assicurazione)
e non risulta che le parti abbiano determinato la misura degli interessi, così che questa deve intendersi regolata dall'art. 1284, c. 4, c.c., con saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.
L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale riforma della sentenza gravata anche in punto di spese di lite, le quali, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante, Avv. Diego Monteleone, devono essere poste interamente a carico della parte soccombente per ambedue i gradi di giudizio. CP
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4287/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 18.04.2024 e, per l'effetto, in parziale
pagina 7 di 8 riforma della stessa, condanna a corrispondere ad CP Parte_1
quale cessionaria del credito, la somma di € 7.275,08, quale indennizzo dovuto per
[...]
i danni subiti dalla vettura “Audi A5” targata FG200AK, a seguito dell'evento atmosferico occorso in data 08.07.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare ad le spese di lite di CP Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
a) quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Diego Monteleone;
b) quanto al secondo grado, in complessivi € 3.150,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Diego Monteleone.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24.04.2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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