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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina Sezione per i minorenni
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere
Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Cinzia CALI' Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 02.10.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott.ssa IA Campagna nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 138/2025 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione, promosso
DA
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Andrea Lo Presti del Foro di Catania (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce Email_1
al presente atto
-appellante-
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'avvocato Miriam Vasta del Foro di Catania (costituito nuovo procuratore in data 24.09.2025), giusta procura in calce al presente atto
-appellante-
CONTRO n.q. di tutore del minore nato a [...] il [...], CP_2 Persona_1
a Taormina il 04.10.2022, nata a [...] il [...], Persona_2 Controparte_3
nata a [...] il [...] Controparte_3
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE Controparte_4
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 04.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
**********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con ricorso depositato il 14.02.2025, hanno Parte_1 Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di sui figli Parte_1 minori e . Il Tribunale confermava nel resto il precedente Persona_2 Persona_1 decreto del 06.08.2024. In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da conflittualità e carenza di comunicazione. Il
versava in una condizione di alcolismo e tossicodipendenza;
Pt_1 Controparte_1 era succube delle condotte prevaricatorie e vessatorie del compagno. Dalla relazione redatta ad opera dei Servizi Sociali in data 11.07.2024 emergeva che il in Pt_1 data 28.06.2024 veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi dichiarata inefficace a seguito all'archiviazione del procedimento penale nell'ambito della quale era stata applicata. Infatti, il era stato indagato del reato di tentata estorsione aggravata nei confronti Pt_1 della moglie e della di lei madre convivente, Parte_2
Dalla medesima relazione si evidenziava, inoltre, che i genitori dei minori si erano trasferiti, dapprima, in Germania, successivamente in Giardini Naxos e infine a Reggio Calabria per allontanarsi da alcune persone poco raccomandabili coinvolte nel traffico degli stupefacenti. La responsabile della cooperativa riferiva che il , quando si recava in Controparte_5 Pt_1 comunità a visitare i propri congiunti, non era rispettoso delle regole comunitarie ed assumeva atteggiamenti autoritari ed invadenti. Il presentava una scarsa capacità di controllo degli Pt_1 impulsi, incapacità di tollerare le frustrazioni, con conseguente abbattimento delle capacità protettive e di tutela nei confronti di sé stesso e dei figli. Dalla relazione redatta dal Consultorio familiare di Francavilla di Sicilia in data 19.09.2024 emergeva che il non si era mai recato Pt_1 presso il SERD di SI per richiedere una presa in carico. Per quanto riguarda la figura di , pur mostrando un certo impegno Controparte_1 nell'accudimento dei figli, la stessa presentava delle inevitabili lacune che rendevano opportuno l'avvio di un percorso di recupero delle capacità genitoriali. La Dott.ssa , psicologa del consultorio familiare, predisponeva la calendarizzazione Testimone_1 di colloqui con volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza Controparte_1 genitoriale in capo alla stessa. Dai predetti incontri emergeva che la donna tendeva a minimizzare le condotte disdicevoli che era solito tenere il , con evidenti ripercussioni anche sulla Pt_1 crescita della prole. Infatti, addebitava i comportamenti poco Controparte_1 raccomandabili del alla propria famiglia di origine: l'eccessiva intromissione della madre Pt_1 di nella conduzione della vita familiare avrebbe influito negativamente Controparte_1 sulla gestione della stessa, tanto che la donna e il marito avevano deciso di comune accordo di lasciare la casa familiare.
Dalla relazione redatta in data 05.09.2024 dai Servizi Sociali si rilevava la totale mancanza di collaborazione del con le istituzioni: lo stesso evitava sistematicamente gli appuntamenti Pt_1 con i consultori locali, i quali gli avrebbero dovuto fornire un supporto psicologico e relazionale per aiutarlo a ripristinare un ambiente familiare più sano. Peraltro, il era solito presentarsi Pt_1 presso la comunità ove si trovavano la moglie e i figli in stato di alterazione da ebbrezza alcolica. Dalla relazione della NPIA di SI del 03.12.2024 emergeva che i minori, dopo un primo periodo di adattamento all'ambiente comunitario, avevano manifestato dei notevoli progressi psicofisici.
Dunque, il Tribunale – considerato che il , già sospeso dalla responsabilità genitoriale sui figli Pt_1 sopra citati e sottoposto ad un percorso di recupero delle competenze genitoriali dall'esito fallimentare – ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di sui Parte_1 figli minori. Con l'appello proposto da e si eccepiva, Parte_1 Controparte_1 preliminarmente, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invero, la domanda introduttiva del PM comportava una richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale, come avvenuto con i decreti precedenti. Successivamente, il Pubblico Ministero si riportava al ricorso introduttivo senza allegare documenti che potessero fare intendere una sua volontà diversa. Il Tribunale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c., sarebbe andato oltre, disponendo la decadenza. Con il secondo motivo era affermato che il Tribunale aveva disposto la decadenza della responsabilità genitoriale senza che nessun nuovo elemento fosse emerso rispetto a quelli precedenti. Orbene, il Tribunale avrebbe pronunziato una sentenza di tal genere senza alcun valido motivo, basandosi unicamente sulla mancanza di collaborazione del con servizi sociali. Pt_1
Peraltro, con riferimento ai richiamati comportamenti minacciosi e aggressivi, il ricorrente evidenziava che tali episodi non erano mai avvenuti innanzi ai minori ma solo nei confronti degli operatori.
Dunque, si concludeva affermando che non vi erano mai stati comportamenti idonei a mettere in pericolo i minori. Per quanto riguarda , si rilevava che la stessa era in grado di autogestirsi e, Controparte_1 pertanto, si chiedeva di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale. Dunque, si chiedeva preliminarmente di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, si chiedeva l'annullamento o la revoca del decreto;
in subordine, per il si chiedeva di disporre la sola limitazione della responsabilità genitoriale dando Pt_1 mandato di predisporre un calendario per intraprendere un percorso di recupero della capacità genitoriale;
in subordine, per si chiedeva la sola limitazione della Controparte_1 responsabilità senza collocamento in comunità. In data 06.03.2025 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_2 affermando l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto proposto tardivamente, tenuto conto del termine breve di impugnazione, atteso che la sentenza impugnata veniva notificata in data
07.01.2025. Quanto alla sollevata eccezione relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se ne deduceva l'infondatezza, atteso che il giudice gode di poteri officiosi per la tutela del supremo interesse del minore. Nel merito, si chiedeva la conferma della sentenza appellata, avuto riguardo all'assenza qualsivoglia volontà di recupero delle capacità genitoriali da parte del . Pt_1
Pertanto, si chiedeva di rigettare l'appello proposto. In data 03.04.2025, La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, con ordinanza disponeva la presa in carico dei minori e da parte del servizio Persona_2 Persona_1 di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'ambulatorio territoriale di SI, sito in via G. Lo Giudice, 1, al fine di accertare il tipo di relazione dei minori con i genitori ed in particolare con il padre, verificando eventuali criticità o pregiudizi allo stato di salute psicofisico, identificandone le cause. Era disposto, altresì, che indicasse il presso il quale effettuare il percorso Parte_1 CP_6 riabilitativo, dandone immediata comunicazione alla Corte. In data 26.05.2025 perveniva la relazione di aggiornamento da parte del servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di SI, con la quale si raccomandava l'organizzazione degli incontri tra il padre e i minori presso il Consultorio Familiare e i Servizi sociali di SI al fine di potere valutare le capacità genitoriali del e i suoi rapporti con i minori. Pt_1
In data 05.06.2025 la Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, con ordinanza disponeva che il Consultorio Familiare e i Servizi sociali di SI organizzassero degli incontri, con cadenza almeno settimanale, tra e i figli, al fine di potere valutare le capacità genitoriali Parte_1 dell'appellante. Era disposto altresì che il SERD di Letoianni riferisse in ordine all'eventuale presa in carico del e circa gli esiti degli accertamenti eseguiti e dei risultati conseguiti. Pt_1
All'esito dell'odierna udienza ove le parti insistevano nelle rispettive domande, e il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via preliminare, che l'appello è stato proposto tempestivamente. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa in data 04.02.2025 e notificata il 07.02.2025. In data 14.02.2025 veniva proposto l'atto di appello con successiva iscrizione al ruolo avvenuta il 16.02.2025. Dunque, l'atto di gravame è tempestivo, essendo stato proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Infondata è l'eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti inerente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il PM aveva formulato una richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale e il Tribunale, dopo aver adottato ben due decreti in tal senso, emanava sentenza con cui disponeva la decadenza della responsabilità genitoriale. Tale decisione è legittima in quanto normativamente prevista: sul punto, basti richiamare il disposto dell'art. 473 bis.2 cpc che individua i poteri officiosi del giudice, a tenore del quale a tutela del minore il giudice può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 cpc. Quanto al merito della questione, l'appello è infondato e non deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il non solo ha indubbiamente tenuto uno stile di vita censurabile, in quanto dedito Pt_1 all'alcol, ma non ha neanche evidenziato dei miglioramenti a seguito del supporto che gli è stato messo a disposizione. Invero, dalle relazioni depositate da parte dei servizi sociali emerge l'assenza di collaborazione manifestata dal relativamente ai percorsi di recupero disposti dal Pt_1
Tribunale per i minorenni: il era solito disattendere gli appuntamenti con i professionisti, Pt_1 i quali gli avrebbero dovuto fornire un supporto psicologico. Infatti, sebbene gli operatori abbiano tentato di sostenere e guidare la coppia lungo un percorso di consapevolezza, il , pur Pt_1 dichiarandosi disponibile, il più delle volte si assentava dai colloqui adducendo motivi di lavoro;
viceversa, quando era presente, non riusciva a concentrarsi su sé stesso, addebitando i problemi familiari ad eventi esterni e, in modo particolare, colpevolizzando la famiglia di origine della moglie. A tutto ciò bisogna aggiungere che il non si era mai recato presso il SERD di SI per Pt_1 richiedere una presa in carico.
Il , allo stato, non mostra dei segni di miglioramento, tenuto conto che lo stesso continua Pt_1 ad assumere atteggiamenti autoritari ed invadenti, oltre a manifestare una scarsa capacità di controllo degli impulsi che lo spingono a prendere scelte poco ragionevoli. Dunque, non si condividono le censure mosse dall'appellante secondo cui la mancata collaborazione del con i servizi territoriali e specialistici non sarebbe idonea a motivare la dichiarazione di Pt_1 decadenza della responsabilità genitoriale sui figli minori. Difatti, la condotta sfuggente del ha impedito l'espletamento di un percorso di recupero atto a superare le criticità che in Pt_1 via d'urgenza avevano indotto il Tribunale a dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale. Tale condotta ha dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la totale assenza di consapevolezza da parte del rispetto alla nocività delle sue azioni in Pt_1 rapporto all'interesse e al benessere dei minori. Con riguardo alla comunicata intenzione dell'appellante di intraprendere dei percorsi presso il CP_7 ed il consultorio familiare da lui prescelti, deve essere osservato che la semplice manifestazione di volontà non appare sufficiente a preservare i minori dai pregiudizi che potrebbero derivargli da un loro possibile riavvicinamento con la figura paterna, soprattutto ove si consideri che il non Pt_1 ha contezza della gravità delle proprie condotte. Sul punto, è decisiva la circostanza che la Corte, per dare concretezza alle intenzioni del , è intervenuta con due ordinanze, rispettivamente Pt_1 CP_ in data 03.04.2025 e in data 05.06.2025, con cui era disposto che lo stesso indicasse il presso il quale effettuare il percorso riabilitativo – ma significativamente è emerso che lo stesso non ha intrapreso alcun percorso riabilitativo, non essendo giunta alcuna comunicazione in tal senso. Inoltre, l'appellante tende a sminuire la gravità dei propri agiti, non comprendendo il disvalore delle condotte minacciose ed aggressive poste in essere nei riguardi degli operatori della comunità.
Peraltro, dalla relazione del 23.03.2025 redatta dall'assistente sociale, dott.ssa Persona_3 emerge che il e la compagna hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Ciò assume Pt_1 rilevanza atteso che il ha espressamente dichiarato di non avere più interesse né verso la Pt_1 donna né verso i figli. La circostanza che la fine di una relazione amorosa abbia spinto il a Pt_1 manifestare l'intenzione di non volersi più prendere cura dei figli, è sintomatica della totale assenza di consapevolezza dei doveri discendenti della responsabilità genitoriale.
L'assistente sociale ha, altresì, constatato l'atteggiamento autoritario che il era solito Pt_1 tenere ogniqualvolta si recava in comunità a visitare i figli. Difatti, da tutte le relazioni dei servizi sociali, emerge che l'appellante, invece di mostrarsi amorevole nei confronti della prole al momento delle visite, era solito tenere un atteggiamento autoritario e poco rispettoso delle regole comunitarie. In sostanza, il non ha mai manifestato alcun segno di affetto nei riguardi dei bambini, Pt_1 presentandosi agli incontri con atteggiamenti oppositivi e sempre nervoso. Insomma, non si rilevano elementi da cui desumere la volontà del di ricongiungersi con la prole, circostanza, questa, Pt_1 dimostrata dalla recentissima dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse a prendersi cura dei minori. Ed invero, già prima di tale circostanza, gli assistenti sociali avevano rilevato la necessità che i minori rimanessero all'interno della comunità, ritenendo che la poca consapevolezza del in ordine ai doveri di genitore fosse gravemente pregiudizievole per gli stessi. A ciò Pt_1 bisogna aggiungere che da ultimo è stata accertata la dipendenza del RO da sostanze alcoliche, al punto tale che gli veniva prescritta una terapia farmacologica. Peraltro, dalla relazione depositata in data 26.05.2025 dal servizio di neuropsichiatria infantile di
SI emerge che il non vede i figli e non chiede notizie degli stessi agli operatori dal Pt_1 febbraio 2025. Il non intrattiene alcun rapporto con i minori, mantenendo qualche Pt_1 sporadico contatto solo con . Controparte_1
Non solo, dalla relazione del Consultorio familiare del 26.05.2025 emerge che il continua a Pt_1 tenere un comportamento per niente rispettoso dei confronti di , Controparte_1 sottoponendola a continue vessazioni ed umiliazioni. Nel corso di una conversazione telefonica in cui l'appellante inveiva in modo volgare contro la moglie, interveniva un'operatrice della struttura nel tentativo di calmare il : quest'ultimo, Pt_1 in preda ad una crisi di nervi minacciava la donna usando termini irriguardosi e volgari del seguente tenore: “ti vuoi fare un giro nella mia minchia, appena ti vedo per strada ti porto a casa e ti fotto, lavati bene i denti che ce li hai pieni di sperma”. Ancora, dall'ultima relazione del Consultorio familiare di SI del 30 settembre 2025 emerge che durante gli incontri tra ed i figli, questi ultimi assumevano un comportamento Parte_1 passivo, non mostrando un reale interesse nei confronti della figura paterna. In definitiva, il carattere oppositivo e irascibile del , probabilmente acuito dalla dipendenza Pt_1 dall'alcol, unitamente alla circostanza che lo stesso abbia disatteso ogni percorso di recupero della genitorialità ed avuto riguardo alla volontà, espressa dallo stesso appellante, di non voler più prendersi cura della compagna e dei figli, impongono la conferma della sentenza impugnata. Per quel che riguarda , malgrado l'impegno profuso nella gestione e nella Controparte_1 cura dei figli, appaiono evidenti le carenze genitoriali della stessa. Infatti, è palese la tendenza della donna a minimizzare le condotte tenute dal , a causa dell'amore provato verso Pt_1 quest'ultimo. Dunque, nonostante i numerosi tentativi volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza della responsabilità genitoriale, attualmente non appare Controparte_1 ancora in grado di preservare i bambini dalle faide delle famiglie di origine e dai comportamenti disfunzionali del , quali l'abuso di alcol, aggressività e sospetto abuso di stupefacenti. Pt_1
Infatti, appare ancora una donna estremamente fragile. Insomma, Controparte_1
l'appellante, seppur abbia avviato un percorso di recupero di potenziamento delle sue responsabilità genitoriali, non risulta ancora aver raggiunto quei risultati atti a poter revocare la limitazione di responsabilità genitoriale ma, soprattutto, a poter disporre l'allontanamento dei minori dall'ambito comunitario cui risultano inseriti. Al contrario, si ritiene che l'aiuto degli esperti e l'ambiente accudente della comunità possa continuare a supportare , la Controparte_1 quale, sebbene abbia da ultimo maturato la scelta di allontanarsi dal , appare ancora fragile Pt_1
e vulnerabile e, pertanto, necessita dell'aiuto necessario. Pertanto, per le ragioni sin qui esposte, non si ravvisano elementi che impongano o anche solo consiglino di riformare la decisione impugnata. Sussistono i presupposti per compensare le spese della lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 04.02.2025, rigetta
[...]
l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere
Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Cinzia CALI' Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 02.10.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott.ssa IA Campagna nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 138/2025 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione, promosso
DA
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Andrea Lo Presti del Foro di Catania (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce Email_1
al presente atto
-appellante-
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
dell'avvocato Miriam Vasta del Foro di Catania (costituito nuovo procuratore in data 24.09.2025), giusta procura in calce al presente atto
-appellante-
CONTRO n.q. di tutore del minore nato a [...] il [...], CP_2 Persona_1
a Taormina il 04.10.2022, nata a [...] il [...], Persona_2 Controparte_3
nata a [...] il [...] Controparte_3
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE Controparte_4
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 04.02.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con ricorso depositato il 14.02.2025, hanno Parte_1 Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di sui figli Parte_1 minori e . Il Tribunale confermava nel resto il precedente Persona_2 Persona_1 decreto del 06.08.2024. In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da conflittualità e carenza di comunicazione. Il
versava in una condizione di alcolismo e tossicodipendenza;
Pt_1 Controparte_1 era succube delle condotte prevaricatorie e vessatorie del compagno. Dalla relazione redatta ad opera dei Servizi Sociali in data 11.07.2024 emergeva che il in Pt_1 data 28.06.2024 veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi dichiarata inefficace a seguito all'archiviazione del procedimento penale nell'ambito della quale era stata applicata. Infatti, il era stato indagato del reato di tentata estorsione aggravata nei confronti Pt_1 della moglie e della di lei madre convivente, Parte_2
Dalla medesima relazione si evidenziava, inoltre, che i genitori dei minori si erano trasferiti, dapprima, in Germania, successivamente in Giardini Naxos e infine a Reggio Calabria per allontanarsi da alcune persone poco raccomandabili coinvolte nel traffico degli stupefacenti. La responsabile della cooperativa riferiva che il , quando si recava in Controparte_5 Pt_1 comunità a visitare i propri congiunti, non era rispettoso delle regole comunitarie ed assumeva atteggiamenti autoritari ed invadenti. Il presentava una scarsa capacità di controllo degli Pt_1 impulsi, incapacità di tollerare le frustrazioni, con conseguente abbattimento delle capacità protettive e di tutela nei confronti di sé stesso e dei figli. Dalla relazione redatta dal Consultorio familiare di Francavilla di Sicilia in data 19.09.2024 emergeva che il non si era mai recato Pt_1 presso il SERD di SI per richiedere una presa in carico. Per quanto riguarda la figura di , pur mostrando un certo impegno Controparte_1 nell'accudimento dei figli, la stessa presentava delle inevitabili lacune che rendevano opportuno l'avvio di un percorso di recupero delle capacità genitoriali. La Dott.ssa , psicologa del consultorio familiare, predisponeva la calendarizzazione Testimone_1 di colloqui con volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza Controparte_1 genitoriale in capo alla stessa. Dai predetti incontri emergeva che la donna tendeva a minimizzare le condotte disdicevoli che era solito tenere il , con evidenti ripercussioni anche sulla Pt_1 crescita della prole. Infatti, addebitava i comportamenti poco Controparte_1 raccomandabili del alla propria famiglia di origine: l'eccessiva intromissione della madre Pt_1 di nella conduzione della vita familiare avrebbe influito negativamente Controparte_1 sulla gestione della stessa, tanto che la donna e il marito avevano deciso di comune accordo di lasciare la casa familiare.
Dalla relazione redatta in data 05.09.2024 dai Servizi Sociali si rilevava la totale mancanza di collaborazione del con le istituzioni: lo stesso evitava sistematicamente gli appuntamenti Pt_1 con i consultori locali, i quali gli avrebbero dovuto fornire un supporto psicologico e relazionale per aiutarlo a ripristinare un ambiente familiare più sano. Peraltro, il era solito presentarsi Pt_1 presso la comunità ove si trovavano la moglie e i figli in stato di alterazione da ebbrezza alcolica. Dalla relazione della NPIA di SI del 03.12.2024 emergeva che i minori, dopo un primo periodo di adattamento all'ambiente comunitario, avevano manifestato dei notevoli progressi psicofisici.
Dunque, il Tribunale – considerato che il , già sospeso dalla responsabilità genitoriale sui figli Pt_1 sopra citati e sottoposto ad un percorso di recupero delle competenze genitoriali dall'esito fallimentare – ha disposto la decadenza della responsabilità genitoriale di sui Parte_1 figli minori. Con l'appello proposto da e si eccepiva, Parte_1 Controparte_1 preliminarmente, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Invero, la domanda introduttiva del PM comportava una richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale, come avvenuto con i decreti precedenti. Successivamente, il Pubblico Ministero si riportava al ricorso introduttivo senza allegare documenti che potessero fare intendere una sua volontà diversa. Il Tribunale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c., sarebbe andato oltre, disponendo la decadenza. Con il secondo motivo era affermato che il Tribunale aveva disposto la decadenza della responsabilità genitoriale senza che nessun nuovo elemento fosse emerso rispetto a quelli precedenti. Orbene, il Tribunale avrebbe pronunziato una sentenza di tal genere senza alcun valido motivo, basandosi unicamente sulla mancanza di collaborazione del con servizi sociali. Pt_1
Peraltro, con riferimento ai richiamati comportamenti minacciosi e aggressivi, il ricorrente evidenziava che tali episodi non erano mai avvenuti innanzi ai minori ma solo nei confronti degli operatori.
Dunque, si concludeva affermando che non vi erano mai stati comportamenti idonei a mettere in pericolo i minori. Per quanto riguarda , si rilevava che la stessa era in grado di autogestirsi e, Controparte_1 pertanto, si chiedeva di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale. Dunque, si chiedeva preliminarmente di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, si chiedeva l'annullamento o la revoca del decreto;
in subordine, per il si chiedeva di disporre la sola limitazione della responsabilità genitoriale dando Pt_1 mandato di predisporre un calendario per intraprendere un percorso di recupero della capacità genitoriale;
in subordine, per si chiedeva la sola limitazione della Controparte_1 responsabilità senza collocamento in comunità. In data 06.03.2025 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_2 affermando l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto proposto tardivamente, tenuto conto del termine breve di impugnazione, atteso che la sentenza impugnata veniva notificata in data
07.01.2025. Quanto alla sollevata eccezione relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se ne deduceva l'infondatezza, atteso che il giudice gode di poteri officiosi per la tutela del supremo interesse del minore. Nel merito, si chiedeva la conferma della sentenza appellata, avuto riguardo all'assenza qualsivoglia volontà di recupero delle capacità genitoriali da parte del . Pt_1
Pertanto, si chiedeva di rigettare l'appello proposto. In data 03.04.2025, La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, con ordinanza disponeva la presa in carico dei minori e da parte del servizio Persona_2 Persona_1 di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'ambulatorio territoriale di SI, sito in via G. Lo Giudice, 1, al fine di accertare il tipo di relazione dei minori con i genitori ed in particolare con il padre, verificando eventuali criticità o pregiudizi allo stato di salute psicofisico, identificandone le cause. Era disposto, altresì, che indicasse il presso il quale effettuare il percorso Parte_1 CP_6 riabilitativo, dandone immediata comunicazione alla Corte. In data 26.05.2025 perveniva la relazione di aggiornamento da parte del servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di SI, con la quale si raccomandava l'organizzazione degli incontri tra il padre e i minori presso il Consultorio Familiare e i Servizi sociali di SI al fine di potere valutare le capacità genitoriali del e i suoi rapporti con i minori. Pt_1
In data 05.06.2025 la Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, con ordinanza disponeva che il Consultorio Familiare e i Servizi sociali di SI organizzassero degli incontri, con cadenza almeno settimanale, tra e i figli, al fine di potere valutare le capacità genitoriali Parte_1 dell'appellante. Era disposto altresì che il SERD di Letoianni riferisse in ordine all'eventuale presa in carico del e circa gli esiti degli accertamenti eseguiti e dei risultati conseguiti. Pt_1
All'esito dell'odierna udienza ove le parti insistevano nelle rispettive domande, e il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via preliminare, che l'appello è stato proposto tempestivamente. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa in data 04.02.2025 e notificata il 07.02.2025. In data 14.02.2025 veniva proposto l'atto di appello con successiva iscrizione al ruolo avvenuta il 16.02.2025. Dunque, l'atto di gravame è tempestivo, essendo stato proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Infondata è l'eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti inerente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il PM aveva formulato una richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale e il Tribunale, dopo aver adottato ben due decreti in tal senso, emanava sentenza con cui disponeva la decadenza della responsabilità genitoriale. Tale decisione è legittima in quanto normativamente prevista: sul punto, basti richiamare il disposto dell'art. 473 bis.2 cpc che individua i poteri officiosi del giudice, a tenore del quale a tutela del minore il giudice può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 cpc. Quanto al merito della questione, l'appello è infondato e non deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Il non solo ha indubbiamente tenuto uno stile di vita censurabile, in quanto dedito Pt_1 all'alcol, ma non ha neanche evidenziato dei miglioramenti a seguito del supporto che gli è stato messo a disposizione. Invero, dalle relazioni depositate da parte dei servizi sociali emerge l'assenza di collaborazione manifestata dal relativamente ai percorsi di recupero disposti dal Pt_1
Tribunale per i minorenni: il era solito disattendere gli appuntamenti con i professionisti, Pt_1 i quali gli avrebbero dovuto fornire un supporto psicologico. Infatti, sebbene gli operatori abbiano tentato di sostenere e guidare la coppia lungo un percorso di consapevolezza, il , pur Pt_1 dichiarandosi disponibile, il più delle volte si assentava dai colloqui adducendo motivi di lavoro;
viceversa, quando era presente, non riusciva a concentrarsi su sé stesso, addebitando i problemi familiari ad eventi esterni e, in modo particolare, colpevolizzando la famiglia di origine della moglie. A tutto ciò bisogna aggiungere che il non si era mai recato presso il SERD di SI per Pt_1 richiedere una presa in carico.
Il , allo stato, non mostra dei segni di miglioramento, tenuto conto che lo stesso continua Pt_1 ad assumere atteggiamenti autoritari ed invadenti, oltre a manifestare una scarsa capacità di controllo degli impulsi che lo spingono a prendere scelte poco ragionevoli. Dunque, non si condividono le censure mosse dall'appellante secondo cui la mancata collaborazione del con i servizi territoriali e specialistici non sarebbe idonea a motivare la dichiarazione di Pt_1 decadenza della responsabilità genitoriale sui figli minori. Difatti, la condotta sfuggente del ha impedito l'espletamento di un percorso di recupero atto a superare le criticità che in Pt_1 via d'urgenza avevano indotto il Tribunale a dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale. Tale condotta ha dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la totale assenza di consapevolezza da parte del rispetto alla nocività delle sue azioni in Pt_1 rapporto all'interesse e al benessere dei minori. Con riguardo alla comunicata intenzione dell'appellante di intraprendere dei percorsi presso il CP_7 ed il consultorio familiare da lui prescelti, deve essere osservato che la semplice manifestazione di volontà non appare sufficiente a preservare i minori dai pregiudizi che potrebbero derivargli da un loro possibile riavvicinamento con la figura paterna, soprattutto ove si consideri che il non Pt_1 ha contezza della gravità delle proprie condotte. Sul punto, è decisiva la circostanza che la Corte, per dare concretezza alle intenzioni del , è intervenuta con due ordinanze, rispettivamente Pt_1 CP_ in data 03.04.2025 e in data 05.06.2025, con cui era disposto che lo stesso indicasse il presso il quale effettuare il percorso riabilitativo – ma significativamente è emerso che lo stesso non ha intrapreso alcun percorso riabilitativo, non essendo giunta alcuna comunicazione in tal senso. Inoltre, l'appellante tende a sminuire la gravità dei propri agiti, non comprendendo il disvalore delle condotte minacciose ed aggressive poste in essere nei riguardi degli operatori della comunità.
Peraltro, dalla relazione del 23.03.2025 redatta dall'assistente sociale, dott.ssa Persona_3 emerge che il e la compagna hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Ciò assume Pt_1 rilevanza atteso che il ha espressamente dichiarato di non avere più interesse né verso la Pt_1 donna né verso i figli. La circostanza che la fine di una relazione amorosa abbia spinto il a Pt_1 manifestare l'intenzione di non volersi più prendere cura dei figli, è sintomatica della totale assenza di consapevolezza dei doveri discendenti della responsabilità genitoriale.
L'assistente sociale ha, altresì, constatato l'atteggiamento autoritario che il era solito Pt_1 tenere ogniqualvolta si recava in comunità a visitare i figli. Difatti, da tutte le relazioni dei servizi sociali, emerge che l'appellante, invece di mostrarsi amorevole nei confronti della prole al momento delle visite, era solito tenere un atteggiamento autoritario e poco rispettoso delle regole comunitarie. In sostanza, il non ha mai manifestato alcun segno di affetto nei riguardi dei bambini, Pt_1 presentandosi agli incontri con atteggiamenti oppositivi e sempre nervoso. Insomma, non si rilevano elementi da cui desumere la volontà del di ricongiungersi con la prole, circostanza, questa, Pt_1 dimostrata dalla recentissima dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse a prendersi cura dei minori. Ed invero, già prima di tale circostanza, gli assistenti sociali avevano rilevato la necessità che i minori rimanessero all'interno della comunità, ritenendo che la poca consapevolezza del in ordine ai doveri di genitore fosse gravemente pregiudizievole per gli stessi. A ciò Pt_1 bisogna aggiungere che da ultimo è stata accertata la dipendenza del RO da sostanze alcoliche, al punto tale che gli veniva prescritta una terapia farmacologica. Peraltro, dalla relazione depositata in data 26.05.2025 dal servizio di neuropsichiatria infantile di
SI emerge che il non vede i figli e non chiede notizie degli stessi agli operatori dal Pt_1 febbraio 2025. Il non intrattiene alcun rapporto con i minori, mantenendo qualche Pt_1 sporadico contatto solo con . Controparte_1
Non solo, dalla relazione del Consultorio familiare del 26.05.2025 emerge che il continua a Pt_1 tenere un comportamento per niente rispettoso dei confronti di , Controparte_1 sottoponendola a continue vessazioni ed umiliazioni. Nel corso di una conversazione telefonica in cui l'appellante inveiva in modo volgare contro la moglie, interveniva un'operatrice della struttura nel tentativo di calmare il : quest'ultimo, Pt_1 in preda ad una crisi di nervi minacciava la donna usando termini irriguardosi e volgari del seguente tenore: “ti vuoi fare un giro nella mia minchia, appena ti vedo per strada ti porto a casa e ti fotto, lavati bene i denti che ce li hai pieni di sperma”. Ancora, dall'ultima relazione del Consultorio familiare di SI del 30 settembre 2025 emerge che durante gli incontri tra ed i figli, questi ultimi assumevano un comportamento Parte_1 passivo, non mostrando un reale interesse nei confronti della figura paterna. In definitiva, il carattere oppositivo e irascibile del , probabilmente acuito dalla dipendenza Pt_1 dall'alcol, unitamente alla circostanza che lo stesso abbia disatteso ogni percorso di recupero della genitorialità ed avuto riguardo alla volontà, espressa dallo stesso appellante, di non voler più prendersi cura della compagna e dei figli, impongono la conferma della sentenza impugnata. Per quel che riguarda , malgrado l'impegno profuso nella gestione e nella Controparte_1 cura dei figli, appaiono evidenti le carenze genitoriali della stessa. Infatti, è palese la tendenza della donna a minimizzare le condotte tenute dal , a causa dell'amore provato verso Pt_1 quest'ultimo. Dunque, nonostante i numerosi tentativi volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza della responsabilità genitoriale, attualmente non appare Controparte_1 ancora in grado di preservare i bambini dalle faide delle famiglie di origine e dai comportamenti disfunzionali del , quali l'abuso di alcol, aggressività e sospetto abuso di stupefacenti. Pt_1
Infatti, appare ancora una donna estremamente fragile. Insomma, Controparte_1
l'appellante, seppur abbia avviato un percorso di recupero di potenziamento delle sue responsabilità genitoriali, non risulta ancora aver raggiunto quei risultati atti a poter revocare la limitazione di responsabilità genitoriale ma, soprattutto, a poter disporre l'allontanamento dei minori dall'ambito comunitario cui risultano inseriti. Al contrario, si ritiene che l'aiuto degli esperti e l'ambiente accudente della comunità possa continuare a supportare , la Controparte_1 quale, sebbene abbia da ultimo maturato la scelta di allontanarsi dal , appare ancora fragile Pt_1
e vulnerabile e, pertanto, necessita dell'aiuto necessario. Pertanto, per le ragioni sin qui esposte, non si ravvisano elementi che impongano o anche solo consiglino di riformare la decisione impugnata. Sussistono i presupposti per compensare le spese della lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 04.02.2025, rigetta
[...]
l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti