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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, fissare con decreto l'udienza di comparizione personale delle parti e preso atto di quanto espresso in premessa e della loro volontà di non riconciliarsi pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.05.2006 tra i ricorrenti signori e così Parte_1 Parte_2
come trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile del Comune di pagina 1 di 4 Gressoney Saint Jean, con conseguente disposizione all'Ufficiale
dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio, nonché
alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 alle seguenti condizioni:
1. le parti vivranno separate rispettandosi, senza interferire nella reciproca vita privata, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio ove lo ritengano più opportuno;
2. le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro;
3. le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti;
4. le parti dichiarano di rinunciare ai diritti d'impugnativa dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 gennaio 2023, data di pagina 2 di 4 comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Gressoney Saint
Jean il 4 maggio 2006 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_1
C.F. CodiceFiscale_3
e nata il [...] a [...]ão Parte_2
(BRASILE), C.F. CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Gressoney Saint Jean al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSONEY SAINT JEAN
pagina 3 di 4 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, fissare con decreto l'udienza di comparizione personale delle parti e preso atto di quanto espresso in premessa e della loro volontà di non riconciliarsi pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 04.05.2006 tra i ricorrenti signori e così Parte_1 Parte_2
come trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile del Comune di pagina 1 di 4 Gressoney Saint Jean, con conseguente disposizione all'Ufficiale
dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio, nonché
alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 alle seguenti condizioni:
1. le parti vivranno separate rispettandosi, senza interferire nella reciproca vita privata, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio ove lo ritengano più opportuno;
2. le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di ordine economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro;
3. le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti;
4. le parti dichiarano di rinunciare ai diritti d'impugnativa dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 17 gennaio 2023, data di pagina 2 di 4 comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Gressoney Saint
Jean il 4 maggio 2006 tra
, nato ad [...] il [...] Parte_1
C.F. CodiceFiscale_3
e nata il [...] a [...]ão Parte_2
(BRASILE), C.F. CodiceFiscale_4
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Gressoney Saint Jean al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSONEY SAINT JEAN
pagina 3 di 4 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4