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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De
Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5196 del R.G. dell' anno 2010,
avente ad oggetto: recupero crediti.
Vertente
tra
(p.i. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore dott. , rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco De Santis giusta Parte_2
mandato ed elezione di domicilio in atti,
- attore-
E
(p.i. ) in persona del presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., prof. , con sede in Napoli alla via Filangeri,36, ora Controparte_2 CP_3
così denominata e trasformata giusta delibera assembleare del 26/11/2016 iscritta nel registro
[...]
delle imprese di Modena il 28/11/2016 - rep. n. 45534/13940, dalla Controparte_4
incorporante la giusta atto di fusione rogato dal
[...] Controparte_1
Notaio di Modena in data 17/11/2014 - rep. n. 43405/13401, rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Emilia Grimaldi giusta procura ed elezione di domicilio in atti, -Convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 maggio 2024.
FATTO
Con atto di citazione, depositato il 6 dicembre 2010, la curatela attrice conveniva in giudizio la
[...] lamentando l'inesistenza delle condizioni regolatrici del rapporto di conto Controparte_1 corrente acceso dalla società fallita recante il nr. 1057845 per il periodo dall'apertura dello stesso,
11.06.2001 e sino al 30.07.2003. Premetteva che la società, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Nocera Inferiore nr. 34 del 24 ottobre 2006, al momento della dichiarazione di fallimento intratteneva con la convenuta un rapporto di conto corrente acceso in data 11.6.2001 in cui CP_1
godeva di un affidamento per euro 2582,29 sino al 31.07.2001 e per euro 5164,57 a far data dal
1.8.2001. Evidenziava, inoltre, che presso lo stesso istituto di credito intratteneva il conto anticipo fatture nr. 1057845 acceso in data 11.6.2001 in cui godeva di un affidamento di euro 46481,12 poi ridotto dal 31.07.2003 a euro 46000. Il curatore, quindi, dopo l'apertura del fallimento in sede di verifica della contabilità verificava, per il conto corrente ordinario una errata applicazione del saggio di interesse a debito riscontrando un saldo attivo per il correntista di euro 33084,04 a fronte di una somma a sofferenza lamentata dalla per euro 5450,25. Mentre per il conto anticipi verificava CP_1
che le condizioni regolatrici del rapporto erano state fornite al correntista solo a far data dal
31.07.2003 e quindi dall'apertura dello stesso sino alla predetta data aveva effettuato una riliquidazione del conto con applicazione della normativa vigente. Chiedeva, quindi, in base ai predetti ricalcoli, un rimborso come saldo attivo per l'altro conto intrattenuto recante il nr. 1057748 per euro 33085,84 con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la banca convenuta contestando in fatto ed in diritto l'atto di citazione notificato ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità dello stesso in virtù del provvedimento di ammissione della somma richiesta dalla banca al passivo fallimentare. Vinte le spese di lite. La causa veniva quindi istruita con ammissione della consulenza tecnica di ufficio come richiesta dalla parte attrice che veniva depositata in data 10.7.2013. Depositata la ctu, il Giudice formulava apposita proposta transattiva ex art. 185 cpc a cui parte attrice non aderiva formulando a sua volta una controproposta che la convenuta non accettava. Successivamente veniva richiesta al CTU una integrazione dei quesiti in conseguenza della sentenza delle SS.UU. n. 16303/2018 che ha elaborato il seguente principio di diritto “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. La predetta integrazione veniva depositata dal CTU in data 12.06.2019. Disposti, quindi, vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il giudizio, all'udienza del 14 maggio 2024, veniva assegnato in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va reietta l'eccezione relativa all'inammissibilità ed improcedibilità della domanda stante l'autorità di cosa giudicata del provvedimento di ammissione della al passivo CP_1
fallimentare in quanto tale ammissione è relativa alla sola somma di cui al saldo del conto corrente nr. 1057845 ossia al conto anticipo su fatture da cui risulta appunto il saldo negativo di euro 37198,72.
L'odierno giudizio è invece stato proposto a seguito del ricalcolo operato sul conto ordinario intrattenuto dalla curatela attrice recante il nr. 1057748 che, per la Banca convenuta, all'atto del fallimento portava un saldo negativo pari ad euro 5645,00, mentre per la parte attrice dovrebbe avere un saldo positivo, in base all'ultimo ricalcolo effettuato a seguito della sentenza delle SS.UU. pari a complessivi euro 52080,75. Va parimenti disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo a causa dei rilievi effettuati nei confronti della CTU depositata in quanto il Consulente ha compiutamente motivato il procedimento di cui all'elaborato depositato rispondendo a tutte le eccezioni e rilievi effettuati da parte del ctp di parte attrice.
Affrontate tali questioni preliminari, va ora considerato più propriamente il merito della domanda.
L'attore, in riferimento al contratto di cui è causa, ha dedotto l'errata applicazione degli interessi,
l'illegittima capitalizzazione di interessi in danno del correntista, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto nonchè di ulteriori spese ed oneri non dovuti in quanto genericamente pattuiti. Ebbene, per quanto concerne l'accertamento delle doglianze specificamente formulate, il Giudicante intende far proprie le risultanze della espletata CTU, della cui attendibilità e correttezza non v'è motivo di dubitare.
Invero la ctu depositata, nonché la relativa integrazione come richiesta, hanno appurato l'inesistenza di qualsiasi recupero a favore dell'attore.
Il CTU ha dedotto infatti che “l'opzione di ricalcolo "Tasso Convenzionale" per gli interessi sta a significare l'applicazione delle condizioni banca comprese le variazioni nel corso del rapporto,
l'opzione invece "Capitalizzazione trimestrale" sia per la CMS, sia per le spese, indica l'applicazione della stessa aliquota e degli stessi importi rispettivamente per la cms e le spese utilizzati dalla banca
(anche in questo caso tenendo conto delle variazioni applicate nel corso del rapporto) e che
l'addebito dev'essere fatto trimestralmente…. pertanto si ritiene debbano essere mantenuti i medesimi criteri di ricalcolo di cui alla perizia del 2013 (che sono gli stessi di cui sopra, ad eccezione della periodicità di addebito della cms e delle spese), con la variante di considerare la capitalizzazione trimestrale degli interessi in luogo di quella annuale e semplice di cui all'ipotesi di ricalcolo n. 1 e 2 della perizia del 2013. Detto ciò la sottoscritta ritiene, anche in questo caso, di aver operato correttamente nel rispetto delle richieste del giudice. Si riconferma che le opzioni di ricalcolo di cui all'integrazione del 2019 coincidono con le opzioni di elaborazione del conto corrente applicate dalla banca per cui non si procede ad alcun riconteggio non essendo possibile evidenziare alcun recupero
a favore del cliente.
L'esame degli atti ha, inoltre, evidenziato che risultano pattuite per iscritto le commissioni massimo scoperto, che le stesse concorrono alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che non si determina CMS in eccesso, essendo la CMS media applicata sempre nei limiti della CMS soglia, pertanto non è stato necessario determinare il "margine" degli interessi eventualmente residuo da compensare con l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia. I quesiti integrativi hanno inoltre richiesto di tenere altresì conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, (purché aventi la medesima periodicità). La consulenza ha quindi rilevato pari periodicità trimestrale degli interessi,” in tal caso il ricalcolo andrebbe svolto alle seguenti opzioni: IPOTESI INTEGRATIVA CAPITALIZZAZIONE
TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI TASSO CONVENZIONALE CAPITALIZZAZIONE
TRIMESTRALE CMS CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE SPESE La rielaborazione così ipotizzata, prevede tuttavia le medesime opzioni di elaborazione del conto corrente applicate dalla banca per cui, non si è proceduto ad alcun riconteggio non essendo possibile evidenziare alcun recupero a favore del cliente”. Si ritiene, quindi, in base alle risultanze peritali e quindi alla normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, che le doglianze avanzate nel seguente giudizio dalla curatela attrice non possano trovare accoglimento in quanto nessuna lesione, come lamentata in atti, da parte dell'istituto di credito risulta essersi verificata nel caso de quo.
Ogni altra doglianza risulta assorbita.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti in considerazione della evoluzione giurisprudenziale della questione di cui è causa avvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa interamente le spese del giudizio, ivi comprese le spese della ctu.
Così deciso in Nocera Inferiore 12/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare