Decreto cautelare 20 agosto 2021
Sentenza breve 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 20/08/2021, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/08/2021
N. 00887/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Surace e Barbara Favarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;
il -OMISSIS- "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale -OMISSIS-, del -OMISSIS- “-OMISSIS-” --OMISSIS-con deliberazione di sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell'alunno, odierno ricorrente, -OMISSIS-
del Piano Didattico Personalizzato -OMISSIS-, nella parte in cui non ha previsto le corrette misure di valutazione; ausilio, compensative e/o dispensative necessarie per come sopra trattato nei motivi di impugnazione;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto e/o comunque di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, e con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso notificato e depositato il -OMISSIS-con domanda cautelare di estrema urgenza per la sospensione dello scrutinio di fine anno di cui è verbale -OMISSIS-, impugnato anche per difetto assoluto di motivazione in relazione al DSA dell'alunno e alle difficoltà recate dalla didattica da remoto;
Visti i documenti allegati;
Considerato, quanto al periculum in mora, che la eventuale ammissione con riserva alla classe successiva, ben potrà essere disposta utilmente dal Collegio, in caso di apprezzamento favorevole della domanda, nella camera di consiglio 8 settembre 2021, a prescindere dalla partecipazione e dall' esito delle prove di recupero;
Considerato altresì che la prospettazione di un danno " in re ipsa" nella partecipazione alle verifiche di recupero, sub specie di aggravamento dello stato di salute e delle condizioni psicologiche, non è supportata da una certificazione clinica specifica;
Ritenuto pertanto che non ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l’8 settembre 2021;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica inaudita altera parte.
Rimette le parti al Collegio nella Camera di consiglio 8 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia il giorno 20 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.